CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2022
Cassazione n. 29709/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata; letta la memoria depositata via pec in data 3/6/2022 dal difensore degli imputati con cui è stata chiesta preliminarmente la sospensione del processo, in ragione dell'incapacità di [OSCURATO:PERSONA] a partecipare coscientemente al giudizio, e in ogni caso rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale ricorre per cassazione, ai sensi dell'art. 569 comma 4, cod. proc. pen., per l'annullamento della sentenza del Tribunale indicata in epigrafe, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di truffa loro contestato, per essere intervenuta l'estinzione del reato per effetto della ritenuta remissione tacita della querela. 2. Deduce il P.G., con unico motivo, la violazione della legge penale, in relazione all' art. 640, comma 3, cod. pen.; la sentenza impugnata aveva ritenuto il reato contestato procedibile a querela, pur in presenza della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., richiamato dall'art. 640, comma 2, n. 2 bis cod. pen., ipotesi per la quale, invece, è prevista la procedibilità d'ufficio. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rigettata la richiesta di sospensione del processo, ai sensi dell'art. 70 cod. proc. pen., avanzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] con la memoria depositata, poiché è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che «la sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, disciplinata dagli artt.70 e segg. cod. proc. pen., non si applica nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, in quanto, in sede di legittimità, l'imputato non partecipa personalmente al processo e la sua difesa è affidata esclusivamente al difensore» (Sez. 4, n. 48754 del 09/10/2019, Aveni, Rv. 277871 - 02; Sez. 1, n. 28219 del 30/01/2014, M., Rv. 261411 - 0; Sez. 4, n. 28559 del 17/05/2005, Tosolini, Rv. 232437 - 0). 2. Il ricorso è fondato. Come risulta dal tenore dell'imputazione, agli imputati è stata contestata l'ipotesi di truffa aggravata dalla circostanza della "minorata difesa", ipotesi di reato procedibile d'ufficio. In assenza di qualsivoglia valutazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante contestata, è evidente che la ravvisata remissione (tacita) della querela non ha inciso sul regime di procedibilità del reato oggetto di imputazione.2. All'annullamento della sentenza consegue, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., il rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, competente per il giudizio in grado di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello