CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47898/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] JA0 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con sentenza del 4 novembre 2021, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, con cui gli imputati erano stati condannati alla pena di due anni di reclusioni per avere - in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso - emesso e utilizzato fatture per operazioni inesistenti, in violazione degli artt. 110 e 81 cod. pen. e degli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000; che, avverso, la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione; che, con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione degli artt. 143 e 178, lettera c), cod. proc. pen., per mancata traduzione in lingua cinese dell'avviso di conclusione delle indagini, sul rilievo che gli accertamenti svolti dalla Corte territoriale in ordine alla conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dell'imputata Lei non sarebbero sufficienti; che la difesa sostiene che la sottoscrizione della nomina del difensore non costituisce elemento idoneo a ritenere accertata la conoscenza della lingua italiana, mentre la gestione di un'impresa non presuppone detta conoscenza, non potendosi escludere che questa di fatto fosse delegata a soggetto diverso, e precisa che, in data 14 gennaio 2019, era stata depositata la nomina fiduciaria, con contestuale revoca del precedente difensore, corredata da apposita traduzione e legalizzazione, dandosi così piena prova della mancata conoscenza della lingua da parte dell'imputata; che, con un secondo motivo di ricorso, si censurano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nonché il travisamento della prova in ordine all'accertamento della responsabilità penale degli imputati per i delitti ascritti loro; che la difesa asserisce di avere contestato in appello - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, secondo cui il difensore si era limitato a sostenere che gli elementi posti a fondamento della condanna erano insufficienti - il travisamento, da parte del giudice di primo grado, delle dichiarazioni rese dai testimoni sentiti in sede di istruttoria dibattimentale con riferimento alla posizione del Fapan, ossia il soggetto titolare della omonima pelletteria e interessato dalla fatture emesse per operazioni asseritamente inesistenti; che si ricorda che il teste Russo, a tale proposito, aveva riferito che "il cinese teoricamente se ne era andato in Cina", mentre la teste Zanieri - impiegata presso lo studio commercialista che seguiva la contabilità della pelletteria - aveva riferito di non avere più contatti con il predetto Fapan da circa 15 o 16 anni; che, ad avviso dei ricorrenti, in assenza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni rese dai testi, l'informazione data non ha capacità probatoria, in mancanza di conferma del fatto che il Fapan abbia effettivamente lasciato il paese o che lo abbia fatto in modo definitivo, non potendosi escludere che il medesimo sia ritornato in Italia tra il 2006 e il 2011 e che, quindi, le fatture oggetto di imputazione siano a lui riconducibili; che analoghi dubbi sussistono, per la difesa in relazione alla valenza probatoria del blocchettario rinvenuto presso l'azienda; che, per la difesa, la motivazione appare carente anche nella parte in cui riconosce la responsabilità penale per i delitti contestati indifferentemente in capo a tutti gli imputati, non essendo il carattere familiare dell'impresa idoneo ad escludere l'imputazione degli atti al sole legale rappresentante, pur in presenza di una percezione di utili da parte di tutti; che, ad ogni modo, manca, secondo la difesa, la prova della materiale produzione delle fatture oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento penale in capo a qualcuno dei membri della famiglia perché è stato rinvenuto solamente il blocchettario, con timbri già apposti, ma non il timbro usato. Considerato che i ricorsi sono inammissibili; che, in particolare, con il primo motivo di ricorso la difesa non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, laddove viene correttamente affermato che in tema di traduzione, qualora l'imputato straniero mostri di rendersi conto del significato degli atti processuali compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati, al giudice non incombe l'obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete, dovuta solo sul presupposto indefettibile della non conoscenza o della difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato (Sez. 2, n. 30379 del 19/06/2018, Rv. 273246; Sez. 2, n. 8094 del 04/02/2016, Rv. 266238); che tale orientamento trova applicazione nel caso di specie, in cui degli atti emerge che l'imputata gestiva l'impresa in Italia, aveva rapporti di lavoro con ditte italiane, si avvaleva di professionisti italiani, aveva nominato il difensore sottoscrivendo un atto in italiano, in mancanza di elementi di segno contrario dotati di sufficiente significatività; che il secondo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile, perché non considera né la motivazione del provvedimento impugnato né quella della sentenza di primo grado, limitandosi a reiterare le medesime censure già avanzate con l'atto di appello e implicanti una valutazione di merito, che a questa Corte è preclusa dall'art. 606 cod. proc. pen.; che, in particolare, quanto ai blocchettari e al ruolo di Fapan la prospettazione difensiva appare meramente ipotetica, a fronte del quadro istruttorio da cui emerge ampiamente la fittizietà delle operazioni oggetto dell'imputazione, mentre risulta del tutto irrilevante l'effettiva prova della materiale redazione degli atti incriminati, pacificamente utilizzati nelle dichiarazioni; che, quanto alla partecipazione ai reati di tutti gli imputati, la difesa non contesta la motivazione della sentenza impugnata, la quale correttamente richiama le analitiche considerazioni svolte dal Tribunale (pag. 3 della sentenza di appello);che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrentì al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i