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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 05011/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/scntitc le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 3 marzo 2022 del Tribunale di Nola che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento del 15 febbraio 2022, con il quale il giudice dell'esecuzione de plano aveva rigettato la richiesta di rettifica del provvedimento del 16 marzo 2021, avente per oggetto l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra più reati per i quali lo stesso era stato condannato.

Il ricorrente aveva presentato tale richiesta, lamentando il fatto che il giudice dell'esecuzione, nell'applicare la disciplina della continuazione, non aveva tenuto conto della dovuta diminuzione per la scelta del rito del c.d. patteggiamento in appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., dopo aver individuato il reato più grave in quello giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza emessa in data 1 marzo 2019, definitiva il 2 ottobre 2020.

Il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento del 16 marzo 2021, aveva rilevato che l'istituto ex art. 599-bis cod. proc:. pen. aveva la funzione di limitare l'area delle deduzioni proposte dalle parti nel giudizio di appello in ragione di un'intesa da loro ritenuta conveniente, non costituendo, quindi, un istituto di tipo premiale, la cui applicazione avrebbe comportato l'irrogazione di un beneficio di legge in sede di determinazione della pena.

Con il provvedimento del 15 febbraio 2022, il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di rettifica, evidenziando che la medesima istanza non era stata accolta con provvedimento del 22 novembre 2021 e che Ioia (come effettivamente avvenuto) avrebbe potuto far valere le sue ragioni solo con il ricorso per cassazione.

Con il provvedimento oggi impugnato, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che Ioia avrebbe dovuto presentare ricorso per cassazione avverso il provvedimento del 15 febbraio 2022 (depositato il 16.2.2022) e non l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ammissibile solo contro un provvedimento emesso de plano, circostanza non avvenuta nel caso di specie.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 666, commi 3 e 4, e 667,, comma 4, cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il precedente provvedimento del 15 febbraio 2022 era stato emesso con procedura de plano e non, come erroneamente affermato, a seguito di contraddittorio delle parti e in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Il provvedimento impugnato non è stato emesso de plano, sicché il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., il provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso in data 16 marzo 2021.

Invece, presentava prima un'inammissibile istanza di rettifica di un errore materiale senza che vi fossero i presupposti di legge per ricorrere a tale istituto e ricorreva poi avverso il provvedimento del 3.3.2022 di diniego di accoglimento della stessa.

Si evince, infatti, dal provvedimento del 15 febbraio 2022 e da quello del 16 marzo 2021, che il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., aveva correttamente proceduto al calcolo finale della pena a seguito di una ponderata valutazione e non in forza di un errore di calcolo.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/scntitc le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 3 marzo 2022 del Tribunale di Nola che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento del 15 febbraio 2022, con il quale il giudice dell'esecuzione de plano aveva rigettato la richiesta di rettifica del provvedimento del 16 marzo 2021, avente per oggetto l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra più reati per i quali lo stesso era stato condannato. Il ricorrente aveva presentato tale richiesta, lamentando il fatto che il giudice dell'esecuzione, nell'applicare la disciplina della continuazione, non aveva tenuto conto della dovuta diminuzione per la scelta del rito del c.d. patteggiamento in appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., dopo aver individuato il reato più grave in quello giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza emessa in data 1 marzo 2019, definitiva il 2 ottobre 2020. Il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento del 16 marzo 2021, aveva rilevato che l'istituto ex art. 599-bis cod. proc:. pen. aveva la funzione di limitare l'area delle deduzioni proposte dalle parti nel giudizio di appello in ragione di un'intesa da loro ritenuta conveniente, non costituendo, quindi, un istituto di tipo premiale, la cui applicazione avrebbe comportato l'irrogazione di un beneficio di legge in sede di determinazione della pena. Con il provvedimento del 15 febbraio 2022, il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di rettifica, evidenziando che la medesima istanza non era stata accolta con provvedimento del 22 novembre 2021 e che Ioia (come effettivamente avvenuto) avrebbe potuto far valere le sue ragioni solo con il ricorso per cassazione. Con il provvedimento oggi impugnato, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che Ioia avrebbe dovuto presentare ricorso per cassazione avverso il provvedimento del 15 febbraio 2022 (depositato il 16.2.2022) e non l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ammissibile solo contro un provvedimento emesso de plano, circostanza non avvenuta nel caso di specie. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 666, commi 3 e 4, e 667,, comma 4, cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il precedente provvedimento del 15 febbraio 2022 era stato emesso con procedura de plano e non, come erroneamente affermato, a seguito di contraddittorio delle parti e in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il provvedimento impugnato non è stato emesso de plano, sicché il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., il provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso in data 16 marzo 2021. Invece, presentava prima un'inammissibile istanza di rettifica di un errore materiale senza che vi fossero i presupposti di legge per ricorrere a tale istituto e ricorreva poi avverso il provvedimento del 3.3.2022 di diniego di accoglimento della stessa. Si evince, infatti, dal provvedimento del 15 febbraio 2022 e da quello del 16 marzo 2021, che il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., aveva correttamente proceduto al calcolo finale della pena a seguito di una ponderata valutazione e non in forza di un errore di calcolo. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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