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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 23972/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1116/08/1961 avverso la sentenza del 22/09/2025 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria; u-"(Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi di ricorso) G,63-;/‘- . 60/4-(-/ F lrilevato che: il ricorso si articola in quattro censure, la prima di natura procedurale, le altre relative ai vizi di motivazione illogica e insufficiente; considerato che: la lamentata lesione del diritto di difesa di cui al primo motivo è aspecifica e del tutto generica, laddove non precisa quale conseguenza abbia prodotto sull'esplicazione del diritto di difesa la lamentata mancanza degli avvisi di cui al motivo di ricorso, con specifico riferimento alla contravvenzione di cui al capo b), ovvero dell'unica ipotesi di reato per la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile, essendo stato assolto dalla fattispecie di cui al capo a) in materia di materiale esplosivo; quanto agli altri motivi di ricorso, gli stessi sono inammissibili in quanto funzionali a sollecitare a questa Corte una, non consentita, rivalutazione di elementi fattuali quali la qualità della polvere e delle munizioni, la riferibilità al padre dell'indagato della proprietà del materiale sequestrato, l'idoneità del luogo di deposito del predetto materiale; trattasi di circostanze, all'evidenza, inidonee a scalfire la ricostruzione indiziaria di cui alla sentenza impugnata; non è influente, ai fini della decisione, quanto sostenuto dal ricorrente nel ricorso del 21 maggio 2026 presentato "ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. — da valere in ogni caso anche come memoria ex art. 121 c.p.p." avverso "l'ordinanza n. 90, emessa dalla Ecc.ma Corte di Cassazione, Sezione Settima, nel procedimento n. 8730/2026 R.G., con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza n. 1421/2025 emessa dal Tribunale di Civitavecchia in data 22 settembre 2025"; ritenuto che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiar P.Q.M30 02026 li Funtorirró .udiziario [OSCURATO:PERSONA] ti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1116/08/1961 avverso la sentenza del 22/09/2025 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria; u-"(Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi di ricorso) G,63-;/‘- . 60/4-(-/ F lrilevato che: il ricorso si articola in quattro censure, la prima di natura procedurale, le altre relative ai vizi di motivazione illogica e insufficiente; considerato che: la lamentata lesione del diritto di difesa di cui al primo motivo è aspecifica e del tutto generica, laddove non precisa quale conseguenza abbia prodotto sull'esplicazione del diritto di difesa la lamentata mancanza degli avvisi di cui al motivo di ricorso, con specifico riferimento alla contravvenzione di cui al capo b), ovvero dell'unica ipotesi di reato per la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile, essendo stato assolto dalla fattispecie di cui al capo a) in materia di materiale esplosivo; quanto agli altri motivi di ricorso, gli stessi sono inammissibili in quanto funzionali a sollecitare a questa Corte una, non consentita, rivalutazione di elementi fattuali quali la qualità della polvere e delle munizioni, la riferibilità al padre dell'indagato della proprietà del materiale sequestrato, l'idoneità del luogo di deposito del predetto materiale; trattasi di circostanze, all'evidenza, inidonee a scalfire la ricostruzione indiziaria di cui alla sentenza impugnata; non è influente, ai fini della decisione, quanto sostenuto dal ricorrente nel ricorso del 21 maggio 2026 presentato "ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. — da valere in ogni caso anche come memoria ex art. 121 c.p.p." avverso "l'ordinanza n. 90, emessa dalla Ecc.ma Corte di Cassazione, Sezione Settima, nel procedimento n. 8730/2026 R.G., con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza n. 1421/2025 emessa dal Tribunale di Civitavecchia in data 22 settembre 2025"; ritenuto che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiar P.Q.M30 02026 li Funtorirró .udiziario [OSCURATO:PERSONA] ti
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