Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:F:2008:68
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione)
23 maggio 2008
Causa F‑79/07
Kurt-[OSCURATO:PERSONA]Neumann
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Pensioni – Pensione di reversibilità – Versamento nella misura del 50% dovuto all’esistenza di un secondo coniuge superstite – Irricevibilità – Tardività del reclamo – Motivi di irricevibilità di ordine pubblico – Rilievo d’ufficio – Applicazione nel tempo del regolamento di procedura del Tribunale»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA]Neumann chiede la condanna del [OSCURATO:PERSONA]
a versargli, con decorrenza retroattiva dal 1° agosto 2004, l’altra metà della pensione di reversibilità per la moglie, sig.ra [OSCURATO:PERSONA],
nata Neumann, in mensilità di EUR 1 670,84, oltre ad interessi calcolati al tasso delle operazioni di rifinanziamento marginale
praticato dalla Banca centrale europea (BCE), maggiorato del 3%.
Decisione:
Il ricorso è irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Procedura – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione alla luce delle norme in vigore al momento della presentazione del ricorso
(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 77)
2.
Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
3.
Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Requisiti di forma – Insussistenza
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
4.
Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
1.
Se è vero che la norma di cui all’art. 77 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, ai sensi della
quale il Tribunale può, sentite le parti, pronunciarsi sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico e, così facendo, respingere
un ricorso con ordinanza senza proseguire il procedimento, è una norma di procedura che si applica sin dalla data di entrata
in vigore a tutte le controversie pendenti dinanzi al Tribunale, non si può affermare altrettanto quanto alle norme che sanciscono
motivi di irricevibilità di ordine pubblico e che, determinando la ricevibilità di un ricorso, sono necessariamente quelle
vigenti alla data di presentazione del ricorso.
(v. punto 33)
2.
I termini di reclamo e di ricorso di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto, che rispondono all’esigenza della certezza del
diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia,
sono di ordine pubblico e non possono essere rimessi alla disponibilità delle parti e del giudice cui spetta verificare, anche
d’ufficio, se sono stati rispettati. Il fatto che un’istituzione abbia risposto nel merito ad un reclamo tardivo non può avere
l’effetto di derogare a tali termini perentori né di dispensare il Tribunale dall’obbligo di verificare, anche d’ufficio,
la loro osservanza.
(v. punti 37 e 49)
Riferimento:
Corte: 7 luglio 1971, causa 79/70, Müllers/CES (Racc. pag. 689, punto 18); 12 luglio 1984, causa 227/83, Moussis/Commissione
(Racc. pag. 3133, punto 13); 4 febbraio 1987, causa 276/85, Cladakis/Commissione (Racc. pag. 495, punto 11), e 29 giugno 2000,
causa C‑154/99 P, Politi/Fondazione europea per la formazione (Racc. pag. I‑5019, punto 15)
Tribunale di primo grado: 11 luglio 1991, causa T‑19/90, [OSCURATO:PERSONA]/Corte dei conti (Racc. pag. II-615, punto 23); 25 settembre
1991, causa T‑54/90, Lacroix/Commissione (Racc. pag. II‑749, punto 25); 23 marzo 2000, causa T‑197/98, Rudolph/Commissione
(Racc. PI pagg. I‑A‑55 e II‑241, punto 41), e 17 gennaio 2001, causa T‑14/99, Kraus/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑7 e II‑39,
punto 20)
Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2007, causa F‑64/05, Veramme/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punti
20 e 21)
3.
Un atto che arreca pregiudizio è un atto che produce effetti giuridici vincolanti tali da incidere direttamente e immediatamente
sugli interessi del ricorrente, modificandone in maniera sensibile la situazione giuridica. La circostanza che un atto del
genere presenti carattere informale non può privarlo della sua qualità di atto che arreca pregiudizio, dato che al riguardo
non è richiesto alcun requisito di forma e che esso può anche essere verbale.
(v. punti 39 e 47)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 30 giugno 1993, causa T‑46/90, Devillez e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑699, punto 14); 16 aprile
2002, causa T‑51/01, Fronia/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑43 e II‑187, punto 31)
Tribunale della funzione pubblica: 28 giugno 2006, causa F‑101/05, Grünheid/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑55 e II‑A‑1‑199,
punto 33 e giurisprudenza ivi citata); 24 maggio 2007, cause riunite F‑27/06 e F‑75/06, Lofaro/Commissione (non ancora pubblicata
nella Raccolta, punto 57, oggetto di impugnazione davanti il Tribunale di primo grado, causa T‑293/07 P)
4.
Anche se è auspicabile che un atto che arreca pregiudizio menzioni i mezzi di ricorso nonché i termini da rispettare al riguardo,
la mancanza di una menzione del genere, in assenza di disposizioni regolamentari che la impongano, non può avere la conseguenza
di impedire che un ricorso contro tale atto venga dichiarato irricevibile a causa della presentazione tardiva del previo reclamo
amministrativo.
(v. punti 48 e 50)