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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 febbraio 2025

Cassazione n. 38164/2025

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusionidel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 14/02/2025, confermava la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 31/01/2024,con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarata colpevole dei reati di cui agli artt. 640, 648 e 497-bis, secondo comma, cod. pen. a lei contestati e, ritenuti i medesimi avvinti dalla continuazione, condannata alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, con dichiarazione di falsità e ordine di cancellazione della carta d’identità di cui in imputazione.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso il difensore di fiducia dell’imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 15 cod. pen.

Assume in particolare la ricorrente che non poteva ritenersi integrato il delitto di ricettazione di un assegno clonato recante clausola di non trasferibilità, sia in ragione della depenalizzazione del falso in scrittura privata,che in ragione della clausola di sussid i arietà di cui all’art. 648 cod. pen., dovendosi ritenere che l’imputata “abbia quanto meno concorso nella falsificazione dell’assegno”.

2.2. Con secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge , in relazione agli artt.129 e 157 cod. pen., censurando la mancata declaratoria diestinzione dei reati di cui agli artt. 640 e 497-bis,secondo comma, cod. pen., commessi in data 8 agosto 2016, ed il cui termine massimo di prescrizione risultava già interamente decorso alla data di pronuncia della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso risulta parzialmente fondato con riferimento al secondo motivo ed inammissibile nel resto.

2. Il primo motivo risulta assolutamente generico ed aspecifico, non confrontandosi non solo con la motivazione della sentenza,ma neppure con il fatto di reato in concreto contestato e per cui l’imputata ha riportato condanna (ricettazione di un assegno provento del delitto di furto, e non di diversa provenienza delittuosa).

3. Risulta inveceparzialmente fondato il secondo motivo di ricorso.

Invero, il reato di cui all’art. 640 cod. pen. risulta consumato in data 8agosto 2016 ed il termine massimo necessario alla maturazione della prescrizione, determinato ai sensi dell’art.157 cod. pen., pari ad anni 7 e mesi 6trattandosi di delitto punito nel massimo con pena non superiore ad anni 6, risultava interamente maturato– in assenza di cause di sospensione – già alla data dellapronuncia della sentenza da parte della Corte di appello, di fronte a cui pure la prescrizione veniva dedotta (vds.conclusioni rassegnate dalla difesa all’udienza del 14 febbraio 2025).

Manifestamente infondata risulta invece la censura con riferimento al delitto di cui all’art. 497-bis,secondo comma, cod. pen., posto che, avuto riguardo all’incidenza dell’aggravante ad effetto speciale di cui al secondo comma, nella formulazione vigente ratione temporis, che determina il massimo edittale in anni 7 e mesi 6, il termine massimo necessario al maturare dellaprescrizione deve essere individuato, a norma dell’art. 157, secondo comma, cod. pen . , inanni 9, mesi 4 e giorni 15 (termine non ancora ad oggi interamente decorso ).

Va,quindi, disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo al reato di cui all’art. 640 cod. pen. (estinto per prescrizione) e la pena deve essere rideterminata, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a)e l), cod. proc. pen. per i residui reati,in anni 3 di reclusione ed euro 1.000 di multa, mediante mera espunzione dal calcolo del relativo aumento di pena (pari a mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa) individuato per la continuazione con il reatodi truffa.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui all'art. 640 cod. pen. ed elimina la relativa pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così è de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusionidel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 14/02/2025, confermava la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 31/01/2024,con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarata colpevole dei reati di cui agli artt. 640, 648 e 497-bis, secondo comma, cod. pen. a lei contestati e, ritenuti i medesimi avvinti dalla continuazione, condannata alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, con dichiarazione di falsità e ordine di cancellazione della carta d’identità di cui in imputazione. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso il difensore di fiducia dell’imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 15 cod. pen. Assume in particolare la ricorrente che non poteva ritenersi integrato il delitto di ricettazione di un assegno clonato recante clausola di non trasferibilità, sia in ragione della depenalizzazione del falso in scrittura privata,che in ragione della clausola di sussid i arietà di cui all’art. 648 cod. pen., dovendosi ritenere che l’imputata “abbia quanto meno concorso nella falsificazione dell’assegno”. 2.2. Con secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge , in relazione agli artt.129 e 157 cod. pen., censurando la mancata declaratoria diestinzione dei reati di cui agli artt. 640 e 497-bis,secondo comma, cod. pen., commessi in data 8 agosto 2016, ed il cui termine massimo di prescrizione risultava già interamente decorso alla data di pronuncia della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta parzialmente fondato con riferimento al secondo motivo ed inammissibile nel resto. 2. Il primo motivo risulta assolutamente generico ed aspecifico, non confrontandosi non solo con la motivazione della sentenza,ma neppure con il fatto di reato in concreto contestato e per cui l’imputata ha riportato condanna (ricettazione di un assegno provento del delitto di furto, e non di diversa provenienza delittuosa). 3. Risulta inveceparzialmente fondato il secondo motivo di ricorso. Invero, il reato di cui all’art. 640 cod. pen. risulta consumato in data 8agosto 2016 ed il termine massimo necessario alla maturazione della prescrizione, determinato ai sensi dell’art.157 cod. pen., pari ad anni 7 e mesi 6trattandosi di delitto punito nel massimo con pena non superiore ad anni 6, risultava interamente maturato– in assenza di cause di sospensione – già alla data dellapronuncia della sentenza da parte della Corte di appello, di fronte a cui pure la prescrizione veniva dedotta (vds.conclusioni rassegnate dalla difesa all’udienza del 14 febbraio 2025). Manifestamente infondata risulta invece la censura con riferimento al delitto di cui all’art. 497-bis,secondo comma, cod. pen., posto che, avuto riguardo all’incidenza dell’aggravante ad effetto speciale di cui al secondo comma, nella formulazione vigente ratione temporis, che determina il massimo edittale in anni 7 e mesi 6, il termine massimo necessario al maturare dellaprescrizione deve essere individuato, a norma dell’art. 157, secondo comma, cod. pen . , inanni 9, mesi 4 e giorni 15 (termine non ancora ad oggi interamente decorso ). Va,quindi, disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo al reato di cui all’art. 640 cod. pen. (estinto per prescrizione) e la pena deve essere rideterminata, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a)e l), cod. proc. pen. per i residui reati,in anni 3 di reclusione ed euro 1.000 di multa, mediante mera espunzione dal calcolo del relativo aumento di pena (pari a mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa) individuato per la continuazione con il reatodi truffa. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui all'art. 640 cod. pen. ed elimina la relativa pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è de
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