CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36983/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per reati fallimentari e fiscali; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati fiscali, si sostanza in generiche deduzioni in fatto prive di reale confronto argomentativo con le ragioni della decisione; Considerato che il secondo motivo, che denuncia l'illegittimità del rigetto della istanza di separazione dei procedimenti per la definizione parziale ex art. 444 cod. proc. pen. limitata al reato fallimentare, è manifestamente infondato, poiché propone una tesi contrastante con i consolidati principi elaborati sul tema dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è inammissibile la richiesta di patteggiamento riguardante solo alcuni dei reati contestati (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 41138 del 23/05/2013, Rv. 256929 - 01; conf. n. 45907 del 2001 Rv. 221150 - 01, N. 6703 del 2006 Rv. 233409 - 01, N. 28696 del 2010 Rv. 248208 - 01, N. 11284 del 2013 Rv. 255301 - 01); Ritenuto, infine, che non può essere accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in proprio favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, consistendo in mere conclusioni che non contrastano specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Co