CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 24602/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5979-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 110, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di mandatario della Società di Cartolarizzazione dei crediti [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], ANTONIE'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 805/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata 11 24/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 05979 sez. ML - ud. 24-05-2022 -2- RG 5979/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, in accoglimento del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] spa, ha dichiarato la nullità di n. 8 cartelle, per intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione successivamente alla loro notifica e di n. 5 avvisi di addebito, in quanto aventi ad oggetto periodi contributivi successivi al 24 settembre 2010, data di chiusura della posizione previdenziale dell'impresa agricola del ricorrente per cessazione dell'attività. 2. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 805/2020, in parziale accoglimento del gravame dell'[OSCURATO:SOCIETA], ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta in prime cure avverso gli avvisi di addebito, perché l'impugnazione era stata presentata oltre il termine di cui all'art. 24 D.Igs. n. 46/1999, confermando nel resto la pronuncia di prime cure e rigettando l'appello incidentale spiegato da [OSCURATO:PERSONA] spa. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] spa affidato a tre motivi. 4. [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] non hanno svolto attività difensiva. 5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia l'error in procedendo, per violazione dell'art. 112 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per essersi la Corte di merito pronunciata ultra petita, con riguardo all'unico motivo di appello incidentale sulla riconducibilità dell'intimazione di pagamento n. 29620139003642332 alla cartella di pagamento 296200800079634246, avendo affermato che non poteva ritenersi perfezionata la notifica della citata intimazione, in presenza però di un diverso accertamento del Tribunale fondato unicamente sulla riconducibilità della intimazione alla cartella e non sulla regolarità del procedimento notificatorio. 1 k-, RG 5979/2021 3. Con il secondo motivo si censura l'error in procedendo, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc, sotto il profilo del "travisamento della prova" nonché l'errata valutazione delle prove documentali depositate da [OSCURATO:PERSONA] sin dal primo grado di giudizio a sostegno della regolare e legittima notificazione della cartella di pagamento di cui al primo motivo e del relativo atto di intimazione (intimazione di pagamento), per non avere la Corte distrettuale rilevato che agli atti vi era la prova documentale della regolarità del procedimento notificatorio, con ogni conseguenza in ordine alla rilevata prescrizione. 4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole dell'error in procedendo, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc, nonché della violazione del principio di soccombenza in ordine alle determinazioni sulle spese di lite, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto soccombente essa società nel giudizio di appello e non invece il contribuente. 5. Ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per la trattazione della presente controversia in Sesta Sezione venendo in rilievo la particolare problematica della legittimazione attiva a proporre il ricorso per cassazione, da parte del solo Agente di riscossione, in relazione alla questione della riconducibilità della intimazione di pagamento alla prodromica cartella di pagamento, in assenza di gravame presentato anche dall'Ente impositore. 6. Ciò alla luce del principio statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 7514 del 2022) secondo cui, ai sensi dell'art. 24 D.Igs. n. 46 del 1999, al fine di fare valere l'inesistenza del credito portato dalla cartella per omessa notificazione o anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore quale unico titolare della situazione dedotta in giudizio. 7. Per le considerazioni svolte, che richiedono un approfondimento in ordine alla riferibilità dell'ipotesi oggetto del presente giudizio alla fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite, non sussistendo precedenti specifici, va disposta la trasmissione del procedimento alla Quarta Sezione.RG 5979/2021 PQM La Corte, ritenuto che non sussistono i presupposti per la decisione in Sesta Sezione, dispone trasmettersi il procedimento alla Sezion