CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2021
Cassazione n. 37470/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con dispositivo di sentenza emesso il 9 aprile 2021, n. 1065 - 21 questa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Trapani, in funzione di appello, di conferma di quella emessa dal Giudice di pace in sede, in data 30 novembre 2017, alla pena di euro duecento di multa, per il reato di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen. commesso in data 30 aprile 2015. 1.1. La Corte ha pronunciato, altresì, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali anche in favore della parte civile indicata come ammessa al gratuito patrocinio, disponendo il pagamento a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 110, comma 3, T.U. n. 115 del 2002 e demandandone la liquidazione al Tribunale di Trapani (Sez. U, n. 5464 del 12/02/2020, ric. [OSCURATO:PERSONA]). 2.Tanto, per mero errore materiale, tempestivamente segnalato dalla difesa della parte civile, con separata istanza, alla quale è allegata, per documentare l'assunto, ordinanza di correzione dell'errore materiale della sentenza del Tribunale di Trapani n. 7/19, in cui è indicato che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento n. 8/18 Reg. app., della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ivi risultante, era stata indicata per mero errore materiale, elidendone la dicitura relativa (cfr. ordinanza di correzione allegata all'istanza). 2.1. Si rileva, poi, che può accedersi all'ulteriore richiesta della parte civile, di liquidazione delle spese, risultando che la parte ha partecipato all'udienza del 9 aprile 2021, celebrata nelle forme del rito scritto, di cui all'art. 23, comma 8, di n. 137 del 2020, depositando conclusioni con p.e.c. del 29 marzo 2021 e nota spese. Si osserva, infatti, che la sentenza in questione vede la totale soccombenza dell'imputata e che, dunque, la parte civile è risultata totalmente vittoriosa, tanto che vi è stata anche condanna alle spese sostenute nel giudizio di legittimità, sebbene se ne sia disposta la liquidazione a cura del giudice di secondo grado, con apposito decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. n. 115 del 2002. Tale lacuna è emendabile con la procedura della correzione dell'errore materiale, trattandosi di statuizione di natura accessoria e obbligatoria (Sez. 5, n. 19418 - 21, del 15/04/2021, non mass; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole,Rv. 277152). Le spese vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, importo pienamente rispondente ai criteri normativi. 3. Sicché al rilevato errore può e deve, pertanto, rimediarsi con un intervento correttivo, ex art. 130 cod. proc. pen., ordinando che nel dispositivo di detta sentenza alla fine, siano elise le parole : "ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dal Tribunale di Trapani con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato"; e che dopo la frase così corretta "condanna inoltre l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile" — siano aggiunte le seguenti parole : che si liquidano in euro 2.500,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 9 aprile 2021 n. 1065/2021 reg. 37598/19 ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che: 1) in fine vanno elise le parole: "ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dal tribunale di Trapani con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato" ; 2) vanno aggiunte — dopo la frase così corretta "condanna inoltre l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile" — le seguenti parole : che si liquidano in euro 2.500,00 oltre accessori di legge. Manda alla Cancelleria per le annotazioni di legge. Così deciso, 17/06/2021 [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]