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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 luglio 2025

Cassazione n. 26872/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1563/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9063/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Arezzo esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo, giudicando in sede di opposizione avverso il proprio precedente provvedimento in data 3 agosto 2024 con il quale – per quanto qui interessa – era stata rigettata la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione dell'immobile confiscato con sentenza di patteggiamento irrevocabile il 25 novembre 2021 con l'equivalente monetario pari al valore di stima risultante dagli atti dell'amministrazione giudiziaria nel corso del sequestro preventivo, - dichiarato inammissibile la restituzione dell'immobile alla società Edilfutura perché formulata in assenza delle condizioni di legge; - rigettato l'istanza di sostituzione dell'immobile con la somma di denaro e, di conseguenza, quelle di assegnazione dell'immobile in via principale ad [OSCURATO:SOCIETA]. e, in via subordinata, ad [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detto provvedimento ricorre [OSCURATO:PERSONA] con due distinti motivi di seguito esposti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp, att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo, denuncia la violazione dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. in riferimento gli articoli 240 cod. pen. e 12-bis d. lgs. n. 74 del 2000 e ai principi di proporzionalità e precauzione nell’ambito della discrezionalità amministrativa esercitata da parte del giudice in materia.

Il ricorrente lamenta che il Giudice dell'esecuzione – dopo una condivisibile analisi sulla natura e sui principi riguardanti il potere di sostituzione da parte del giudice del bene confiscato per equivalente e la condivisibile conclusione che detta sostituzione in astratto è operazione opportuna e conveniente per lo Stato – avrebbe rigettato l’istanza di cui si tratta, con motivazione del tutto errata, subordinando la sostituzione al pagamento di una quota CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26872/2025 Roma, lì, 22/07/2025 parte ulteriore del debito che non aveva alcuna attinenza con il bene in parola.

Segnatamente, secondo il ricorrente, il Giudice – condividendo la preoccupazione espressa nel parere contrario alla sostituzione del Pubblico ministero secondo cui, ove il bene fosse sostituito con l' equivalente economico lo Stato rimarrebbe creditore di una somma ulteriore e tale credito sarebbe privo di garanzia, sicché sarebbe necessaria una successiva nuova confisca dello stesso bene per questa residua – avrebbe subordinato la sostituzione alla condizione che tenesse indenne un ipotetico istituto creditizio dalla nuova confisca che il Pubblico ministero potrebbe disporre sul bene una volta sostituito, peraltro apoditticamente presupponendo che lo stesso eroghi un mutuo fondiario piuttosto che è un credito chirografario.

Questa motivazione, secondo il ricorrente, contrasterebbe con i principi di proporzionalità e precauzione cui il Giudice deve attenersi in fase di sostituzione del bene confiscato per equivalente, poiché la somma in ragione della quale il giudice deve operare la sostituzione del bene con il denaro non può essere superiore rispetto al valore del bene pacificamente recepito dal giudice stesso.

Diversamente ragionando il bene oggetto di istanza di sostituzione verrebbe ad essere utilizzato come strumento attraverso il quale garantire allo Stato il pagamento di una somma ulteriore, attribuendogli una funzione ulteriore di garanzia impropria e indiretta, non prevista da alcuna disposizione normativa.

2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, laddove per un verso riconosce l’astratta e concreta sostituibilità del bene con l’equivalente economico del valore dello stesso, e la funzione solutoria della confisca e, per altro verso, subordina la sostituzione del bene all’adempimento dell’intero importo della confisca, di fatto attribuendo al bene una funzione di garanzia.

Giusta la tesi del ricorrente, la sostituzione di un bene confiscato per equivalente con una somma di danaro, ove ricorrano le condizioni giuridiche per la sostituzione, deve avvenire per l’equivalente economico del valore del bene confiscato e non per la eventuale differente somma pari alla confisca disposta in sentenza; le sorti del bene successive alla confisca, ivi compreso il maggiore retratto derivante dalla vendita dello stesso, sono totalmente indifferenti rispetto alla somma della confisca residua.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta pervenuta in data 22 aprile 2025, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, che denuncia censure infondate, dev’essere rigettato. 1.Non è superfluo, in fatto, evidenziare che la sentenza di patteggiamento, irrevocabile il 25 novembre 2021, disponeva nei riguardi del ricorrente la confisca diretta di oltre 3.265.000 € pari al profitto del reato o per equivalente sui beni di cui egli avesse disponibilità fino a raggiungimento di detto importo.

La statuizione di confisca era divenuta operativa dopo il venir meno, a causa del mancato pagamento di alcune rate, dell’accordo di conciliazione del ricorrente con l’Agenzia delle Entrate ed era stata eseguita, per equivalente, sull’immobile [OSCURATO:PERSONA], per il valore determinato con perizia pari a circa 2.000.000 € circa, con un residuo di somma che dovrebbe essere ancora confiscata di circa 1.000.000 di euro.

Va altresì premesso che, nel richiedere l’autorizzazione alla sostituzione del bene confiscato con l’equivalente monetario, il ricorrente rappresentava che il relativo importo sarebbe stato versato nelle casse dello Stato, previa messa a disposizione della somma da parte di un Istituto creditizio, a condizione che l’immobile fosse contestualmente trasferito nel patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], società riconducibile al figlio del richiedente.

Nel contraddittorio del giudizio di esecuzione la difesa aveva chiesto, in via subordinata, che la sostituzione avvenisse mediante trasferimento della proprietà del bene, ove non all'[OSCURATO:PERSONA] (società, come detto, facente capo al figlio dell'imputato), a Edilfutura (società facente capo al ricorrente) ovvero direttamente ad [OSCURATO:PERSONA]. 2.Tanto premesso, osserva il Collegio che, sebbene sia certamente possibile la sostituzione del bene confiscato con una somma di denaro, il destinatario del provvedimento ablativo non vanta un “diritto” a ottenere l’invocata sostituzione:la qualifica soggettiva di soggetto destinatario della confisca non comporta, infatti, alcuna posizione privilegiata rispetto ad eventuali terzi acquisrenti del bene .

Muovendo da tale premessa, è corretto il ragionamento svolto dal Giudice dell’esecuzione che, ponendosi nel solco del provvedimento opposto – dopo avere richiamato la giurisprudenza di legittimità che consente in astratto la sostituzione da parte del giudice dell’esecuzione del bene confiscato con il suo equivalente monetario, ha chiarito, con motivazione scevra da fratture razionali,che tale attività dev’essere esercitata nei limiti della discrezionalità amministrativa e dei principi di ragionevolezza, di buon andamento, di proporzionalità e precauzione.

Per tale via, avuto riguardo al caso oggetto di scrutinio, ha escluso la concreta sostituibilità nel caso di specie della confisca sull’immobile, così come articolata nella istanza originaria e come integrata in occasione del contraddittorio in udienza, segnatamente con la restituzione del bene in via principale alla società [OSCURATO:PERSONA], in subordine alla società Edil futura ovvero, in ulteriore subordine, al condannato.

In particolare, ha ritenuto inammissibile perché formulata in assenza delle condizioni di legge la richiesta di sostituzione condizionata alla restituzione dell’immobile alla società Edilfutura, società di comodo che, per esplicita ammissione del condannato, era stata costituita all’esclusivo scopo di acquistare l’immobile, osservando in proposito che la restituzione dell’immobile a tale società si poneva in constrasto con il giudicato, poiché detta società non aveva preso parte al procedimento penale e non vi erano state contestazioni nei suoi riguardi quale ente con personalità giuridica.

Quanto alle subordinate istanze di sostituzione condizionate alla restituzione del bene alla società [OSCURATO:SOCIETA] (facente capo al figlio del condannato) ovvero al condannato stesso, ha evidenziato che la disponibilità dell’ente creditizio di porre a disposizione la somma equivalente al valore del bene confiscato, si fonda esclusivamente su una dichiarazione scritta del figlio del condannato, senza alcuna forma di adesione da parte dell’istituto di credito stesso.

Ha, poi, con argomentazioni solide e coerenti, ritenuto che tra la Banca e [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato verosimilmente stipulato un mutuo ipotecario a fronte del quale, anche avuto riguardo all’esistenza di una somma residua sfuggita alla confisca per equivalente, la banca si sarebbe trovata a vantare una garanzia sull’immobile con trascrizione successiva alla confisca e con inevitabile pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio, mentre la società avrebbe acquistato, con la somma concessa mutuo, l’immobile dallo Stato.

Sicché il giudice dell’esecuzione ha rilevato che la richiesta avanzata avrebbe potuto essere accolta solo in presenza di due alternative condizioni e, cioè, o la sostituzione dell’immobile con una somma di danaro pari all’intero importo da confiscare ovvero con la prospettazione della medesima offerta, ma corredata dall’adesione dell’istituto di credito attestante la consapevolezza relativa al mantenimento del vincolo sul bene immobile per l’importo residuo vantato dallo Stato sulla base del titolo trascritto anteriormente.

Per le stesse ragioni ha ritenuto non percorribile la diretta restituzione al condannato.

In buona sostanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto l'operazione richiesta dal condannato contraria sia al principio di buon andamento ed economicità (poiché il vincolo avrebbe interessato un valore inferiore) e a quello di precauzione (che impone di considerare la potenziale lesione al ceto creditorio). 3.Tale motivazione resiste alle deduzioni generiche e contro-valutative del ricorrente che trascurano altresì l’ulteriore elemento che impedisce la richiesta sostituzione, ovverosia l'assenza dei necessari requisiti dell’attualità e della concretezza.

L’operazione prospettata si basa, infatti, su un’offerta di [OSCURATO:PERSONA], facente capo al figlio del ricorrente, che assume di avere fatto un accoro con l’Istituto creditizio, ma non risulta che la Banca abbia messo a disposizione la somma di denaro equivalente, sicché si chiede al Giudice dell’esecuzione di valutare – alla stregua dei principi che sono indicati nel provvedimento impugnato – l'affidabilità di un operazione non ancora realizzatasi in concreto e che riposa sulla sola affermazione del figlio del condannato. 4.Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso dev'essere rigettato e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 06/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1563/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9063/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Arezzo esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo, giudicando in sede di opposizione avverso il proprio precedente provvedimento in data 3 agosto 2024 con il quale – per quanto qui interessa – era stata rigettata la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione dell'immobile confiscato con sentenza di patteggiamento irrevocabile il 25 novembre 2021 con l'equivalente monetario pari al valore di stima risultante dagli atti dell'amministrazione giudiziaria nel corso del sequestro preventivo, - dichiarato inammissibile la restituzione dell'immobile alla società Edilfutura perché formulata in assenza delle condizioni di legge; - rigettato l'istanza di sostituzione dell'immobile con la somma di denaro e, di conseguenza, quelle di assegnazione dell'immobile in via principale ad [OSCURATO:SOCIETA]. e, in via subordinata, ad [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detto provvedimento ricorre [OSCURATO:PERSONA] con due distinti motivi di seguito esposti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp, att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo, denuncia la violazione dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. in riferimento gli articoli 240 cod. pen. e 12-bis d. lgs. n. 74 del 2000 e ai principi di proporzionalità e precauzione nell’ambito della discrezionalità amministrativa esercitata da parte del giudice in materia. Il ricorrente lamenta che il Giudice dell'esecuzione – dopo una condivisibile analisi sulla natura e sui principi riguardanti il potere di sostituzione da parte del giudice del bene confiscato per equivalente e la condivisibile conclusione che detta sostituzione in astratto è operazione opportuna e conveniente per lo Stato – avrebbe rigettato l’istanza di cui si tratta, con motivazione del tutto errata, subordinando la sostituzione al pagamento di una quota CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26872/2025 Roma, lì, 22/07/2025 parte ulteriore del debito che non aveva alcuna attinenza con il bene in parola. Segnatamente, secondo il ricorrente, il Giudice – condividendo la preoccupazione espressa nel parere contrario alla sostituzione del Pubblico ministero secondo cui, ove il bene fosse sostituito con l' equivalente economico lo Stato rimarrebbe creditore di una somma ulteriore e tale credito sarebbe privo di garanzia, sicché sarebbe necessaria una successiva nuova confisca dello stesso bene per questa residua – avrebbe subordinato la sostituzione alla condizione che tenesse indenne un ipotetico istituto creditizio dalla nuova confisca che il Pubblico ministero potrebbe disporre sul bene una volta sostituito, peraltro apoditticamente presupponendo che lo stesso eroghi un mutuo fondiario piuttosto che è un credito chirografario. Questa motivazione, secondo il ricorrente, contrasterebbe con i principi di proporzionalità e precauzione cui il Giudice deve attenersi in fase di sostituzione del bene confiscato per equivalente, poiché la somma in ragione della quale il giudice deve operare la sostituzione del bene con il denaro non può essere superiore rispetto al valore del bene pacificamente recepito dal giudice stesso. Diversamente ragionando il bene oggetto di istanza di sostituzione verrebbe ad essere utilizzato come strumento attraverso il quale garantire allo Stato il pagamento di una somma ulteriore, attribuendogli una funzione ulteriore di garanzia impropria e indiretta, non prevista da alcuna disposizione normativa. 2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, laddove per un verso riconosce l’astratta e concreta sostituibilità del bene con l’equivalente economico del valore dello stesso, e la funzione solutoria della confisca e, per altro verso, subordina la sostituzione del bene all’adempimento dell’intero importo della confisca, di fatto attribuendo al bene una funzione di garanzia. Giusta la tesi del ricorrente, la sostituzione di un bene confiscato per equivalente con una somma di danaro, ove ricorrano le condizioni giuridiche per la sostituzione, deve avvenire per l’equivalente economico del valore del bene confiscato e non per la eventuale differente somma pari alla confisca disposta in sentenza; le sorti del bene successive alla confisca, ivi compreso il maggiore retratto derivante dalla vendita dello stesso, sono totalmente indifferenti rispetto alla somma della confisca residua. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta pervenuta in data 22 aprile 2025, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, che denuncia censure infondate, dev’essere rigettato. 1.Non è superfluo, in fatto, evidenziare che la sentenza di patteggiamento, irrevocabile il 25 novembre 2021, disponeva nei riguardi del ricorrente la confisca diretta di oltre 3.265.000 € pari al profitto del reato o per equivalente sui beni di cui egli avesse disponibilità fino a raggiungimento di detto importo. La statuizione di confisca era divenuta operativa dopo il venir meno, a causa del mancato pagamento di alcune rate, dell’accordo di conciliazione del ricorrente con l’Agenzia delle Entrate ed era stata eseguita, per equivalente, sull’immobile [OSCURATO:PERSONA], per il valore determinato con perizia pari a circa 2.000.000 € circa, con un residuo di somma che dovrebbe essere ancora confiscata di circa 1.000.000 di euro. Va altresì premesso che, nel richiedere l’autorizzazione alla sostituzione del bene confiscato con l’equivalente monetario, il ricorrente rappresentava che il relativo importo sarebbe stato versato nelle casse dello Stato, previa messa a disposizione della somma da parte di un Istituto creditizio, a condizione che l’immobile fosse contestualmente trasferito nel patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], società riconducibile al figlio del richiedente. Nel contraddittorio del giudizio di esecuzione la difesa aveva chiesto, in via subordinata, che la sostituzione avvenisse mediante trasferimento della proprietà del bene, ove non all'[OSCURATO:PERSONA] (società, come detto, facente capo al figlio dell'imputato), a Edilfutura (società facente capo al ricorrente) ovvero direttamente ad [OSCURATO:PERSONA]. 2.Tanto premesso, osserva il Collegio che, sebbene sia certamente possibile la sostituzione del bene confiscato con una somma di denaro, il destinatario del provvedimento ablativo non vanta un “diritto” a ottenere l’invocata sostituzione:la qualifica soggettiva di soggetto destinatario della confisca non comporta, infatti, alcuna posizione privilegiata rispetto ad eventuali terzi acquisrenti del bene . Muovendo da tale premessa, è corretto il ragionamento svolto dal Giudice dell’esecuzione che, ponendosi nel solco del provvedimento opposto – dopo avere richiamato la giurisprudenza di legittimità che consente in astratto la sostituzione da parte del giudice dell’esecuzione del bene confiscato con il suo equivalente monetario, ha chiarito, con motivazione scevra da fratture razionali,che tale attività dev’essere esercitata nei limiti della discrezionalità amministrativa e dei principi di ragionevolezza, di buon andamento, di proporzionalità e precauzione. Per tale via, avuto riguardo al caso oggetto di scrutinio, ha escluso la concreta sostituibilità nel caso di specie della confisca sull’immobile, così come articolata nella istanza originaria e come integrata in occasione del contraddittorio in udienza, segnatamente con la restituzione del bene in via principale alla società [OSCURATO:PERSONA], in subordine alla società Edil futura ovvero, in ulteriore subordine, al condannato. In particolare, ha ritenuto inammissibile perché formulata in assenza delle condizioni di legge la richiesta di sostituzione condizionata alla restituzione dell’immobile alla società Edilfutura, società di comodo che, per esplicita ammissione del condannato, era stata costituita all’esclusivo scopo di acquistare l’immobile, osservando in proposito che la restituzione dell’immobile a tale società si poneva in constrasto con il giudicato, poiché detta società non aveva preso parte al procedimento penale e non vi erano state contestazioni nei suoi riguardi quale ente con personalità giuridica. Quanto alle subordinate istanze di sostituzione condizionate alla restituzione del bene alla società [OSCURATO:SOCIETA] (facente capo al figlio del condannato) ovvero al condannato stesso, ha evidenziato che la disponibilità dell’ente creditizio di porre a disposizione la somma equivalente al valore del bene confiscato, si fonda esclusivamente su una dichiarazione scritta del figlio del condannato, senza alcuna forma di adesione da parte dell’istituto di credito stesso. Ha, poi, con argomentazioni solide e coerenti, ritenuto che tra la Banca e [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato verosimilmente stipulato un mutuo ipotecario a fronte del quale, anche avuto riguardo all’esistenza di una somma residua sfuggita alla confisca per equivalente, la banca si sarebbe trovata a vantare una garanzia sull’immobile con trascrizione successiva alla confisca e con inevitabile pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio, mentre la società avrebbe acquistato, con la somma concessa mutuo, l’immobile dallo Stato. Sicché il giudice dell’esecuzione ha rilevato che la richiesta avanzata avrebbe potuto essere accolta solo in presenza di due alternative condizioni e, cioè, o la sostituzione dell’immobile con una somma di danaro pari all’intero importo da confiscare ovvero con la prospettazione della medesima offerta, ma corredata dall’adesione dell’istituto di credito attestante la consapevolezza relativa al mantenimento del vincolo sul bene immobile per l’importo residuo vantato dallo Stato sulla base del titolo trascritto anteriormente. Per le stesse ragioni ha ritenuto non percorribile la diretta restituzione al condannato. In buona sostanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto l'operazione richiesta dal condannato contraria sia al principio di buon andamento ed economicità (poiché il vincolo avrebbe interessato un valore inferiore) e a quello di precauzione (che impone di considerare la potenziale lesione al ceto creditorio). 3.Tale motivazione resiste alle deduzioni generiche e contro-valutative del ricorrente che trascurano altresì l’ulteriore elemento che impedisce la richiesta sostituzione, ovverosia l'assenza dei necessari requisiti dell’attualità e della concretezza. L’operazione prospettata si basa, infatti, su un’offerta di [OSCURATO:PERSONA], facente capo al figlio del ricorrente, che assume di avere fatto un accoro con l’Istituto creditizio, ma non risulta che la Banca abbia messo a disposizione la somma di denaro equivalente, sicché si chiede al Giudice dell’esecuzione di valutare – alla stregua dei principi che sono indicati nel provvedimento impugnato – l'affidabilità di un operazione non ancora realizzatasi in concreto e che riposa sulla sola affermazione del figlio del condannato. 4.Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso dev'essere rigettato e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 06/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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