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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18438/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Brindisi, in data 3 novembre 2017, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile; rilevato che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa lamenta l'omessa motivazione sulla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale con il teste Corona, è manifestamente infondato: la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, inoltre, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (cfr., Sez.

U, n. 12602 del 17.12.2015, Ricci, secondo cui il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., fa sì che ad essa possa farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, "esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione"; in definitiva, "dinanzi a una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello, ma non ancora acquisita (noviter producta), al giudice è attribuito, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", esplicitando, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, le ragioni della scelta operata (Sez.

U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391)3; in ogni caso, va ribadito che è inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante assunzione di prove sopravvenute dopo il giudizio di primo grado ove non vengano indicati o forniti elementi concreti per consentire al giudice di valutare l'effettiva sopravvenienza della prova (cfr., Sez. 3, n. 42711 del 23/06/2016, H. Rv. 267973 - 01) che, nel caso di specie, avrebbe avuto ad oggetto l'escussione di un soggetto asseritamente sempre presente ai fatti e di cui, tuttavia, mai era stata chiesta la escussione; ritenuto che, con il secondo ed il terzo motivo, la difesa finisce per sollecitare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata con l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, certamente non consentita in questa sede anche qualora la alternativa proposta dal ricorrente sia prospettata come maggiormente plausibile o dotata di una migliore capacità esplicativa rispetto a quella sposata dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01); considerato che anche il quarto motivo del ricorso è manifestamente infondato, alla luce della motivazione con cui la Corte territoriale ha disatteso la censura difensiva richiamando il principio secondo cui il termine per proporre la querela decorre dalla data in cui la persona offesa abbia avuto piena ed esauriente contezza del fatto e della sua rilevanza penale, restando a carico di chi deduce la tardività della querela la prova del difetto di tempestività della stessa (cfr., Sez.

U, n. 12213 del 21/12/2017, Zucchi, Rv. 272170 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Brindisi, in data 3 novembre 2017, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile; rilevato che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa lamenta l'omessa motivazione sulla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale con il teste Corona, è manifestamente infondato: la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, inoltre, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (cfr., Sez. U, n. 12602 del 17.12.2015, Ricci, secondo cui il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., fa sì che ad essa possa farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, "esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione"; in definitiva, "dinanzi a una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello, ma non ancora acquisita (noviter producta), al giudice è attribuito, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", esplicitando, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, le ragioni della scelta operata (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391)3; in ogni caso, va ribadito che è inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante assunzione di prove sopravvenute dopo il giudizio di primo grado ove non vengano indicati o forniti elementi concreti per consentire al giudice di valutare l'effettiva sopravvenienza della prova (cfr., Sez. 3, n. 42711 del 23/06/2016, H. Rv. 267973 - 01) che, nel caso di specie, avrebbe avuto ad oggetto l'escussione di un soggetto asseritamente sempre presente ai fatti e di cui, tuttavia, mai era stata chiesta la escussione; ritenuto che, con il secondo ed il terzo motivo, la difesa finisce per sollecitare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata con l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, certamente non consentita in questa sede anche qualora la alternativa proposta dal ricorrente sia prospettata come maggiormente plausibile o dotata di una migliore capacità esplicativa rispetto a quella sposata dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01); considerato che anche il quarto motivo del ricorso è manifestamente infondato, alla luce della motivazione con cui la Corte territoriale ha disatteso la censura difensiva richiamando il principio secondo cui il termine per proporre la querela decorre dalla data in cui la persona offesa abbia avuto piena ed esauriente contezza del fatto e della sua rilevanza penale, restando a carico di chi deduce la tardività della querela la prova del difetto di tempestività della stessa (cfr., Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, Zucchi, Rv. 272170 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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