CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 19560/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13279/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.10144/2019 depositata il 15/05/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese restano a carico dei ricorrenti in solido. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 4.000,00. Così deciso in Roma,il 05/07