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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 giugno 1966

Cassazione n. 28606/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/06/1966 avverso l'ordinanza del 26/02/2025 del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Genova revocava il beneficio della liberazione anticipata concesso, nella misura di 540 giorni, a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con provvedimenti resi dal Magistrato di sorveglianza di Massa in data 4 maggio 2018 (90 giorni), 31 luglio 2018 (135 giorni), 25 ottobre 2019 (45 giorni), 23 aprile 2020 (45 giorni), 16 ottobre 2020 (45 giorni) e 18 novembre 2022 (180 giorni), con riferimento ai semestri maturati dal 9 ottobre 2016 al 13 ottobre 2024 e fino al 10 ottobre 2022.

A giustificazione del provvedimento, il Tribunale di sorveglianza adduceva l'intervenuta commissione, in data 8 aprile 2023, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale era stato condannato con sentenza del Tribunale della Spezia in data 8 maggio 2023, irrevocabile il 29 maggio 2024.

La commissione di tal reato, a giudizio del Tribunale, dimostrava che il condannato non aveva "minimamente aderito al" (il periodo, a questo, punto, si interrompe, per quanto intuitivamente si comprenda che le parole mancanti possano essere "percorso trattamentale").

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 54, comma 3, Ord. pen. e vizio di motivazione in relazione alla disposta revoca ex tunc del beneficio.

Il difensore del ricorrente si duole che, a fronte della commissione di un unico reato di modesta entità nel corso di sette anni di espiazione della pena, il Tribunale di sorveglianza non abbia valutato, come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, l'incidenza del reato medesimo sull'opera di rieducazione intrapresa e, quindi, sul grado di recupero manifestato fino a quel momento dal condannato, né abbia verificato se il fatto criminoso fosse effettivamente ascrivibile al fallimento dell'opera rieducativa o a un'occasionale manifestazione di devianza, così da rendere eventualmente tuttora compatibile la complessiva condotta del soggetto con il mantenimento del beneficio.

3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.2.

Secondo la consolidata lezione di legittimità, se è vero che il principio della valutazione frazionata del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori, è tuttavia necessario che si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tale da lasciar dedurre la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406 - 01).

Tale principio postula un'ulteriore specificazione nel caso in cui il riflesso negativo della violazione consumata in un semestre sia esteso non solo al semestre o semestri immediatamente contigui a quello inficiato, ma sia dilatato, come nella fattispecie in esame, ad esteso arco temporale antecedente; in tal caso deve essere operata sia una valutazione intrinseca della particolare gravità della trasgressione, sia una valutazione estrinseca in rapporto al grado di partecipazione all'opera di rieducazione già manifestato dal condannato e all'idoneità della violazione successiva a vanificarne la valenza di positiva adesione al trattamento finalizzato al suo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428 - 01).

In tema di liberazione anticipata, dunque, proporzionalmente all'estensione dell'incidenza negativa retroattiva della violazione consumata in un semestre rispetto ai semestri antecedenti, deve essere particolarmente accurato l'apprezzamento della gravità della trasgressione in se stessa e con riguardo al grado di partecipazione del condannato al trattamento rieducativo nel tempo precedente, esposto a subire gli effetti negativi della successiva violazione, con valutazione comparativa della condotta nelle varie scansioni temporali, alla stregua degli articolati criteri indicati nell'art. 103 d.P.R. n. 230 del 2000, valorizzanti l'impegno dimostrato dal detenuto nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento, oltre al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna, senza che sia richiesto il provato conseguimento del risultato riabilitativo (in tal senso, Sez. 1, n. 14351 del 08/01/2025, Furio, non mass.).

3. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata non si è attenuta agli enunciati criteri, avendo ritenuto il Tribunale di sorveglianza, con motivazione frettolosa, che il solo dato della condanna irrevocabile per un reato, come quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, che lo stesso legislatore definisce di "lieve entità", commesso da [OSCURATO:PERSONA] in data 8 aprile 2023, dunque inerente al periodo di un anno e sei mesi precedente l'ultimo dei semestri maturati (e concessi) di liberazione anticipata, fosse dimostrativo del fallimento in toto della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, così da travolgere, nel giudizio negativo, tutti gli altri semestri in valutazione, compresi quelli più distanti nel tempo (antecedenti di circa sette anni la commissione del delitto non colposo).

Nel pervenire a tale decisione, tuttavia, il giudice a quo ha omesso, in primo luogo, di descrivere le specifiche caratteristiche del fatto di reato ascritto al ricorrente tali da poterlo connotare come fatto di rilevante gravità, a dispetto - lo si ripete - di una valutazione astratta del legislatore che lo caratterizza, viceversa, come fatto di lieve entità.

In secondo luogo, a fronte dell'ampio periodo di otto anni oggetto della liberazione anticipata maturata e concessa, lo stesso giudice avrebbe dovuto sviluppare elementi di valutazione sulla eventuale partecipazione dell'interessato all'opera di rieducazione quanto meno in riferimento ai periodi più lontani dal reato commesso 1'8 aprile 2023, per poter formulare un giudizio compiuto, operando il dovuto raffronto, sulle presunte insuperabili caratteristiche di gravità del reato suddetto.

4. Per le esposte ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Genova, che provvederà a rinnovare la propria valutazione sanando i vizi motivazionali rilevati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Genova.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/06/1966 avverso l'ordinanza del 26/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Genova revocava il beneficio della liberazione anticipata concesso, nella misura di 540 giorni, a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con provvedimenti resi dal Magistrato di sorveglianza di Massa in data 4 maggio 2018 (90 giorni), 31 luglio 2018 (135 giorni), 25 ottobre 2019 (45 giorni), 23 aprile 2020 (45 giorni), 16 ottobre 2020 (45 giorni) e 18 novembre 2022 (180 giorni), con riferimento ai semestri maturati dal 9 ottobre 2016 al 13 ottobre 2024 e fino al 10 ottobre 2022. A giustificazione del provvedimento, il Tribunale di sorveglianza adduceva l'intervenuta commissione, in data 8 aprile 2023, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale era stato condannato con sentenza del Tribunale della Spezia in data 8 maggio 2023, irrevocabile il 29 maggio 2024. La commissione di tal reato, a giudizio del Tribunale, dimostrava che il condannato non aveva "minimamente aderito al" (il periodo, a questo, punto, si interrompe, per quanto intuitivamente si comprenda che le parole mancanti possano essere "percorso trattamentale"). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 54, comma 3, Ord. pen. e vizio di motivazione in relazione alla disposta revoca ex tunc del beneficio. Il difensore del ricorrente si duole che, a fronte della commissione di un unico reato di modesta entità nel corso di sette anni di espiazione della pena, il Tribunale di sorveglianza non abbia valutato, come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, l'incidenza del reato medesimo sull'opera di rieducazione intrapresa e, quindi, sul grado di recupero manifestato fino a quel momento dal condannato, né abbia verificato se il fatto criminoso fosse effettivamente ascrivibile al fallimento dell'opera rieducativa o a un'occasionale manifestazione di devianza, così da rendere eventualmente tuttora compatibile la complessiva condotta del soggetto con il mantenimento del beneficio. 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.2. Secondo la consolidata lezione di legittimità, se è vero che il principio della valutazione frazionata del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori, è tuttavia necessario che si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tale da lasciar dedurre la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406 - 01). Tale principio postula un'ulteriore specificazione nel caso in cui il riflesso negativo della violazione consumata in un semestre sia esteso non solo al semestre o semestri immediatamente contigui a quello inficiato, ma sia dilatato, come nella fattispecie in esame, ad esteso arco temporale antecedente; in tal caso deve essere operata sia una valutazione intrinseca della particolare gravità della trasgressione, sia una valutazione estrinseca in rapporto al grado di partecipazione all'opera di rieducazione già manifestato dal condannato e all'idoneità della violazione successiva a vanificarne la valenza di positiva adesione al trattamento finalizzato al suo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428 - 01). In tema di liberazione anticipata, dunque, proporzionalmente all'estensione dell'incidenza negativa retroattiva della violazione consumata in un semestre rispetto ai semestri antecedenti, deve essere particolarmente accurato l'apprezzamento della gravità della trasgressione in se stessa e con riguardo al grado di partecipazione del condannato al trattamento rieducativo nel tempo precedente, esposto a subire gli effetti negativi della successiva violazione, con valutazione comparativa della condotta nelle varie scansioni temporali, alla stregua degli articolati criteri indicati nell'art. 103 d.P.R. n. 230 del 2000, valorizzanti l'impegno dimostrato dal detenuto nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento, oltre al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna, senza che sia richiesto il provato conseguimento del risultato riabilitativo (in tal senso, Sez. 1, n. 14351 del 08/01/2025, Furio, non mass.). 3. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata non si è attenuta agli enunciati criteri, avendo ritenuto il Tribunale di sorveglianza, con motivazione frettolosa, che il solo dato della condanna irrevocabile per un reato, come quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, che lo stesso legislatore definisce di "lieve entità", commesso da [OSCURATO:PERSONA] in data 8 aprile 2023, dunque inerente al periodo di un anno e sei mesi precedente l'ultimo dei semestri maturati (e concessi) di liberazione anticipata, fosse dimostrativo del fallimento in toto della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, così da travolgere, nel giudizio negativo, tutti gli altri semestri in valutazione, compresi quelli più distanti nel tempo (antecedenti di circa sette anni la commissione del delitto non colposo). Nel pervenire a tale decisione, tuttavia, il giudice a quo ha omesso, in primo luogo, di descrivere le specifiche caratteristiche del fatto di reato ascritto al ricorrente tali da poterlo connotare come fatto di rilevante gravità, a dispetto - lo si ripete - di una valutazione astratta del legislatore che lo caratterizza, viceversa, come fatto di lieve entità. In secondo luogo, a fronte dell'ampio periodo di otto anni oggetto della liberazione anticipata maturata e concessa, lo stesso giudice avrebbe dovuto sviluppare elementi di valutazione sulla eventuale partecipazione dell'interessato all'opera di rieducazione quanto meno in riferimento ai periodi più lontani dal reato commesso 1'8 aprile 2023, per poter formulare un giudizio compiuto, operando il dovuto raffronto, sulle presunte insuperabili caratteristiche di gravità del reato suddetto. 4. Per le esposte ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Genova, che provvederà a rinnovare la propria valutazione sanando i vizi motivazionali rilevati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Genova. Così deciso in Roma, i
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