CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2024
Cassazione n. 22362/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, inerente alla prescrizione, è manifestamente infondato, dovendosi fare riferimento all'ipotesi non attenuata del reato di ricettazione, che ha un termine di prescrizione decennale non ancora decorso in considerazione della commissione del fatto nel 2015; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, sono inammissibili in quanto prospettano censure generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo che la sentenza ha correttamente tratto dalla mancata giustificazione da parte del ricorrente del possesso dei cellulari di provenienza illecita dal reato di contraffazione, rimanendo indifferente la destinazione che il ricorrente voleva dare alle cose; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]