CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26604/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dalla Corte d’appello di Salerno;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello diSalerno, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto MatteoAttanasio responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, perché,nella sua qualità di amministratore della Termoinfissi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].(dichiarata fallita il 25 febbraio 2019), avrebbe distratto i beni aziendali della dettasocietà, fittiziamente ceduti in favore della figlia, [OSCURATO:PERSONA], titolare diautonoma impresa individuale, per un ammontare (mai versato) di 144 mila euro.2. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di tre motivid’impugnazione.2.1. I primi due deducono, sotto il profilo del vizio di motivazione, lamancanza tanto dell’elemento oggettivo (il primo motivo) del reato contestato,quanto di quello soggettivo (il secondo). La difesa sostiene, in estrema sintesi, che– in ragione della pacifica capienza del patrimonio residuo rimasto nella titolaritàdella cedente (pari a circa 1,5 milioni di euro), di per sé idoneo a soddisfareintegralmente le pretese dei creditori insinuati al passivo fallimentare (per circa400 mila euro) - da un canto, l’atto di cessione oggetto dell’imputazione nonavrebbe procurato alcun danno alle ragioni dei creditori (né, a monte, potevarisultare concretamente idoneo a determinare una situazione di pericolo),dall’altro, anche alla luce delle condizioni patrimoniali in cui versava la società almomento della cessione, difetterebbe la consapevole volontà dell’imputato diincidere, attraverso la contestata cessione, sulle prospettive di soddisfacimentoconcorsuale dei creditori.2.2. Il terzo, formulato sotto il profilo della violazione di legge (in relazioneagli artt. 163 e 164 cod. pen.), attiene invece all’invocata sospensione condizionaledella pena, illogicamente negata nonostante che i precedenti gravantisull’imputato fossero riferiti a reati contravvenzionali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I primi due motivi sono infondati.1.1. L’assunto dal quale muove la difesa è corretto: il principio dellanecessaria offensività della condotta, senz'altro applicabile anche alle condottesanzionate dalle norme fallimentari e, segnatamente, a fatti di disposizionepatrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi (Sez. 5, n. 49787 del05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562), impone di valutare, se non la causazione diun effettivo pregiudizio ai creditori (dato che rileva esclusivamente ai fini dellaeventuale configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 219 l. fall.: Sez. 5, n.3229 del 14/12/2012 Rv. 253933; Sez. 5, n. 11633 del 08/02/2012 Rv. 252307),la concreta idoneità dell’atto posto in essere a determinare una situazione dipericolo per il patrimonio della società (cfr. ex plurimis Sez. 5, n. 17819 del24/03/2017, Rv. 269562). E la decisione di merito, nel ritenere la naturadistrattiva della condotta, deve dar conto della connotazione del fatto in termini dipericolo concreto sulla base di una puntuale analisi della fattispecie concreta intutte le sue peculiarità, ricercando possibili (positivi o negativi) “indici difraudolenza” necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concretamessa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell’impresa (funzionale adassicurare la garanzia dei suoi creditori) e, dall'altro, alla relativa proiezionesoggettiva nella rappresentazione del soggetto agente.Indici rinvenibili, ad esempio, nella condizione patrimoniale e finanziariadell'impresa, nella congiuntura economica in cui la condotta pericolosa si èrealizzata, nel contesto in cui l'impresa ha operato (avuto riguardo acointeressenze dell'imprenditore o dell'amministratore rispetto ad altre impresecoinvolte nei fatti depauperativi), nella "distanza" (ai soli fini della valutazionedell’elemento soggettivo) del fatto generatore dello squilibrio tra attività epassività rispetto a qualsiasi canone di ragionevolezza imprenditoriale (Sez. 5, n.38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, in motivazione).Indici, tuttavia, che, permettendo di colorare un’operazione astrattamentelecita, presuppongono l’equivocità del dato fattuale; equivocità intrinsecamenteesclusa, invece, a fronte di una deliberata condotta di sottrazione, priva diun'alternativa ipotesi qualificatoria (Sez. 5, n. 45230 del 16/09/2021, Morabito,Rv. 282284, quanto alla distanza temporale dell’atto rispetto al fallimento).Dato, quest’ultimo, che rende irrilevante la c.d. "zona di rischio penale", ossiail parametro spazio - temporale entro il quale l'apprezzamento di uno stato di crisidell'impresa, conosciuto dall'agente, è destinato ad orientare l'interpretazione diogni iniziativa di distrazione dei beni da parte di quest'ultimo; parametro che può,infatti, valere ad escludere la rilevanza penale della condotta solo quando l'azioneaddebitata - valutata atomisticamente - non sia idonea, per le sue caratteristicheintrinseche, ad esporre a pericolo il patrimonio dell'impresa e non sia collocabilein un contesto di condotte che abbiano determinato il dissesto (Sez. 5, n. 18517del 22/02/2018, Lapis, Rv. 273073).1.2. Ebbene, i fatti, nella loro storicità, non sono in contestazione: lasocietà ha ceduto i beni aziendali in favore dell’impresa individuale di titolaritàdella figlia ad un prezzo mai effettivamente versato, poco prima dell’intervenutofallimento, con la previsione della locazione dell’opificio industriale ad un canoneirrisorio; e tanto si risolve in una sottrazione immediata di una significativaconsistenza patrimoniale, oggettivamente e direttamente pregiudizievole, inun’ottica concorsuale, degli interessi dei creditori; un pregiudizio che,contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, in alcun modo è escluso dallaresidua capienza patrimoniale o dall’asserito favorevole contesto economico(peraltro inesistente, in considerazione dell’imminente fallimento, poi dichiarato)nel quale è stato posto in essere; astratti “indici di fraudolenza” che, per come siè detto, permettendo di colorare un’operazione astrattamente lecita,presuppongono l’equivocità del dato fattuale, ossia che l'azione addebitata, per lesue caratteristiche intrinseche, non sia, in sé, idonea ad esporre a pericolo ilpatrimonio dell'impresa, divenendo irrilevanti a fronte (come in concretoavvenuto) di una deliberata condotta di sottrazione, priva di un'alternativa ipotesiqualificatoria.2. Manifestamente infondato il terzo motivo di censura, essendo pacifica lacircostanza per cui l’imputato ha già beneficiato due volte del beneficio invocato,a prescindere dalla natura del reato per il quale è intervenuta condanna. E lasospensione condizionale della pena non può essere concessa al soggetto che neabbia già fruito in due distinte occasioni, neppure se, essendosene poi disposta larevoca ai sensi dell'art. 168 cod. pen., il beneficio non sia stato effettivamentegoduto dal condannato (Sez. 1, n. 15823 del 06/03/2025, Zaccagnini, Rv.288108).3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 18 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]