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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 23484/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 28 giugno 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 14 ottobre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di ricettazione (capo A) resistenza a pubblico ufficiale (capo B) e di lesioni personali aggravate (capo C).

Rilevato che il primo ed il collegato secondo motivo di ricorso, che denunciano vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità della ricognizione di persona espletata ai sensi dell'art. 316 cod. proc. pen. in relazione all'art. :364 cod. proc. pen., in violazione dell'art.312 cod. proc. pen., è del tutto aspecifico e non si confronta con le determinazioni della Corte territoriale che ha ritenuto (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) che l'individuazione fotografica o personale operata in fase di indagini preliminari, ad iniziativa della polizia giudiziaria ex art. 348 cod. proc. pen., sfugge ai canoni di tipicità e alla metodologia della ricognizione classica di cui agli artt. 213 e 214 cod. proc. pen., in ossequio al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, dep. 2016, Verde, Rv. 266023, secondo cui il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria e non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto e, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 28 giugno 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 14 ottobre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di ricettazione (capo A) resistenza a pubblico ufficiale (capo B) e di lesioni personali aggravate (capo C). Rilevato che il primo ed il collegato secondo motivo di ricorso, che denunciano vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità della ricognizione di persona espletata ai sensi dell'art. 316 cod. proc. pen. in relazione all'art. :364 cod. proc. pen., in violazione dell'art.312 cod. proc. pen., è del tutto aspecifico e non si confronta con le determinazioni della Corte territoriale che ha ritenuto (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) che l'individuazione fotografica o personale operata in fase di indagini preliminari, ad iniziativa della polizia giudiziaria ex art. 348 cod. proc. pen., sfugge ai canoni di tipicità e alla metodologia della ricognizione classica di cui agli artt. 213 e 214 cod. proc. pen., in ossequio al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, dep. 2016, Verde, Rv. 266023, secondo cui il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria e non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto e, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente