CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 21780/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22071-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FRANZE' [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N. 22071/2021 Cron. Rep. Ud. 06/07/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1114/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/03/2021 R.G.N. 1245/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. Le lavoratrici indicate in epigrafe hanno agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano per ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] spa, subentrata a [OSCURATO:PERSONA] spa nell’appalto dei servizi di mensa per le scuole del Comune di Bollate, al pagamento delle differenze retributive rivendicate in base all’Accordo integrativo provinciale. 2. Il tribunale ha accolto la domanda sia per la quota integrativa della retribuzione prevista dall’Accordo integrativo provinciale del 16.5.1989 e divenuta, in coincidenza con la scadenza di tale Accordo in data 28.2.1992, quota fissa mensile in aggiunta al salario integrativo provinciale, sia per le differenze retributive originate da una errata modalità di calcolo dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi. Per la lavoratrice Candiani, addetta all'appalto ma proveniente dalla società Elior, il tribunale ha riconosciuto il diritto allo schema retributivo applicato dalla società uscente condannando la Serenissima a riconoscerle la voce superminimo assorbibile di euro 64,41 da gennaio 2014 nonché l'adeguamento dello scatto di anzianità da marzo 2014. Ha inoltre dichiarato il diritto delle lavoratrici Impagliatelli, Orioli, Candiani e Nicoli a percepire il terzo elemento provinciale per gli importi e con le decorrenze indicate nel dispositivo.3. La Corte d’appello di Milano, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] spa, ha rideterminato, previa c.t.u. contabile, le somme spettanti alle lavoratrici per le ferie, permessi e per i ratei di retribuzione differita. 4. La Corte territoriale ha premesso che: - il precedente gestore dell'appalto aveva riconosciuto ai lavoratori in esso impegnati l'integrazione salariale di cui all'accordo integrativo provinciale di Milano per il settore ristorazione collettiva del 1989 e tale circostanza era pacifica tra le parti; - l'art. 2 del verbale di accordo sindacale di cambio appalto del 26.6.2012 contempla l'impegno della società subentrante nell’appalto al mantenimento delle condizioni retributive già riconosciute ai lavoratori in base al CCNL e agli eventuali trattamenti integrativi salariali; - tale previsione dell’accordo di cambio appalto si fonda sull'art. 339 CCNL Turismo PP.EE. 20.2.2010; - l'art. 10 del CCNL rende ferme le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che hanno già disciplinato la materia, ribadendo che la contrattazione integrativa di secondo livello per le imprese della ristorazione collettiva è regolata a livello provinciale; - l’Accordo integrativo provinciale del 1989 prevede espressamente che la “quota variabile si trasformi, con decorrenza dal 1° marzo 1992, in quota fissa mensile in aggiunta al salario integrativo provinciale nella misura di L. 17.500 per tutti i livelli” e tale previsione sarebbe priva di significato se si ritenesse, come preteso dalla società, che le parti sociali abbiano inteso far cessare gli effetti dell’Accordo integrativo alla scadenza; - sul calcolo dei ratei di retribuzione differita e delle ferie, il contratto individuale di lavoro prevede che, nei periodi di chiusura della scuola, le lavoratrici non debbano rendere la prestazione e non percepiscano la retribuzione; il CCNL stabilisce che “in caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di permessi… ferie …ratei di tredicesima…le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore a quindici giorni non verrà considerata”; - il tribunale ha correttamente interpretato le disposizioni del CCNL (artt. 111, 130 e 160) nel senso che, per i mesi di prestazione lavorativa frazionata (settembre, dicembre, gennaio, giugno), le frazioni dovranno essere sommate tra loro, dividendo poi tale somma per trenta e riconoscendo un rateo mensile per ogni trenta giorni e per le frazioni pari o superiori a quindici giorni; il tribunale ha tuttavia errato nel fare propri i conteggi depositati dalle lavoratrici che avevano applicato una diversa modalità di computo e ciò ha reso necessario lo svolgimento della c.t.u. contabile. 5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Le lavoratrici hanno resistito con controricorso. Il Procuratore Generale ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso. La società ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione 6. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. da 331 a 345 titolo XII [OSCURATO:PERSONA], capo XII [OSCURATO:PERSONA] CCNL [OSCURATO:PERSONA] e degli artt. 1362 e ss. c.c. nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Si censura la sentenza d'appello per aver ritenuto la società obbligata a corrispondere alle lavoratrici elementi retributivi eccedenti rispetto a quanto previsto dal CNL [OSCURATO:PERSONA] ossia l'elemento integrativo provinciale della Provincia di Milano e per non aver valutato la circostanza per cui la società stessa, pur non essendovi tenuta, ha comunque garantito alle lavoratrici un superminimo assorbibile equivalente agli importi rivendicati a titolo di integrativo provinciale. 7. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 10 e degli artt. da 331 a 345 titolo XII [OSCURATO:PERSONA], capo XII [OSCURATO:PERSONA] CCNL [OSCURATO:PERSONA] e degli artt. 1362 e ss. c.c. nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Si censura la sentenza d'appello per aver affermato la vigenza tra le parti del contratto integrativo provinciale in forza di un'errata interpretazione dell'art. 10 del CCNL [OSCURATO:PERSONA], senza tener conto che si tratta di un accordo scaduto nel 1992 e mai rinnovato e per aver omesso ogni valutazione sulla circostanza che l'accordo è stato stipulato da un'associazione provinciale a cui la società non è mai stata iscritta. 8. Con il terzo motivo si deduce l’omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Si assume che la Corte di merito non abbia valutato la circostanza per cui la società, pur non essendo tenuta, ha comunque garantito alle dipendenti un superminimo assorbibile equivalente agli importi rivendicati a titolo di integrativo provinciale e, dunque, per non essersi pronunciata sulla domanda della società di detrarre dall'importo eventualmente dovuto alle lavoratrici quanto dalle stesse già percepito. 9. Con il quarto motivo si addebita alla sentenza l’omessa pronuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. nonché l’omessa e insufficiente motivazione per non avere dato conto delle ragioni alla base del riconoscimento delle pretese rivendicate dalle dipendenti Candiani, Nicoli, Impagliatelli, Franzè e Orioli. 10. Con il quinto motivo di deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 416 c.p.c. per avere la Corte d'appello considerato nella propria decisione una circostanza di fatto mai allegata dalle lavoratrici ed emersa solo in sede di c.t.u. 11. I primi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per evidente connessione logica, sono infondati. 12. È utile trascrivere il testo degli accordi a cui si fa riferimento, depositati da entrambe le parti in allegato al ricorso e al controricorso. 13. È pacifico che la società ricorrente applicasse il CCNL Turismo. L’art. 339 di tale contratto collettivo (2010), la cui rubrica è relativa a “Cambi di gestione – garanzie retributive”, stabiliva al comma 1: “Ai lavoratori neo assunti di cui sopra saranno corrisposte, come trattamento di miglior favore, condizioni retributive, eventualmente riproporzionate ai sensi dell'articolo 336, pari a quelle già percepite da ogni singolo lavoratore, opportunamente e legalmente documentate derivanti solo ed unicamente dall'applicazione del CCNL, ivi compresi gli eventuali scatti di anzianità maturati e gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi alla data di cambiamento di gestione in conformità di quanto previsto dal [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro”. Il secondo comma dell’art. 339 disciplinava l’ipotesi in cui i trattamenti percepiti presso la precedente gestione “fossero superiori a quelli della gestione subentrante per effetto di pattuizioni collettive aziendali stipulate anteriormente al 9 aprile 1979” prevendendo che “la disciplina verrà mantenuta come quota ad personam e sarà assorbita in occasione di futuri aumenti salariali collettivi, con modalità da definire tra le parti”. 14. L’art. 10 del CCNL, in tema di “contrattazione integrativa”, stabiliva che la “contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale” e che “ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia”, il negoziato si svolge “a livello provinciale per le imprese di ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva”. 15. L’Accordo integrativo salariale della Provincia di Milano per le aziende della ristorazione collettiva del 16.5.1989 prevedeva l’istituzione in favore dei lavoratori interessati, tra l’altro, di una “quota variabile del salario integrativo provinciale calcolato sulla presenza e pari a L. 550 giornaliere a partire dal 1 marzo 1989 ed ulteriori L. 550 giornaliere a partire dal 1 marzo 1990”. Si conveniva poi che “tale quota variabile si trasform(asse), con decorrenza dal 1 marzo 1992, in quota fissa mensile in aggiunta al salario integrativo provinciale, nella misura di L. 17.500 uguali per tutti i livelli”. Nei “chiarimenti a verbale” in calce all’Accordo del 1989, con scadenza il 28.2.1992, era stabilito che “Le L. 17.550 (consolidamento della quota variabile di L. 550 e di L. 550) all’atto dell’inserimento nella quota salariale integrativa provinciale ne seguono le sorti ad ogni effetto contrattuale e di legge”. 16. L’art. 2 del verbale di accordo stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA] spa recava la seguente previsione, di contenuto analogo all’art. 339 CCNL, ed esattamente: “ai lavoratori neo assunti di cui all’allegato elenco saranno corrisposte, come trattamento di miglior favore, condizioni retributive, eventualmente riproporzionate ai sensi dell’art. 350 CCNL, pari a quelle già percepite da ogni singolo lavoratore, a condizione che siano opportunamente e legalmente documentate derivanti solo ed unicamente dall’applicazione del CCNL e territoriali qualora vigenti, ivi compresi gli eventuali scatti di anzianità maturati e gli eventuali trattamenti integrativi salariali, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi alla data di cambiamento di gestione qualora erogati in conformità di quanto previsto dal CCNL Turismo PP.EE.”. 17. L’art. 22 del capitolato d’appalto disponeva che “la ditta aggiudicataria dovrà applicare nei confronti del personale impiegato nei servizi oggetto del presente contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per categoria, venga successivamente stipulato”.18. La Corte di merito ha premesso come non fosse contestato tra le parti che la società cessante nella gestione dell’appalto riconoscesse ai lavoratori in esso impiegati l’integrazione salariale di cui all’Accordo integrativo provinciale di Milano per il settore della ristorazione collettiva del 1989; ha interpretato l’Accordo integrativo provinciale (pacificamente scaduto nel 1992 e non rinnovato) nella parte in cui prevedeva il “consolidamento della quota variabile” nel senso che “la stessa (dovesse) considera(rsi) come integrazione salariale fissa da quella data”; ha ritenuto che tale integrazione salariale, divenuta elemento stabile della retribuzione ordinaria, fosse richiamata e fatta salva dal CCNL e dall’accordo di cambio appalto quali “condizioni retributive… pari a quelle già percepite da ogni singolo lavoratore… ivi compresi …gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi alla data di cambiamento di gestione in conformità di quanto previsto dal [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro”. 19. Ora, in materia di interpretazione dei contratti collettivi, questa Corte (sentenza n.6335 del 2014) ha affermato che la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché anch'essa comporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti. 20. Al contrario, per i contratti collettivi decentrati (territoriali, aziendali), così come per qualsiasi altro accordo negoziale, l'interpretazione è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo attraverso la specifica deduzione di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e plausibilità della interpretazione medesima, e sempre che nella motivazione non siano riscontrabili anomalie integranti la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (Cass. n. 11666 del 2022; n. 4460 del 2020). 21. In generale, si è affermato che nell'interpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi (Cass. n. 24699 del 2021). 22. Tale circolarità nel percorso interpretativo deve, a maggior ragione, impiegarsi in materia di contrattazione collettiva per la peculiarità della stessa, spesso articolata in diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), esercitata su una molteplicità di aspetti che attengono alle complesse dinamiche dei rapporti di lavoro e delle relazioni sindacali, caratterizzata dal particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali e resa più difficoltosa dal carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi (v. da ultimo, Cass. n. 2996 del 2023; v. Cass. n. 11666 del 2022 secondo cui l’interpretazione degli accordi integrativi, riservata al giudice di merito, va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, non nell'ambito di una priorità di uno dei due criteri, ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale). 23. E’ essenziale, come più volte precisato da questa Corte, che nella denuncia di violazione delle regole legali di interpretazione la parte faccia puntuale riferimento agli specifici canoni ermeneutici che si assumono non rispettati dal giudice di merito, indicando anche in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con la conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536) atteso che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito all’atto negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178). Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dal medesimo esaminati. 24. Nel caso in esame, e avuto riguardo al contratto collettivo nazionale, i giudici di appello hanno fatto leva sull’art. 339 del CCNL, il cui contenuto è sostanzialmente traslato nell’accordo di cambio appalto. Deve premettersi che le parti sociali, consapevoli del fatto che il “settore della ristorazione collettiva è generalmente caratterizzato dall’effettuazione del servizio tramite contratti di appalto determinando frequenti cambi di gestione”, hanno inteso disciplinare con gli artt. 332 e ss. i “cambi di gestione”, allo “scopo di garantire al personale dipendente la continuità e le condizioni di lavoro” specificamente regolamentate. 25. Il primo comma dell’art. 339 cit. garantisce ai lavoratori assunti (ex novo) dalla società subentrante nell’appalto un “trattamento di miglior favore”, ed esattamente il diritto a “condizioni retributive…pari a quelle già percepite” presso il datore di lavoro che ha cessato l’appalto. Tali condizioni retributive, che i lavoratori hanno diritto di continuare a percepire, comprendono “gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi alla data di cambiamento di gestione in conformità di quanto previsto dal [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro”. 26. La disposizione appena riportata subordina il diritto dei lavoratori al mantenimento dei trattamenti salariali integrativi a due requisiti: il primo di ordine temporale, deve cioè trattarsi di integrazioni retributive concordate ed erogate almeno tre mesi prima del cambio di gestione; il secondo di ordine regolamentare, deve cioè trattarsi di integrazioni salariali la cui pattuizione ed erogazione sia avvenuta in conformità alle previsioni del contratto collettivo. Quest’ultima statuizione esige che la fonte istitutiva delle integrazioni salariali, percepite dai lavoratori alle dipendenze della società cessante, sia coerente e non in contrasto con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale. Al riguardo, la Corte d’appello ha correttamente richiamato l’art. 10 del CCNL interpretando lo stesso come volto a fare salve (“ferme restando”) le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che hanno già disciplinato la materia. Lo stesso art. 10 prevede che la contrattazione integrativa per le imprese della ristorazione collettiva debba svolgersi a livello provinciale e nel caso in esame l’integrazione salariale riconosciuta alle lavoratrici era stata introdotta dall’Accordo integrativo provinciale della Provincia di Milano del 1989. È vero, come sostenuto dalla società ricorrente, che tale accordo è scaduto nel 1992 e non è mai stato rinnovato, ma è anche vero che la quota variabile era stata espressamente trasformata, a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (primo giorno successivo alla scadenza dell’accordo medesimo), in “quota fissa mensile in aggiunta al salario integrativo provinciale nella misura di L. 17.500 per tutti i livelli” e, soprattutto, che tale quota fissa mensile, come è pacifico in atti, è stata regolarmente corrisposta alle lavoratrici dal datore di lavoro cessante nella gestione dell’appalto. Tale quota, divenuta elemento stabile della retribuzione nello specifico settore, a prescindere dalla scadenza dell’accordo provinciale e come confermato dalle tabelle ministeriali allegate al controricorso, andava a comporre le condizioni retributive che le lavoratrici, assunte dalla società subentrata nell’appalto, avevano diritto di mantenere quale “trattamento di miglior favore”. È proprio la ratio della previsione del CCNL, di contenere il rischio di modifiche peggiorative delle condizioni retributive in ogni cambio nella gestione nell’appalto, che dà significato all’espressione adoperata nell’art. 10 (“ferme le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia”) e, d’altra parte, il “trattamento di miglior favore” garantito dall’art. 339 non può che comportare il riconoscimento di voci retributive (già stabilmente percepite) diverse rispetto a quelle spettanti ai dipendenti in base alle disposizioni del contratto nazionale e dei contratti integrativi “qualora vigenti” all’epoca del cambio appalto e come tali comunque vincolanti per l’impresa che applichi il CCNL (v. Cass. n. 14914 del 2009 secondo cui “la recezione da parte del datore di lavoro del contratto nazionale comprende anche il contratto integrativo corrispondente allo specifico settore o quella determinata disciplina posta all'interno dell'unico contratto integrativo, con conseguente vincolatività soltanto per le parti stipulanti che operano in tale settore o in ragione dell'intervento nella regolazione della specifica materia di singoli corrispondenti organismi sindacali”).27. Una conferma di quanto finora detto si trae dal secondo comma dell’art. 339 che, esclusivamente per i trattamenti superiori percepiti presso la precedente gestione per effetto di pattuizioni collettive aziendali, sancisce il mantenimento come quota ad personam assorbibile. 28. Così ricostruita la portata delle previsioni del contratto collettivo nazionale, deve rilevarsi come sia del tutto coerente ad essa la lettura che la Corte di merito ha dato dell’Accordo integrativo provinciale e dell’accordo di cambio appalto e che le censure mosse sul punto dalla società ricorrente, attraverso il generico riferimento agli artt. 1362 e ss. c.c., si risolvano nella prospettazione di una interpretazione diversa e contrapposta, basata essenzialmente sul dato, privo per quanto detto di valore dirimente, della scadenza dell’Accordo provinciale del 1989 e della mancanza di ultrattività dello stesso. I giudici di merito non hanno riconosciuto ultrattività alle previsioni del contratto provinciale ma hanno ricostruito le condizioni retributive che le lavoratrici avevano diritto di mantenere, quale trattamento di miglior favore, alla luce dell’art. 339 CCNL e dell’accordo di cambio appalto, considerando i trattamenti integrativi salariali stabilmente percepiti dai lavoratori del settore ristorazione collettiva dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dalle attuali controricorrenti fino al momento del cambio appalto. 29. Il terzo motivo di ricorso non può essere accolto. Non è configurabile il vizio di omessa pronuncia (v. Cass. n. 329 del 2016; n. 11801 del 2013; n. 12952 del 2007; n. 27387 del 2005) poiché i giudici di appello hanno affrontato la questione (sia pure mediante una motivazione per relationem ad una precedente sentenza della medesima Corte) e hanno dato atto di come il riconoscimento di un superminimo assorbibile non potesse soddisfare l’obbligo di mantenere il livello retributivo precedente comprensivo dell’integrazione salariale provinciale di cui si discute (v. sentenza d’appello pag. 5, primo cpv.). La censura sollevata ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile perché il vizio prospettato attiene alla qualificazione e valutazione giuridica di fatti (la corresponsione sub specie di superminimo di somme equivalenti a quelle pretese) e quindi concerne parti della motivazione in diritto e non l'omesso esame di fatti intesi in senso storico, principali o secondari, come richiesto dalla disposizione citata (v. Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014). 30. Neppure il quarto motivo può trovare accoglimento. Non è neanche astrattamente configurabile il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. poiché il ricorso non indica lo specifico motivo di appello su cui la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi, ma denuncia in sostanza una insufficiente motivazione (“non avendo il giudice del gravame dato adeguatamente conto del proprio convincimento”) ed una errata decisione, anche per effetto di una interpretazione errata dell’accordo di cambio appalto. Sul primo aspetto, è sufficiente ribadire che non ricorrono in alcun modo le anomalie motivazionali descritte dalle S.U. (sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014 cit.) come idonee ad integrare il vizio di violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. Sul secondo aspetto, si è già detto che l’interpretazione degli atti negoziali costituisce accertamento fattuale di competenza del giudice di merito e, nel caso in esame, neppure è prospettata la violazione dei canoni ermeneutici. Sempre al giudice di merito compete, in via esclusiva, la selezione e valutazione degli elementi di prova e il sindacato di legittimità è limitato, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., all’omesso esame di un fatto storico avente valoro decisivo, idoneo cioè a determinare un esito diverso della controversia (v. Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014 cit.), requisiti che non è possibile intravedere nel motivo di ricorso in oggetto. 31. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile e, comunque, infondato. 32. E’ inammissibile in quanto denuncia la violazione degli artt. 414 e 416 c.p.c. adducendo che le lavoratrici non hanno “mai allegato, né tantomeno chiesto di considerare ai fini del calcolo dell’incidenza dell’integrativo provinciale sui ratei di 13esima e 14esima i periodi in cui la Serenissima riconosceva, durante i periodi di sospensione scolastica – ove pacificamente non maturano i ratei – un’indennità sostituzione ferie o permessi” (ricorso, pag. 28) e che la Corte d’appello ha posto a fondamento della decisione “una circostanza di fatto mai allegata dalle lavoratrici” (pag. 27 del ricorso), senza calibrare la denuncia quale error in procedendo in relazione all’art. 112 c.p.c. (vizio di ultrapetizione) e, comunque, senza indicare e trascrivere, almeno nelle parti salienti, il contenuto delle allegazioni riportate nel ricorso di primo grado per far emergere i vizi denunciati (v. Cass. S.U. n. 8077 del 2012; v. anche Cass., S.U. n. 8950 del 2022; Cass. n. 12481 del 2022). 33. Le carenze appena rilevate impediscono di verificare l’ambito della domanda proposta dalle lavoratrici, quindi l’esatto contenuto del petitum e della causa petendi , e ciò conduce alla declaratoria di inammissibilità del motivo. Deve tuttavia osservarsi come la sentenza d’appello, in ordine alle differenze derivanti dal riconoscimento dell’integrativo provinciale sui ratei di retribuzione differita e sulle ferie, abbia giudicato corretto il criterio di calcolo adottato dal tribunale ma errati i conteggi prodotti dalle lavoratrici e recepiti nella sentenza di primo grado. Ha quindi disposto una consulenza tecnica d’ufficio per verificare se i ratei riconosciuti dalla società fossero stati calcolati in maniera conforme al criterio indicato dal tribunale e condiviso dai giudici di appello (v. sentenza d’appello, pag. 5). Nell’espletamento dell’incarico il c.t.u. ha rilevato che il calcolo dei ratei operato dalla società non rispondeva a quel criterio poiché non includeva i giorni per i quali la società aveva corrisposto indennità sostituiva di ferie o permessi e che dovevano essere considerati come giorni lavorativi. La sentenza d’appello dà atto che tale questione è stata affrontata nel corso delle operazioni peritali e che nell’ambito del contraddittorio tecnico di cui all’art. 195 c.p.c. nessun rilievo e nessuna osservazione è stata mossa sul punto dal consulente della società. La deduzione della società, secondo cui il c.t.u. avrebbe superato i limiti posti col quesito, non solo è priva dei necessari requisiti di specificità ma ignora i principi di diritto affermati dalle S.U. di questa Corte (sentenza n. 3086 del 2022) secondo cui “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio” ed inoltre che “In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”. La questione in diritto sollevata dalla società nelle udienze successive è stata, comunque, esaminata dalla Corte di merito e giudicata infondata (sentenza d’appello pag. 6) e tale statuizione non è stata in alcun modo censurata col ricorso in esame. 34. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 35. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, dichiarandosi esistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna