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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024

Cassazione n. 01510/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], c n i quali si deduce l'illogicità della motivazione in ordine agli aumenti applicati a titolo di cc -itinuazione, sono inammissibili per manifesta infondatezza e genericità delle censure, specie a 1ronte di ura motivazione puntuale, che ha giustificato la determinazione della pena base per il reato p ù grave ovvero il primo episodio contestato al capo 50) e lo scostannento dal minimc edittale per la gravità della condotta; ritenuta non ravvisabile la contraddittorietà evidenziata nel ricorso per gli aumenti applicati per la continuazione esterna, avendo i giudici attribuito rilievo alla SUCCe ;iione e al a sequenza dei fatti nonché all'aumento del prezzo della corruzione, quali ind catori del a maggiore gravità dei fatti, giustificativa di un maggiore aumento di pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile cori :Dnseguenle condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu -D tremila n favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consiglie estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], c n i quali si deduce l'illogicità della motivazione in ordine agli aumenti applicati a titolo di cc -itinuazione, sono inammissibili per manifesta infondatezza e genericità delle censure, specie a 1ronte di ura motivazione puntuale, che ha giustificato la determinazione della pena base per il reato p ù grave ovvero il primo episodio contestato al capo 50) e lo scostannento dal minimc edittale per la gravità della condotta; ritenuta non ravvisabile la contraddittorietà evidenziata nel ricorso per gli aumenti applicati per la continuazione esterna, avendo i giudici attribuito rilievo alla SUCCe ;iione e al a sequenza dei fatti nonché all'aumento del prezzo della corruzione, quali ind catori del a maggiore gravità dei fatti, giustificativa di un maggiore aumento di pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile cori :Dnseguenle condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu -D tremila n favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consiglie estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01510/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris