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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13371/2026

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unale della Libertà di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'annullamento con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari e il rigetto del ricorso nelresto;l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice delriesame, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza delGiudice per le indagini preliminari della stessa città, emessa in data 13 gennaio 2025, conla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcerein quanto gravemente indiziato di avere partecipato a un'associazione finalizzata al trafficodi sostanze stupefacenti (capo 27); egli è stato ritenuto altresì indiziato della commissionedelle violazioni dell'art. 73 D.p.r. n. 309/90 di cui ai capi 29) e 31) dell’incolpazioneprovvisoria, ritenuti reati scopo del sodalizio.In prospettazione accusatoria, convalidata dai giudici del riesame, [OSCURATO:PERSONA] si occupa –sotto le direttive del vertice Rugnetta – dei contatti con i fornitori, della gestione degliapprovvigionamenti, del trasporto e della custodia dello stupefacente, non disdegnando diimpiegare le proprie energie criminali anche nella vendita al minuto.

Tale ruolo è statoinferito da una pletora di conversazioni (attestanti sia la sua partecipazione ai reati scopo,sia la sua vicinanza a Rugnetta e agli altri sodali, con cui è in costante contatto), reputateadeguatamente riscontrate dai controlli effettuati dalla Polizia giudiziaria compendiati nellerelative informative.La gravità indiziaria, in punto di esistenza dell’associazione dedita al narcotrafficodescritta al capo 27) dell’imputazione provvisoria è stata desunta in primo luogo dallacommissione da parte degli indagati e, tra questi del ricorrente, di una pluralità di reati diquell’articolo 73, contestati ai capi da 28) a 36), come dettagliatamente motivatonell’ordinanza genetica, richiamata integralmente per relazionem dal Tribunale delriesame.Segnatamente, si è richiamata l’approfondita analisi svolta dal Giudice per le indaginipreliminari nelle p. 1327 e s. nelle quali erano indicati gli elementi costitutivi del sodalizio,ossia: i) l’esistenza di un vincolo tra gli associati stabile e continuativo per un considerevolearco temporale; ii) la suddivisione dei ruoli trai consociati; iii) i continui contatti tra costoroe l’adozione di accurati i presidi di autotutela attraverso l’utilizzo di un linguaggio cripticoma ben chiaro agli interlocutori; iv) infine la dotazione di una struttura idonea allo scopo,sebbene rudimentale, comprendente anche la disponibilità di diverse schede sim pergarantire la riservatezza delle comunicazioni.Quanto alla partecipazione del ricorrente, il Tribunale ha richiamato, dandoneadeguata sintesi, gli episodi del 30 luglio 2020 (riguardante la trasferta a [OSCURATO:PERSONA] elo spostamento in modalità “staffetta”, unitamente al coindagato [OSCURATO:PERSONA],nonché l’incontro presso la pizzeria di [OSCURATO:PERSONA]), quelli del 10 e 11 agosto 2020[relativi alla trasferta a Battipaglia per la cessione di stupefacente, contestati al capo 29)],infine i contatti intercorsi da settembre a ottobre 2020 con Cacciola, ancora una voltafinalizzati alla fornitura di stupefacente (si veda il capo 31).

Se ne è dedotta la pienaoperatività di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del sodalizio e la messa a disposizione delleproprie energie criminali, in sinergia con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], infavore dell’organizzazione.Le esigenze cautelari di massimo spessore, sono state tratte dal livello dicoinvolgimento dell'indagato nelle dinamiche associative, dalla gravità delle condotte edallo stretto collegamento con la cosca mafiosa degli [OSCURATO:PERSONA] e, di più, con i suoi vertici; lacustodia cautelare è stata ritenuta (p. 16) l’unica in grado di offrire un controllo stringentedell’indagato, finalizzato ad elidere il pericolo di recidiva, non ritenendosi sufficiente quellaminormente afflittiva degli arresti domiciliari.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è affidato a quattro motivi di seguito riportati nei limiti strettamente necessariper la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto diautonoma valutazione della gravità indiziaria per i reati fine da parte del Giudice per leindagini preliminari (che aveva rinviato integralmente alla richiesta di applicazione dimisura cautelare formulata dal Pubblico ministero) e del Tribunale, cheanch’esso ha fattoricorso alla tecnica del rinvio all’ordinanza genetica.

Da ciò, secondo il ricorrente,deriverebbe un duplice, insuperabile deficit motivazionale, non essendo dotata lamotivazione dei requisiti di autonomia critica richiesti dalla giurisprudenza costituzionale edi legittimità e, comunque, non ravvisandosi un confronto autonomo con le specifichededuzioni difensive.2.2.

Con il secondo motivo, denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione inpunto di assenza di autonoma valutazione da parte del Tribunale del riesame suglielementi costitutivi del reato di associazione finalizzata al narcotraffico.Il Tribunale, pur dedicando il §

6.1. all’esame delle deduzioni difensive, avrebbelimitato la valutazione ai singoli episodi indicati come reati fine, omettendo di motivare sullasussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, a dispetto delle censurecontenute nella memoria difensiva con cui si avversava l’ordinanza genetica,evidenziandosi l’assenza di elementi attestanti la consapevole adesione al sodalizio,l’inconsistenza dell’ipotesi della partecipazione del ricorrente a incontri di composizione didissidi tra sodali, alla natura episodica e addirittura conflittuale dei rapporti tra costoro che,pertanto, escluderebbero qualunque forma di stabile partecipazione a un progetto criminalecomune.2.3.

Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell’articolo 74 d.p.r. n. 309 del1990.Si lamenta che la somma di indizi equivoci relativi agli episodi di volta in voltarichiamati a sostegno della partecipazione del ricorrente sarebbe stata elevata a prova diun vincolo stabile.2.4.

Con l’ultimo motivo si denuncia la mancanza assoluta di motivazione in punto dirichiesta di applicazione degli arresti domiciliari con il presidio elettronico.Su tale richiesta, espressamente formulata in via gradata, il Tribunale avrebbeomesso qualsiasi argomentazione, limitandosi a negare nel complesso la praticabilità diqualsiasi misura meno afflittiva, come gli arresti domiciliari, senza valutare l’idoneità delpresidio elettronico a neutralizzare il ritenuto pericolo di recidiva.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], anche riportandosi alla memoriascritta depositata il 23 dicembre 2025, ha prospettato l’annullamento con rinviodell’ordinanza limitatamente all’ultimo motivo di ricorso, in punto di esigenze cautelari e ilrigetto del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2.

Occorre, innanzitutto, premettere che, secondo un principio consolidato dellagiurisprudenza di legittimità, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenzadei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono,se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto adaffermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenzadella motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni dellalogica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie(Sez.

U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

È, invece, escluso dal perimetro delgiudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze giàesaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è,dunque, circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1)l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2)l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine delprovvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).3.

Così delimitati i termini del controllo della motivazione esperibile in questa sede, èmanifestamente infondato il primo motivo che addebita al Tribunale l’omessa risposta allacensura difensiva in punto di mancanza di autonoma valutazione da parte del Giudice perle indagini preliminari sui gravi indizi di colpevolezza.Il Tribunale, invero, dopo avere dato puntuale sintesi del contenuto dell’ordinanzagenetica, a p. 3 e a p. 11 ha – con motivazione sintetica, ma adeguata – indicato le ragioniper cui doveva escludersi che la stessa fosse priva della doverosa valutazione autonomadei gravi indizi di colpevolezza.Ciò ha fatto ponendosi nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimitàsecondo cui «in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, l'autonomavalutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, prescritta dall'art.292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è osservata anche quando il giudice rinvia, perrelationem o per incorporazione, agli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini cosìcome ricostruiti nella sua richiesta dal pubblico ministero, purché dia conto del proprioesame critico di quegli elementi e delle ragioni per le quali ritiene gli stessi idonei agiustificare l'applicazione della misura (ex multis, di recente Sez. 1, n. 30327 del09/05/2025, Mandracchia, Rv. 288341 – 01).

4. Del pari infondati, in modo manifesto, sono il secondo e il terzo motivo, chepossono essere trattati congiuntamente attesa la connessione logica delle questioniprospettate.4.1.

Il motivo di ricorso – nella parte in cui addebita, questa volta al Tribunale delriesame, il vizio di difetto di autonoma valutazione degli elementi a fondamento dellagravità indiziaria del reato associativo – è manifestamente infondato già sulla base delrilievo per cui, in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, la prescrizione dellanecessaria «autonoma valutazione» degli elementi che ne costituiscono il necessariofondamento (introdotta dalla legge n. 47 del 2015 nel corpo dell’art. 292, comma 2, cod.proc. pen.) rileva solo rispetto al provvedimento del giudice per le indagini preliminari e,comunque, rispetto all’ordinanza genetica, mentre i vizi della motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale in sede di riesame sono censurabili solo nei limitiprevisti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017,Nocerino, Rv. 270737-01; Sez. 2, n. 9203 del 16/12/2016, dep. 2017, Arcomano, Rv.269338-01).Osserva, inoltre, il Collegio come il Tribunale, a p. 4 del provvedimento impugnato,abbia espressamente rilevato (e la circostanza non è stata contestata dal ricorrente) che ladifesa non aveva negatol’esistenza del sodalizio di cui al capo 27), concentrando le propriedoglianze sull’assenza di gravi indizi di colpevolezza rispetto al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] comepartecipe dell’organizzazione.

Sicché del tutto correttamente il Tribunale ha richiamato gliepisodi ritenuti significativi al riguardo.Occorre, infine, in questa sede ribadire, a proposito delle insufficienze motivazionaliulteriori denunciate nell’atto di ricorso riguardanti il quadro della gravità indiziariaapprezzato in sede di riesame, come la legge processuale non imponga al giudice lavalutazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, ovvero laconfutazione di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l’irrilevanza o lanon pertinenza, restando circoscritto l’obbligo motivazionale alla disamina di specificheallegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori (Sez. 1, n.8236 del 16/11/2018, dep. 2919, Brandimarte, Rv. 275053 – 01; Sez. 6, n. 3742 del09/01/2013, Ioio, Rv. 254216-01; Sez. 2, n. 13500 del 13/03/2008, Palermiti, Rv. 239760-01; Sez. 6, n. 13919 del 28/02/2005, Baccarini, Rv. 232033-01), essendo escluse, invece,le mere posizioni difensive negatorie, le prospettazioni di tesi alternative, le diverseinterpretazioni degli elementi indiziari e gli assunti defatigatori, che restano assorbiti nelcomplessivo apprezzamento operato dal giudice della cautela (Sez. 3, n. 47593 del15/10/2024, Cursano, Rv. 287275 – 01; Sez. 5, n. 44341 del 13/05/2019, Paris, Rv.277127 – 01; Sez. 6, n. 12442 del 09/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249641 – 01).L’ordinanza impugnata si rivela aderente a tali principi, essendo pervenuta allavalutazione di concludenza indiziaria in ordine all’elevata imputazione provvisoria all’esitodella compiuta analisi delle pertinenti emergenze investigative, non atomisticamenteapprezzate (per la correttezza di tale metodo si veda Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep.2021, S., Rv. 280605 – 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941-01), efacendosi compiutamente carico dei rilievi difensivi che rivestivano carattere di decisività.Sotto questo profilo, deve evidenziarsi come il Tribunale non abbia mancato dioccuparsi, per ciascuno degli episodi ritenuti sintomatici della condotta di partecipazionedel ricorrente, di avversare la difforme lettura difensiva sullaasserita equivocità delleconversazioni captate e sull'altrettanto genericamente affermata episodicità del ruolosvolto, escludendo la tesi alternativa della difesa secondo cui la partecipazione all’incontrocon [OSCURATO:PERSONA] del 29 luglio 2019, finalizzato a ricomporre una disputa con FrancescoSciarrone rispetto a quantitativi di cocaina rimasti non pagati, sarebbe stata una mera“presenza muta”, puntualmente richiamando il contenuto delle conversazioni attestantiinvece il pieno coinvolgimento del ricorrente.4.2.

Le censure del ricorrente riguardanti la gravità indiziaria in punto di esistrenza delsodalizio sono non consentite, poiché le stesse non sono state devolute con la richiesta diriesame.Le stesse sono, poi, del tutto aspecifiche poiché non si confrontano con l'ampiapremessa con cui il provvedimento impugnato – anche attraverso la motivazione perrelationem – ha comunque ricostruito, sulla base delle risultanze delle intercettazionitelefoniche e dei servizi di osservazione, la struttura del sodalizio e il suo ambito operativoterritoriale, la ripartizione dei ruoli al suo interno, infine gli elementi a sostegno della gravitàindiziaria in punto di partecipazione del ricorrente.

Ciò che ha fatto al fine di megliodelineare il ruolo di violi qule partecipe.E' appena il caso di evidenziare che, secondo l'orientamento consolidato di questaCorte, dal Collegio pienamente condiviso, ai fini della configurabilità dell'associazionededita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolataorganizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza distrutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione dimezzi, per ilperseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile eduraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2,n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv.258165; Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491).L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche e haposto l'accento sui seguenti elementi sintomatici dell'esistenza di una strutturaorganizzativa, desunti dalle conversazioni intercettate e dai servizi di osservazione: i) lapluralità dei delitti di detenzione e cessione posti in essere nell’arco temporale oggetto diindagini, secondo modalità predefinite e uniformi, senza necessità di un previo accordo,che riposa sull'accertata abitualità dei contatti e degli incontri tra i vari soggetti appartenential gruppo; ii) lo stretto vincolo solidaristico, come evidenziato dai continui contatti, soventeloro intercambiabilità nello svolgimento delle attività funzionali al gruppo e la prosecuzionedell’attività illecita nonostante il temporaneo arresto di alcuni degli appartenenti; iii) lapresenza di un'organizzazione di mezzi, costituita in primo luogo da apparecchi telefonicicellulari per i contatti tra i vari partecipi e dall’uso di sim dedicate a tale scopo; iv)ladivisione gerarchica di ruoli e di funzioni.Conclusivamente, alle pertinenti deduzioni del Tribunale del riesame, checompendiano logici e insindacabili apprezzamenti in punto di valutazione della provvistaindiziaria, alimentata da un adeguato corredo di conversazioni intercettate –l'interpretazione delle quali costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenzadel giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifestairragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar,Rv. 263716 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n.50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), qui non emergente – il ricorrente opponeuna diversa e alternativa lettura delle relative risultanze; lettura che, anche nella parte noncontestata nella sua storicità, mira ad eliderne l'efficacia dimostrativa, mediante il tentativodi inquadramento delle medesime al di fuori del ravvisato contesto associativo e all'interno,viceversa, di un mero rapporto di frequentazione ovvero di “presenza passiva”.Va da sé che tale alternativa lettura non può trovare avallo da parte della Corte dilegittimità, la quale non è abilitata a compiere rivisitazioni di merito del materiale indiziario eprobatorio.

Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso per cassazione, infatti,pacificamente non rientrano – salvo la verifica in ordine alla congruità e logicità delragionamento giudiziale, qui ampiamente superata – quelle relative alla valutazione delmateriale suddetto, ancorché implicante, come eventualmente nella specie, la scelta tradivergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, D'Ippedico, Rv.271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del25/5/1981, Amoruso, Rv. 150282-01).5.

L’ultimo motivo di ricorso è, del pari, manifestamente infondato, siccome propostoal di fuori dei casi consentiti dalla legge.5.1.

L'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., terzo perido, stsbilisce che quandosussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis (...) del presente codice (...) è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che sianoacquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazioneal caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.La norma pone, dunque, per i delitti elencati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.(tra cui è ricompreso l'art. 74 d.P.R n. 309 del 1990) una presunzione relativa di attualitàdelle esigenze cautelari e ciò si traduce in una semplificazione dell'onere motivazionaleche può, difatti, essere assolto dal giudice della cautela con la mera allegazione dei graviindizi di colpevolezza del reato e della mancanza di elementi in grado di vincere l'indicatapresunzione, sempre che tali elementi non risultino dagli atti ovvero non siano dedotti dalleparti.Nel caso in esame, in piena aderenza a questo schema motivazionale, il Tribunale delriesame ha dato atto dell'inesistenza di elementi tali da far venire meno la predettapresunzione.Anche sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata va palesemente esente da censura.5.2.

Tali considerazioni refluiscono sulla censura di asserita mancanza di motivazionesulla specifica esclusione dell’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari conpresidio elettronico.In proposito pertinente si reputa il principio, qui condiviso e riaffermato, secondo cui«la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo dimisura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare,sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguata la custodia inframuraria in ragione dellapericolosità dell'indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivarespecificamente sull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione del braccialetto»(Sez. 4,. 15939 del 14/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286343 – 01; Sez. 2, n. 31572 del08/06/2017, Caterino, Rv. 270463 - 01); ciò che è avvenuto nel caso in esame, avendo ilTribunale escluso in radice l’adeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolodella reiterazione criminosa.

6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per iprofili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragionedelle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale della Libertà di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'annullamento con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari e il rigetto del ricorso nelresto;l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice delriesame, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza delGiudice per le indagini preliminari della stessa città, emessa in data 13 gennaio 2025, conla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcerein quanto gravemente indiziato di avere partecipato a un'associazione finalizzata al trafficodi sostanze stupefacenti (capo 27); egli è stato ritenuto altresì indiziato della commissionedelle violazioni dell'art. 73 D.p.r. n. 309/90 di cui ai capi 29) e 31) dell’incolpazioneprovvisoria, ritenuti reati scopo del sodalizio.In prospettazione accusatoria, convalidata dai giudici del riesame, [OSCURATO:PERSONA] si occupa –sotto le direttive del vertice Rugnetta – dei contatti con i fornitori, della gestione degliapprovvigionamenti, del trasporto e della custodia dello stupefacente, non disdegnando diimpiegare le proprie energie criminali anche nella vendita al minuto. Tale ruolo è statoinferito da una pletora di conversazioni (attestanti sia la sua partecipazione ai reati scopo,sia la sua vicinanza a Rugnetta e agli altri sodali, con cui è in costante contatto), reputateadeguatamente riscontrate dai controlli effettuati dalla Polizia giudiziaria compendiati nellerelative informative.La gravità indiziaria, in punto di esistenza dell’associazione dedita al narcotrafficodescritta al capo 27) dell’imputazione provvisoria è stata desunta in primo luogo dallacommissione da parte degli indagati e, tra questi del ricorrente, di una pluralità di reati diquell’articolo 73, contestati ai capi da 28) a 36), come dettagliatamente motivatonell’ordinanza genetica, richiamata integralmente per relazionem dal Tribunale delriesame.Segnatamente, si è richiamata l’approfondita analisi svolta dal Giudice per le indaginipreliminari nelle p. 1327 e s. nelle quali erano indicati gli elementi costitutivi del sodalizio,ossia: i) l’esistenza di un vincolo tra gli associati stabile e continuativo per un considerevolearco temporale; ii) la suddivisione dei ruoli trai consociati; iii) i continui contatti tra costoroe l’adozione di accurati i presidi di autotutela attraverso l’utilizzo di un linguaggio cripticoma ben chiaro agli interlocutori; iv) infine la dotazione di una struttura idonea allo scopo,sebbene rudimentale, comprendente anche la disponibilità di diverse schede sim pergarantire la riservatezza delle comunicazioni.Quanto alla partecipazione del ricorrente, il Tribunale ha richiamato, dandoneadeguata sintesi, gli episodi del 30 luglio 2020 (riguardante la trasferta a [OSCURATO:PERSONA] elo spostamento in modalità “staffetta”, unitamente al coindagato [OSCURATO:PERSONA],nonché l’incontro presso la pizzeria di [OSCURATO:PERSONA]), quelli del 10 e 11 agosto 2020[relativi alla trasferta a Battipaglia per la cessione di stupefacente, contestati al capo 29)],infine i contatti intercorsi da settembre a ottobre 2020 con Cacciola, ancora una voltafinalizzati alla fornitura di stupefacente (si veda il capo 31). Se ne è dedotta la pienaoperatività di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del sodalizio e la messa a disposizione delleproprie energie criminali, in sinergia con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], infavore dell’organizzazione.Le esigenze cautelari di massimo spessore, sono state tratte dal livello dicoinvolgimento dell'indagato nelle dinamiche associative, dalla gravità delle condotte edallo stretto collegamento con la cosca mafiosa degli [OSCURATO:PERSONA] e, di più, con i suoi vertici; lacustodia cautelare è stata ritenuta (p. 16) l’unica in grado di offrire un controllo stringentedell’indagato, finalizzato ad elidere il pericolo di recidiva, non ritenendosi sufficiente quellaminormente afflittiva degli arresti domiciliari.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è affidato a quattro motivi di seguito riportati nei limiti strettamente necessariper la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto diautonoma valutazione della gravità indiziaria per i reati fine da parte del Giudice per leindagini preliminari (che aveva rinviato integralmente alla richiesta di applicazione dimisura cautelare formulata dal Pubblico ministero) e del Tribunale, cheanch’esso ha fattoricorso alla tecnica del rinvio all’ordinanza genetica. Da ciò, secondo il ricorrente,deriverebbe un duplice, insuperabile deficit motivazionale, non essendo dotata lamotivazione dei requisiti di autonomia critica richiesti dalla giurisprudenza costituzionale edi legittimità e, comunque, non ravvisandosi un confronto autonomo con le specifichededuzioni difensive.2.2. Con il secondo motivo, denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione inpunto di assenza di autonoma valutazione da parte del Tribunale del riesame suglielementi costitutivi del reato di associazione finalizzata al narcotraffico.Il Tribunale, pur dedicando il § 6.1. all’esame delle deduzioni difensive, avrebbelimitato la valutazione ai singoli episodi indicati come reati fine, omettendo di motivare sullasussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, a dispetto delle censurecontenute nella memoria difensiva con cui si avversava l’ordinanza genetica,evidenziandosi l’assenza di elementi attestanti la consapevole adesione al sodalizio,l’inconsistenza dell’ipotesi della partecipazione del ricorrente a incontri di composizione didissidi tra sodali, alla natura episodica e addirittura conflittuale dei rapporti tra costoro che,pertanto, escluderebbero qualunque forma di stabile partecipazione a un progetto criminalecomune.2.3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell’articolo 74 d.p.r. n. 309 del1990.Si lamenta che la somma di indizi equivoci relativi agli episodi di volta in voltarichiamati a sostegno della partecipazione del ricorrente sarebbe stata elevata a prova diun vincolo stabile.2.4. Con l’ultimo motivo si denuncia la mancanza assoluta di motivazione in punto dirichiesta di applicazione degli arresti domiciliari con il presidio elettronico.Su tale richiesta, espressamente formulata in via gradata, il Tribunale avrebbeomesso qualsiasi argomentazione, limitandosi a negare nel complesso la praticabilità diqualsiasi misura meno afflittiva, come gli arresti domiciliari, senza valutare l’idoneità delpresidio elettronico a neutralizzare il ritenuto pericolo di recidiva.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], anche riportandosi alla memoriascritta depositata il 23 dicembre 2025, ha prospettato l’annullamento con rinviodell’ordinanza limitatamente all’ultimo motivo di ricorso, in punto di esigenze cautelari e ilrigetto del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Occorre, innanzitutto, premettere che, secondo un principio consolidato dellagiurisprudenza di legittimità, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenzadei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono,se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto adaffermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenzadella motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni dellalogica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie(Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). È, invece, escluso dal perimetro delgiudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze giàesaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è,dunque, circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1)l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2)l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine delprovvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).3. Così delimitati i termini del controllo della motivazione esperibile in questa sede, èmanifestamente infondato il primo motivo che addebita al Tribunale l’omessa risposta allacensura difensiva in punto di mancanza di autonoma valutazione da parte del Giudice perle indagini preliminari sui gravi indizi di colpevolezza.Il Tribunale, invero, dopo avere dato puntuale sintesi del contenuto dell’ordinanzagenetica, a p. 3 e a p. 11 ha – con motivazione sintetica, ma adeguata – indicato le ragioniper cui doveva escludersi che la stessa fosse priva della doverosa valutazione autonomadei gravi indizi di colpevolezza.Ciò ha fatto ponendosi nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimitàsecondo cui «in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, l'autonomavalutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, prescritta dall'art.292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è osservata anche quando il giudice rinvia, perrelationem o per incorporazione, agli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini cosìcome ricostruiti nella sua richiesta dal pubblico ministero, purché dia conto del proprioesame critico di quegli elementi e delle ragioni per le quali ritiene gli stessi idonei agiustificare l'applicazione della misura (ex multis, di recente Sez. 1, n. 30327 del09/05/2025, Mandracchia, Rv. 288341 – 01). 4. Del pari infondati, in modo manifesto, sono il secondo e il terzo motivo, chepossono essere trattati congiuntamente attesa la connessione logica delle questioniprospettate.4.1. Il motivo di ricorso – nella parte in cui addebita, questa volta al Tribunale delriesame, il vizio di difetto di autonoma valutazione degli elementi a fondamento dellagravità indiziaria del reato associativo – è manifestamente infondato già sulla base delrilievo per cui, in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, la prescrizione dellanecessaria «autonoma valutazione» degli elementi che ne costituiscono il necessariofondamento (introdotta dalla legge n. 47 del 2015 nel corpo dell’art. 292, comma 2, cod.proc. pen.) rileva solo rispetto al provvedimento del giudice per le indagini preliminari e,comunque, rispetto all’ordinanza genetica, mentre i vizi della motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale in sede di riesame sono censurabili solo nei limitiprevisti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017,Nocerino, Rv. 270737-01; Sez. 2, n. 9203 del 16/12/2016, dep. 2017, Arcomano, Rv.269338-01).Osserva, inoltre, il Collegio come il Tribunale, a p. 4 del provvedimento impugnato,abbia espressamente rilevato (e la circostanza non è stata contestata dal ricorrente) che ladifesa non aveva negatol’esistenza del sodalizio di cui al capo 27), concentrando le propriedoglianze sull’assenza di gravi indizi di colpevolezza rispetto al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] comepartecipe dell’organizzazione. Sicché del tutto correttamente il Tribunale ha richiamato gliepisodi ritenuti significativi al riguardo.Occorre, infine, in questa sede ribadire, a proposito delle insufficienze motivazionaliulteriori denunciate nell’atto di ricorso riguardanti il quadro della gravità indiziariaapprezzato in sede di riesame, come la legge processuale non imponga al giudice lavalutazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, ovvero laconfutazione di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l’irrilevanza o lanon pertinenza, restando circoscritto l’obbligo motivazionale alla disamina di specificheallegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori (Sez. 1, n.8236 del 16/11/2018, dep. 2919, Brandimarte, Rv. 275053 – 01; Sez. 6, n. 3742 del09/01/2013, Ioio, Rv. 254216-01; Sez. 2, n. 13500 del 13/03/2008, Palermiti, Rv. 239760-01; Sez. 6, n. 13919 del 28/02/2005, Baccarini, Rv. 232033-01), essendo escluse, invece,le mere posizioni difensive negatorie, le prospettazioni di tesi alternative, le diverseinterpretazioni degli elementi indiziari e gli assunti defatigatori, che restano assorbiti nelcomplessivo apprezzamento operato dal giudice della cautela (Sez. 3, n. 47593 del15/10/2024, Cursano, Rv. 287275 – 01; Sez. 5, n. 44341 del 13/05/2019, Paris, Rv.277127 – 01; Sez. 6, n. 12442 del 09/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249641 – 01).L’ordinanza impugnata si rivela aderente a tali principi, essendo pervenuta allavalutazione di concludenza indiziaria in ordine all’elevata imputazione provvisoria all’esitodella compiuta analisi delle pertinenti emergenze investigative, non atomisticamenteapprezzate (per la correttezza di tale metodo si veda Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep.2021, S., Rv. 280605 – 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941-01), efacendosi compiutamente carico dei rilievi difensivi che rivestivano carattere di decisività.Sotto questo profilo, deve evidenziarsi come il Tribunale non abbia mancato dioccuparsi, per ciascuno degli episodi ritenuti sintomatici della condotta di partecipazionedel ricorrente, di avversare la difforme lettura difensiva sullaasserita equivocità delleconversazioni captate e sull'altrettanto genericamente affermata episodicità del ruolosvolto, escludendo la tesi alternativa della difesa secondo cui la partecipazione all’incontrocon [OSCURATO:PERSONA] del 29 luglio 2019, finalizzato a ricomporre una disputa con FrancescoSciarrone rispetto a quantitativi di cocaina rimasti non pagati, sarebbe stata una mera“presenza muta”, puntualmente richiamando il contenuto delle conversazioni attestantiinvece il pieno coinvolgimento del ricorrente.4.2. Le censure del ricorrente riguardanti la gravità indiziaria in punto di esistrenza delsodalizio sono non consentite, poiché le stesse non sono state devolute con la richiesta diriesame.Le stesse sono, poi, del tutto aspecifiche poiché non si confrontano con l'ampiapremessa con cui il provvedimento impugnato – anche attraverso la motivazione perrelationem – ha comunque ricostruito, sulla base delle risultanze delle intercettazionitelefoniche e dei servizi di osservazione, la struttura del sodalizio e il suo ambito operativoterritoriale, la ripartizione dei ruoli al suo interno, infine gli elementi a sostegno della gravitàindiziaria in punto di partecipazione del ricorrente. Ciò che ha fatto al fine di megliodelineare il ruolo di violi qule partecipe.E' appena il caso di evidenziare che, secondo l'orientamento consolidato di questaCorte, dal Collegio pienamente condiviso, ai fini della configurabilità dell'associazionededita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolataorganizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza distrutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione dimezzi, per ilperseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile eduraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2,n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv.258165; Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491).L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche e haposto l'accento sui seguenti elementi sintomatici dell'esistenza di una strutturaorganizzativa, desunti dalle conversazioni intercettate e dai servizi di osservazione: i) lapluralità dei delitti di detenzione e cessione posti in essere nell’arco temporale oggetto diindagini, secondo modalità predefinite e uniformi, senza necessità di un previo accordo,che riposa sull'accertata abitualità dei contatti e degli incontri tra i vari soggetti appartenential gruppo; ii) lo stretto vincolo solidaristico, come evidenziato dai continui contatti, soventeloro intercambiabilità nello svolgimento delle attività funzionali al gruppo e la prosecuzionedell’attività illecita nonostante il temporaneo arresto di alcuni degli appartenenti; iii) lapresenza di un'organizzazione di mezzi, costituita in primo luogo da apparecchi telefonicicellulari per i contatti tra i vari partecipi e dall’uso di sim dedicate a tale scopo; iv)ladivisione gerarchica di ruoli e di funzioni.Conclusivamente, alle pertinenti deduzioni del Tribunale del riesame, checompendiano logici e insindacabili apprezzamenti in punto di valutazione della provvistaindiziaria, alimentata da un adeguato corredo di conversazioni intercettate –l'interpretazione delle quali costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenzadel giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifestairragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar,Rv. 263716 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n.50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), qui non emergente – il ricorrente opponeuna diversa e alternativa lettura delle relative risultanze; lettura che, anche nella parte noncontestata nella sua storicità, mira ad eliderne l'efficacia dimostrativa, mediante il tentativodi inquadramento delle medesime al di fuori del ravvisato contesto associativo e all'interno,viceversa, di un mero rapporto di frequentazione ovvero di “presenza passiva”.Va da sé che tale alternativa lettura non può trovare avallo da parte della Corte dilegittimità, la quale non è abilitata a compiere rivisitazioni di merito del materiale indiziario eprobatorio. Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso per cassazione, infatti,pacificamente non rientrano – salvo la verifica in ordine alla congruità e logicità delragionamento giudiziale, qui ampiamente superata – quelle relative alla valutazione delmateriale suddetto, ancorché implicante, come eventualmente nella specie, la scelta tradivergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, D'Ippedico, Rv.271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del25/5/1981, Amoruso, Rv. 150282-01).5. L’ultimo motivo di ricorso è, del pari, manifestamente infondato, siccome propostoal di fuori dei casi consentiti dalla legge.5.1. L'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., terzo perido, stsbilisce che quandosussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis (...) del presente codice (...) è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che sianoacquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazioneal caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.La norma pone, dunque, per i delitti elencati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.(tra cui è ricompreso l'art. 74 d.P.R n. 309 del 1990) una presunzione relativa di attualitàdelle esigenze cautelari e ciò si traduce in una semplificazione dell'onere motivazionaleche può, difatti, essere assolto dal giudice della cautela con la mera allegazione dei graviindizi di colpevolezza del reato e della mancanza di elementi in grado di vincere l'indicatapresunzione, sempre che tali elementi non risultino dagli atti ovvero non siano dedotti dalleparti.Nel caso in esame, in piena aderenza a questo schema motivazionale, il Tribunale delriesame ha dato atto dell'inesistenza di elementi tali da far venire meno la predettapresunzione.Anche sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata va palesemente esente da censura.5.2. Tali considerazioni refluiscono sulla censura di asserita mancanza di motivazionesulla specifica esclusione dell’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari conpresidio elettronico.In proposito pertinente si reputa il principio, qui condiviso e riaffermato, secondo cui«la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo dimisura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare,sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguata la custodia inframuraria in ragione dellapericolosità dell'indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivarespecificamente sull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione del braccialetto»(Sez. 4,. 15939 del 14/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286343 – 01; Sez. 2, n. 31572 del08/06/2017, Caterino, Rv. 270463 - 01); ciò che è avvenuto nel caso in esame, avendo ilTribunale escluso in radice l’adeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolodella reiterazione criminosa. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per iprofili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragionedelle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]