CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24237/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 gennaio 1968; avverso la sentenza n. 9398/2022 del Tribunale di Milano del 14 settembre 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; é•ritità la relaZiOrie fatta dal COrSiglièté Dott. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] LOY, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della itena impugnata limitatamente alla confisca.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 14 settembre 2022, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], imputato in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1-bis e 4, del dPR n. 309 del 1990 per avere detenuto a fine di spaccio sostanza stupefacente del tipo hashish e marduana, la pena concordata fra le parti e ritenuta adeguata dal giudice; con la medesima sentenza il Tribunale ha, altresì, disposto la confisca, oltre che della sostanza stupefacente della quale è anche ordinata la distruzione, anche della somma di danaro, pari ad euro 14.690,00, rinvenuta presso l'abitazione del prevenuto. Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione l'imputato, censurando solamente il punto della sentenza afferente all'avvenuta confisca del danaro; egli ha, in primo luogo, lamentato il fatto che il provvedimento impugnato, essendo stato redatto dal giudice a mano, era illeggibile e, pertanto, da considerarsi nullo, anche in ragione del fatto che lo stesso, non potendo esserne decifrato il contenuto, non consentiva il pieno esercizio del diritto di difesa, stante la impossibilità di articolare avverso di esso una irripLigtia-ZiOriè the riè cOriteStaSSe il meritò. Il ricorrente ha articolato anche un altro motivo di ricorso; sostenendo, infatti, di essere riuscito a interpretare una parte della motivazione in cui la confisca è giustificata ai sensi degli artt. 73, comma 7-bis, del dPR n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen., ha osservato che la prima delle due disposizioni indicate non sarebbe applicabile alla fattispecie, posto che la condanna applicata è relativa solo alla detenzione della sostanza stupefacente, mentre per quanto concerne la seconda non sarebbe stata dimostrata la sproporzione fra la somma rinvenuta ed i redditi leciti del ricorrente, il quale svolge l'attività di commerciante di abbigliamento e dei suoi familiari conviventi (essendo la moglie commessa in un grande magazzino e la figlia impiegata in qualità di segretaria). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, risultato fondato per quanto di ragione, deve essere accolto nei limiti che saranno qui di seguito precisati. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto la ritenuta nullità della sentenza impugnata stante la sua riferita indecifrabilità grafica, si rileva che, effettivamente, secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa suprema Corte, la sentenza la cui motivazione risulta scritta a mano con grafia illeggibile è radicalmente nulla (cfr. Corte di cassazione, Sezione I penale, 25 MaggiO 2006, n. 18462), con la precisa2iOne Che un tale vi2iti è riscontrabile in particolare nella sentenza in tal modo redatta solo se emessa in grado di appello, mentre, ove tale situazione fosse riconducibile ad una sentenza di primo grado, il vizio, pur esistente, sarebbe emendabile da parte del giudice del gravame che, investito della questione, avrebbe l'obbligo - senza bisogno di rinnovare la sentenza di primo grado - di redigere ex novo, direttamente in sede di secondo grado, in maniera leggibile la motivazione di fatto mancante in primo grado (cfr. Corte di cassazione, Sezione V penale, 17 febbraio 2014, n. 7401). Tuttavia, quanto al caso di specie, una siffatta tematica non è pertinente, posto che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non è suscettibile di gravame di merito, per cui non sarebbe possibile che la motivazione sia redatta dal giudice dell'impugnazione, essendo quest'ultima consentita, nei limiti di cui all'art. 448 cod. proc. pen., solo di fronte al giudice della legittimità, cui non è indubbiamente attribuibile il compito di sostituirsi al giudice di primo grado nell'incombente in questione. Tanto premesso, osserva, tuttavia questa Corte che - ben potendo essa accedere, stante la natura processuale del vizio dedotto, all'immediata verifica della effettiva sussistenza di questo tramite l'esame degli atti - in realtà, a ben vedere, tale 5Itua2ione di illeggibilità della sentenn impugnata non è nella fattispecie riscontrabile, in quanto, sebbene la scheda contenente la sentenza ora impugnata sia stata negligentemente redatta "a mano" e non dattiloscritta, tuttavia la stessa non può definirsi illeggibile. Ciò tanto più ove si consideri che, trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il suo contenuto - dovendo rispecchiare quanto meno nella parte dispositiva l'accordo intervenuto fra l'imputato ed il Pm, ovviamente ben noto a costoro - risulta di non impraticabile ricostruzione da parte di chi la debba leggere. Ed infatti il ricorrente, lungi dal contestare nel resto il contenuto della sentenza impugnata, ha concentrato le sue critiche specifiche, per altro come vedremo fondate, sulla parte più attaccabile della sentenza impugnata, dimostrando di avere preso contezza di essa nella sua interezza. E', infatti, fondata la doglianza avente ad oggetto la disposta confisca della somma di danaro in giudiziale sequestro.Questa, come risultante dalla sentenza impugnata, è stata giustificata dal Tribunale di Milano quale effetto dell'art. 73, comma 7-bis, del dPR n. 309 del 1990 e dell'art. 240-bis cod. peri. Si tratta, tuttavia, di disposizioni ambedue non pertinenti rispetto alla contestazione mossa all'attuale ricorrente; a questo, infatti, è stata ascritta la violazione dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, per avere questi detenuto, a fine di spaccio, un non modesto compendio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e del tipo marijuana. Ciò posto si osserva che, quanto all'art. 73, comma 7-bis, del medesimo dPR n. 309 del 1990, esso prevede, anche in caso di applicazione di pena per la commissione di una delle ipotesi di reato dal medesimo articolo di legge previste, la confisca del profitto o del prezzo del reato commesso; tale disposizione, tuttavia, non appare pertinente alla ipotesi oggetto di contestazione trattandosi di mera detenzione dello stupefacente (tranne che nel caso, qui però neppure prospettato dal Tribunale , di possibile detenzione nomine alieno, nel qual caso sarebbe ipotizzabile il conseguimento di un prezzo da parte del reato per la sua attività di custodia per conto terzi) nella quale il profitto, derivante dal successivo spaccio della sostanza ancora non si è realizzato (cfr. in tale senso: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 24 maggio 2022, n. 20130). Quanto alla ipotesi di cui all'art. 240-bis cod. pen. - disposizione richiamata dall'art. 85-bis del dPR n. 309 del 1990 - cui fa altresì riferimento la sentenza ora impugnata, si osserva che la applicazione della stessa non è soggetta ad un meccanismo automatico innescato dalla semplice sentenza di condanna (o di applicazione della pena), ma presuppone che sia data dimostrazione, sia pure attraverso elementi indiziari, purchè caratterizzati dalla precisione, univocità e concordanza, della esistenza di una sproporzione fra le lecite fonti di reddito vantate dal soggetto interessato e la disponibilità economica di costui; solo in tale caso è possibile ritenere operante la presunzione di illecita accumulazione che - in assenza di prova contraria, il cui onere dimostrativo grava sul soggetto condannato (o patteggiante ex art. 444 cod. pen) e, pertanto, attinto dalla confisca - giustifica la misura ablatoria. Nel caso di specie siffatta sproporzione fra fonti reddituali e risorse economiche non ha formato oggetto, nella sentenza impugnata, di alcuna allegazione da parte del Tribunale, di tal che sul punto - e salvo il resto - la medesima sentenza deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Milano, in dive rsa composizione personale. PQM Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, in diversa persona fisica. Così