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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45507/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altro coimputato, la decisione del GIP del Tribunale della stessa sede dell' 11 ottobre 2018, resa in sede di giudizio abbreviato, che aveva ritenuto entrambi, in concorso tra loro, responsabili dei reati, uniti dal vincolo della continuazione e commessi il 2 marzo 2023: a) di furto consumato in abitazione della somma di euro 1250 e di due assegni bancari, aggravato dall'aver portato una bomboletta spray, dall'aver simulato la qualifica di pubblico ufficiale e di aver approfittato della minorata difesa delle vittime in ragione dell'età; b) di tentato furto aggravato in abitazione per l'uso di armi ed in più persone; c) resistenza a quattro pubblici ufficiali; d) lesioni ai predetti e con l'aggravante per [OSCURATO:PERSONA] della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, condannandoli alle pene ritenute di giustizia.

2. La Corte di appello, dato atto che non era in contestazione la ricostruzione dei fatti, né la responsabilità penale degli imputati, ha disapplicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la recidiva contestata, ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., escluso l'aggravante dell'art. 625 n. 3 cod.pen., riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche e dell'art. 62 n. 6 cod.pen. sull'aggravante prevista dall'art. 61 n. 5 cod. pen., ha ridotto la pena inflitta ad anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro quattrocento di multa ciascuno.

3. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], con l'unico motivo, denunciando vizio di violazione di legge e di motivazione, relativamente al punto della decisione che ha ritenuto integrata la circostanza di cui all'art. 61, comma 1 n. 5, cod.pen., posto che la Corte territoriale non avrebbe compiuto il necessario accertamento in concreto, riconoscendo l'aggravante solo in ragione dell'età anagrafica delle vittime. 4.11 motivo, nella sua duplice formulazione, non supera il vaglio di ammissibilità.

In primo luogo, lo stesso non si confronta con la sentenza impugnata, la quale, alla pagina 5, oltre ad evidenziare l'età delle vittime (ultraottantenni) ha descritto in concreto le modalità dell'affidamento ingenerato nelle stesse da parte degli imputati, i quali si erano fatti credere appartenenti alle forze dell'ordine.

Non corrisponde dunque al vero che la circostanza sia stata riconosciuta in virtù di una mera presunzione di minorata difesa, per l'età, delle vittime.

Pertanto, nessuna scorretta applicazione dei principi giurisprudenziali citati dal ricorrente può ipotizzarsi.

5. Dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altro coimputato, la decisione del GIP del Tribunale della stessa sede dell' 11 ottobre 2018, resa in sede di giudizio abbreviato, che aveva ritenuto entrambi, in concorso tra loro, responsabili dei reati, uniti dal vincolo della continuazione e commessi il 2 marzo 2023: a) di furto consumato in abitazione della somma di euro 1250 e di due assegni bancari, aggravato dall'aver portato una bomboletta spray, dall'aver simulato la qualifica di pubblico ufficiale e di aver approfittato della minorata difesa delle vittime in ragione dell'età; b) di tentato furto aggravato in abitazione per l'uso di armi ed in più persone; c) resistenza a quattro pubblici ufficiali; d) lesioni ai predetti e con l'aggravante per [OSCURATO:PERSONA] della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, condannandoli alle pene ritenute di giustizia. 2. La Corte di appello, dato atto che non era in contestazione la ricostruzione dei fatti, né la responsabilità penale degli imputati, ha disapplicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la recidiva contestata, ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., escluso l'aggravante dell'art. 625 n. 3 cod.pen., riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche e dell'art. 62 n. 6 cod.pen. sull'aggravante prevista dall'art. 61 n. 5 cod. pen., ha ridotto la pena inflitta ad anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro quattrocento di multa ciascuno. 3. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], con l'unico motivo, denunciando vizio di violazione di legge e di motivazione, relativamente al punto della decisione che ha ritenuto integrata la circostanza di cui all'art. 61, comma 1 n. 5, cod.pen., posto che la Corte territoriale non avrebbe compiuto il necessario accertamento in concreto, riconoscendo l'aggravante solo in ragione dell'età anagrafica delle vittime. 4.11 motivo, nella sua duplice formulazione, non supera il vaglio di ammissibilità. In primo luogo, lo stesso non si confronta con la sentenza impugnata, la quale, alla pagina 5, oltre ad evidenziare l'età delle vittime (ultraottantenni) ha descritto in concreto le modalità dell'affidamento ingenerato nelle stesse da parte degli imputati, i quali si erano fatti credere appartenenti alle forze dell'ordine. Non corrisponde dunque al vero che la circostanza sia stata riconosciuta in virtù di una mera presunzione di minorata difesa, per l'età, delle vittime. Pertanto, nessuna scorretta applicazione dei principi giurisprudenziali citati dal ricorrente può ipotizzarsi. 5. Dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
Sentenza Cassazione n. 45507/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris