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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 15933/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha confermato, per quanto ancora di interesse, la condanna emessa nei confronti del suddetto imputato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestatigli quale amministratore di diritto sino al 19 gennaio 2011 e successivamente quale amministratore di fatto della Servizi e Costruzioni s.r.I., dichiarata fallita in data 20 marzo 2013; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali e violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza della qualifica di amministratore di fatto, è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; rilevato che, attraverso una personale ricostruzione del contenuto delle risultanze istruttorie, affidata a brani delle deposizioni, il ricorrente aspira, nella sostanza, ad una rivalutazione delle stesse, inammissibile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così decis il 08/03/2023 tensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] orio anislao Scarlini N ) D E POSITATA cAl:cy,t_FR A 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha confermato, per quanto ancora di interesse, la condanna emessa nei confronti del suddetto imputato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestatigli quale amministratore di diritto sino al 19 gennaio 2011 e successivamente quale amministratore di fatto della Servizi e Costruzioni s.r.I., dichiarata fallita in data 20 marzo 2013; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali e violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza della qualifica di amministratore di fatto, è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; rilevato che, attraverso una personale ricostruzione del contenuto delle risultanze istruttorie, affidata a brani delle deposizioni, il ricorrente aspira, nella sostanza, ad una rivalutazione delle stesse, inammissibile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così decis il 08/03/2023 tensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] orio anislao Scarlini N ) D E POSITATA cAl:cy,t_FR A 1