CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03072/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso n. 4432- 20 2 1 R.G. proposto da: doVALUE s.p.a. (già “doBank” s.p.a.)– [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]/[OSCURATO:PARTITA_IVA] –in persona dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura autenticata in data 17.6.2020 a ministero notar [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratrice di “Fino 2 Securitisation” s.r.l. – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - giusta procura in data 20.7.2017 per notar [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma, alla via VittorioVeneto, n. 108, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “S.A.C. [OSCURATO:PERSONA] e Calcestruzzi” s.r.l., in persona deldottor [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e dife so in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 73, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso ildecreto del Tribunale di Campobasso dei 4/7.1.2021 , udita la relazione nella camera di consiglio dell’ 1 dicembre2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 93 l.fall. la “ do Ban k ” s.p.a. , quale gestore dei crediti anomali di “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., già “UniCredit” s.p.a., domandava l’ammissione al passivo del fallimento della “S.A.C. [OSCURATO:PERSONA] e Calcestruzzi” s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di C a m po basso, per il complessivo creditodi euro 979.309,36, rinveniente dal saldo negativo dei conti correnti n. 1609427 e n. 1608638 intrattenuti dalla fallita con la “[OSCURATO:PERSONA]”. 2.Il giudice delegato faceva luogo – sulla scorta di una consulenza tecnica di parte allegata in sede di concordato preventivo - all’ammissione in chirografo per il minor importo di euro 572.404,36. 3.La “doBank” s.p.a. (quale gestore dei crediti anomali di “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., già “UniCredit” s.p.a.)proponeva opposizione allo stato passivo. Chiedeva l’ammissione, in chirografo, per l’importo di euro 979.309,36 ovvero, in subordine, per l’importo di euro 766.211,73. Resistevail curatore del fallimento della “S.A.C.” s.r.l. 4.Espletata la c.t.u. contabile all’uopo disposta, acquisito il supplemento alla relazione di c.t.u., con decreto dei 4/7.1.2021 il Tribunale di Campobasso rigettava l’opposizione.Premettevail tribunale che la ricorrente-opponente, incontestabilmente e così come si desumeva pur dalla c.t.p., aveva prodotto unicamente “gli estratti conto certificati e scalari dei due conti correnti e nessun contratto di conto corrente” (così decreto impugnato, pag. 2). Indi evidenziava che talecarenza allegatoria, ossia la mancanza dei contratti di conto corrente e degli estratti bancari, non consentiva alcuna valutazione in ordine alle azionate pretese (cfr.decreto impugnato, pagg. 3 – 4) . 5. Avverso tale s entenza ha proposto ricorso la “doValue” (già “doBank” s.p.a.), in qualità di procuratrice di “Fino 2 Securitisation” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di duemotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione . Il curatore del fallimento della “S.A.C. [OSCURATO:PERSONA] e Calcestruzzi” s.r.l.ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi improcedibile e/o inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva – siccome la ricorrente “ con la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcuna prova circa la cessione dei singoli conti oggetto di controversia, essendo ivi riportati numeri per i quali non vi è alcuna riferibilità ai rapporti di conto oggetto di causa” (così controricorso, pag. 5)- o vvero rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 6.Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza di ambedue i motivi di ricorso exart. 375, n. 5), cod. proc. civ. 7.Il curatore controricorrente ha depositato memoria. 8.Con il primo motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2729 cod. civ.; l’omessa valutazione della c.t.u. e del suo supplemen to e l’illegittima valutazione della prova atipica. Deduce che il tribunale non ha svolto “alcuna valutazione circa i risultati dell’analitica rideterminazione dei saldi debitori dei rapporti di conto corrente controversi contenuta nella [OSCURATO:PERSONA] d’Ufficio (…), disattendendo tout court(…) tutte le predette risultanze” (così ricorso, pag. 8). 9.Con il second o motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. ed in relazione all’art. 116 cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; l’omesso esame delle risultanze della c.t.u. e del supplemento di c.t.u., l’erronea valutazione delle prove. Deduce che il tribunale, “nel decidere dell’opposizione allo stato passivo, ha omesso di esaminare gli esiti della c.t.u. contabile e della sua integrazione” (così ricorso, pag. 11); che il tribunale “avrebbe dovuto (…) valutare compiutamente le risultanzedella c.t.u. e del suo supplemento (…)” (così ricorso, pag. 12). 10.Il ricorso è – a vario titolo - inammissibile . 11. È fondata l ’ eccezione del curatore controricorrente circa il difetto di “legittimazione” della ricorrente. Questa Corte afferma costantemente che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplinadi cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. ord inanza 5.11.2020, n. 24798; Cass.2.3.2016, n. 4116, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da una società che assuma di averne incorporata un’altra, cessionaria di crediti bancari in blocco, ma non produca, nonostante l’avversa esplicita contestazione, neppure successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., alcun documento idoneo a dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, avendo l’impugnante, che si affermi successore -a titolo universale o particolare - della parte originaria, l’onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta). 12.Su tale scorta si reputa nella specie quanto segue. È vero senza dubbio che sia l’opposizione ex art. 98 l.fall. sia il ricorso a questa Corte di legittimità sono stati proposti da “doValue” s.p.a., già denominata “doBank” [OSCURATO:SOCIETA] nondimeno l’opposizione ex art. 98 l.fall. è stata proposta da “doBank” s.p.a. (ora “doValue”)in qualità di gestore dei crediti anomali di “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., già “UniCredit” s.p.a.;viceversa il presente ricorso per cassazione è stato proposto da “doValue” s.p.a. (già “doBank”)in qualità di mandataria di “Fino 2 Securitisation” [OSCURATO:SOCIETA] tal guisa “doValue” avrebbe dovuto senz’altro fornire document ale riscontro, nei termini postulati dalle indicazioni giurisprudenziali surriferite,della “trasmissione” delle pretese creditorie per cui è controversia, dalla pregressa mandante,“[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. (già “UniCredit” s.p.a.) , all’attuale mandante,“Fino 2 Securitisation” [OSCURATO:SOCIETA], nella specie, l’anzidetto documentale riscontro “doValue” non lo ha per nulla fornito (correttamente il controricorrente rimarca che non esplica valenza l’avviso di cessione dei creditioggetto di cartolarizzazione pubblicato in G.U.: cfr. controricorso, pag. 6). Del resto, la ricorrente nulla ha replicato all’eccezione in disamina. In pari tempo, è in totoda condividere il rilievo del controricorrente, secondo cui nessun riconoscimento implicito della “legittimazione sostanziale” della mandante “Fino 2 Securitisation” s.r.l. si configura nella specie, siccome “la Curatela [ha] resistito nel giudizio di opposizione solo ed esclusivamente alle domande proposte dalla Dobank per l’[OSCURATO:SOCIETA].” (così controricorso, pag. 6). 13.Dapprima, comunque, si è dato conto delle ragioni che hanno indotto il Tribunale di Campobasso a rigettare l’opposizione exart. 98 l.fall. È innegabile quindi che le doglianze veicolate dall’uno e dall’altro mezzo non censurano specificamente la “ratio decidendi” dell’impugnato decreto. Né,evidentemente, a tal fine è bastevole il rilievo, del tutto generico, per cui l’impugnato d ictum si fonda “sull’affermazione di una generica carenza documentale” (così ricorso, pag. 11). 14.In ogni caso, l’impugnato decreto appieno si conforma all’elaborazione di questa Corte. Per un verso, questo Giudice spiega che, qualora una banca intenda insinuarsi al passivo di un fallimento, prospettando una ragione di credito derivante da un rapporto obbligatorio regolato in conto corrente, ha l’onere, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, di dare piena prova del suo credito, secondo il disposto della norma generale dell’art. 2697 cod. civ., depositando la documentazione relativa allo svolgimento del conto, senza poter pretendere di opporre al curatore, stante la sua posizione di terzo, gli effetti che, exart. 1832 cod. civ., derivano, tra le parti del contratto, dall’approvazione anche tacita del conto da parte del correntista, poi fallito, e dalla di lui decadenza dalle impugnazioni (cfr. Cass. (ord.) 4.6.2019, n. 15219; Cass. (ord.) 12.9.2018, n. 22208). Per altro verso, questo Giudice è fermo nel ritenere che il giudice del merito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dal c.t.u. in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio acquisito (cfr. Cass. 20.7.2001, n. 9922; Cass. 7.8.2002, n. 11880). Per giunta, nella specie, il tribunale ha rimarcato che la carenza allegatoria era emersa anche dalla c.t.u. espletata in corso di causa (cfr. decreto impugnato, pag. 4). Cosicché a nulla vale che la ricorrente adduca che il tribunale “ha disatteso illegittimamente (…) qualsivogliaipotesi di ricalcolo effettuata dal c.t.u. in corso di causa” (così ricorso, pag. 9). 15.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al curatore controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 16.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, “doValue” s.p.a. (già “doBank” s.p.a.), in qualità di procuratrice di “Fino 2 Securitisation” s.r.l., a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della “S.A.C. [OSCURATO:PERSONA] e Calcestruzzi” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Co