CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2021
Cassazione n. 26233/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18822/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s. p . a . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palestrina, Via delle Monache n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso N. 18822/21 R.G. - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , n. 92/2021depositata in data 12.1.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25.5.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del Lazio accolse l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della C.T.P. di Roma, che aveva respinto il ricorso dalla stessa proposto contro l’avviso di accertamento notificatole, concernente la revisione di rendita catastale a seguito di procedura DOCFA presentata dalla contribuente in data 22.4.2015 , in relazione ad immobile sito in Palestrina; nel riformare la sentenza di primo grado, osservò in particolare la C.T.R. che l’Ufficio, modificando la rendita proposta (da € 7.120,00 ad € 8.041,80), ha determinato il valore dell’immobile tenendo conto di parametri ben antecedenti all’epoca di valutazione (prezzi di mercato del biennio 1988/89 e borsino immobiliare del 2001), benché applicando congrue riduzioni, tuttavia effettuando una valutazione comparativa del tutto generica, non essendo stati indicati i diversi immobili presi a riferimento; che, al contrario, i dati offerti dalla società risultavano maggiormente attendibili, facendosi riferimento ad altro immobile aventi caratteristiche analoghe a quello per cui è processo, per il quale lo stesso Ufficio aveva ritenuto congruo un valore di € 350/mq, così potendo anche concludersi per l’immobile in discorso; N. 18822/21 R.G. avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo , cui Iccrea BancaImpresa ha resistito con controricorso; consideratoche: 1.1 - con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrent e denuncia la nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria, essendo essa basata sulla perizia prodotta dalla parte contribuente, ed avendo la C.T.R. reputatole relative valutazioni maggiormente fondate rispetto a quelle dell’Ufficio , senza adeguatamente illustrarne le ragioni; 1.2 –il mezzo è in parte inammissibile ed in parte infondato; da un lato, infatti, l’Ufficio prospetta quella che, nella sostanza, è una mera insufficienza (o inadeguatezza) della motivazione, vizio non più denunciabile a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., operata nel 2012 (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014), così incorrendosi nell’inammissibilità; dall’altro,il mezzo è comunque infondato, perché la C.T.R. ha dato pienamente conto del proprio percorso decisionale, esplicando le ragioni che l’hanno indotta (a torto o a ragione, qui ovviamente non rileva, essendosi denunciato il solo vizio motivazionale)a ritenere più confacenti le risultanze emergenti dalla perizia di parte, rispetto ai dati prospettati dall’Ufficio; nessun deficitmotivazionale può dunque riscontrarsi; 2.1 –in definitiva, il ricorso è rigettato ; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; N. 18822/21 R.G. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ro