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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 4 luglio 2025

Cassazione n. 25453/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (rinunciante) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 31 marzo 2025, il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Messina ha rigettato l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Pubblico Ministero di rigetto della richiesta di revoca del sequestro probatorio del veicolo di proprietà dello stesso Scimone, eseguito in relazione al delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. 2.

Contro l'ordinanza, l' indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e in specie degli artt. 263, comma 5, 127, comma 7, e 125, comma 1, cod. proc. pen. in relazione alla motivazione del provvedimento impugnato.

3. Il difensore munito di procura speciale ha fatto pervenire rinuncia al ricorso, che deve, pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 589 e 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., essere dichiarato inammissibile.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende.

L'art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 4 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente ArJnLR1ci ale DEPOSITATQ MCAP4rayel o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (rinunciante) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 marzo 2025, il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Messina ha rigettato l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Pubblico Ministero di rigetto della richiesta di revoca del sequestro probatorio del veicolo di proprietà dello stesso Scimone, eseguito in relazione al delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. 2. Contro l'ordinanza, l' indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e in specie degli artt. 263, comma 5, 127, comma 7, e 125, comma 1, cod. proc. pen. in relazione alla motivazione del provvedimento impugnato. 3. Il difensore munito di procura speciale ha fatto pervenire rinuncia al ricorso, che deve, pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 589 e 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., essere dichiarato inammissibile. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende. L'art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Deciso il 4 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente ArJnLR1ci ale DEPOSITATQ MCAP4rayel o
Decreto Cassazione n. 25453/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris