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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 10094/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; 49v [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara del 26 giugno 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena condizionalmente sospesa di mesi quattro di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 590 bis, commi primo e 8, cod. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen..

Si deduce che la Corte territoriale non ha basato l'affermazione di responsabilità dell'imputata su un percorso argomentativo inoppugnabile.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'ingiustificato diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen..

Si rileva che il danno cagionato alla persona offesa, mai costituitasi parte civile, era stato integralmente risarcito, come da documentazione allegata (assegno, boni- fico ed atto di quietanza).

2.3. Violazione di legge in relazione al concorso della persona offesa nella deter- minazione dell'evento dannoso.

Si osserva che non è stato verificato l'eventuale comportamento colposo della persona offesa nella produzione dell'evento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo e al terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di logica connessione tra loro, va premesso che col ricorso per Cassazione l'imputato non può limitarsi genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di que- sta, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio pro- batorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).

Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale ha illustrato con motivazione immune da censure le ragioni per l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato contestato e per l'esclusione del concorso delle persone offese alla causazione dell'evento lesivo.

La Corte territoriale, infatti, si è basata sulle immagini della fotografia aerea della piazza dove era avvenuto il fatto, dalla quale si evinceva il percorso seguito dai pedoni e quello che avrebbero dovuto seguire se avessero utilizzato gli attraversamenti pe- donali; inoltre, si accertava che l'attraversamento irregolare era avvenuto in un punto completamente diverso rispetto a quello dove si era verificato l'investimento.

A ciò va aggiunto che la Marchetti, come da lei stessa ammesso, mentre stava effettuando una manovra di uscita da un parcheggio, non si era avveduta della presenza di due anziani e, a maggior ragione, della circostanza che avessero terminato la manovra di attraversamento, omettendo così di dare la dovuta precedenza, non osservando le normali regole di prudenza e causando loro lesioni personali (vedi la sentenza di primo grado).

La ricorrente si limita a formulare la censura attinente alla carenza del percorso argomentativo, senza articolarla in modo maggiormente dettagliato e senza precisare la natura della presunta carenza di attività istruttoria.

2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso che, nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609).

Nel giudizio di legittimità, peraltro, possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di ap- prezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvi- tale, Rv. 266390; fattispecie di ricorso avverso ordinanza di rigetto di riesame di sequestro preventivo, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile la produzione di perizia redatta in data successiva alla decisione del tribunale e di documentazione non esibita nei precedenti gradi cautelari).

Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, nella fattispecie la difesa della Marchetti allega al ricorso documentazione inerente all'avvenuto presunto risarcimento del danno — che sarebbe avvenuto prima della conclusione del giudizio di primo grado.

Secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, tale documentazione non era mai depositata nel corso del giudizio di merito e la stessa ricorrente non deduce di averla regolarmente prodotta durante tali fasi.Inoltre, l'esame di tali atti presupporrebbe l'espletamento di un'attività valutativa della loro validità formale e della loro efficacia, che invece non può essere svolta nella presente sede di legittimità.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sus- sistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; 49v [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara del 26 giugno 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena condizionalmente sospesa di mesi quattro di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 590 bis, commi primo e 8, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.. Si deduce che la Corte territoriale non ha basato l'affermazione di responsabilità dell'imputata su un percorso argomentativo inoppugnabile. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'ingiustificato diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.. Si rileva che il danno cagionato alla persona offesa, mai costituitasi parte civile, era stato integralmente risarcito, come da documentazione allegata (assegno, boni- fico ed atto di quietanza). 2.3. Violazione di legge in relazione al concorso della persona offesa nella deter- minazione dell'evento dannoso. Si osserva che non è stato verificato l'eventuale comportamento colposo della persona offesa nella produzione dell'evento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo e al terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di logica connessione tra loro, va premesso che col ricorso per Cassazione l'imputato non può limitarsi genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di que- sta, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio pro- batorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704). Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale ha illustrato con motivazione immune da censure le ragioni per l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato contestato e per l'esclusione del concorso delle persone offese alla causazione dell'evento lesivo. La Corte territoriale, infatti, si è basata sulle immagini della fotografia aerea della piazza dove era avvenuto il fatto, dalla quale si evinceva il percorso seguito dai pedoni e quello che avrebbero dovuto seguire se avessero utilizzato gli attraversamenti pe- donali; inoltre, si accertava che l'attraversamento irregolare era avvenuto in un punto completamente diverso rispetto a quello dove si era verificato l'investimento. A ciò va aggiunto che la Marchetti, come da lei stessa ammesso, mentre stava effettuando una manovra di uscita da un parcheggio, non si era avveduta della presenza di due anziani e, a maggior ragione, della circostanza che avessero terminato la manovra di attraversamento, omettendo così di dare la dovuta precedenza, non osservando le normali regole di prudenza e causando loro lesioni personali (vedi la sentenza di primo grado). La ricorrente si limita a formulare la censura attinente alla carenza del percorso argomentativo, senza articolarla in modo maggiormente dettagliato e senza precisare la natura della presunta carenza di attività istruttoria. 2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso che, nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609). Nel giudizio di legittimità, peraltro, possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di ap- prezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvi- tale, Rv. 266390; fattispecie di ricorso avverso ordinanza di rigetto di riesame di sequestro preventivo, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile la produzione di perizia redatta in data successiva alla decisione del tribunale e di documentazione non esibita nei precedenti gradi cautelari). Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, nella fattispecie la difesa della Marchetti allega al ricorso documentazione inerente all'avvenuto presunto risarcimento del danno — che sarebbe avvenuto prima della conclusione del giudizio di primo grado. Secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, tale documentazione non era mai depositata nel corso del giudizio di merito e la stessa ricorrente non deduce di averla regolarmente prodotta durante tali fasi.Inoltre, l'esame di tali atti presupporrebbe l'espletamento di un'attività valutativa della loro validità formale e della loro efficacia, che invece non può essere svolta nella presente sede di legittimità. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sus- sistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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