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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 20933/2026

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di Cassazione di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di cassazione, sezione sesta penale, con sentenza del 12 febbraio 2026rigettava il ricorso avanzato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronunciadella Corte di appello di Venezia del 15-5-2025 che lo aveva condannato per il reato di cuiall’art. 341-bis cod.pen..2.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc.pen. il difensore e procuratore speciale dell’imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendocon distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:- errore di fatto nella lettura dell’art. 341-bis cod. pen. ed errata percezione dell’avverbio"spontaneamente" non contenuto nella norma positiva; la pronuncia impugnata in viastraordinaria aveva attribuito valore dirimente per negare il diritto alla estinzione del reato perriparazione del danno all’assenza di spontaneità del risarcimento che non è condizioneprevista dalla norma; tale errata percezione aveva avuto effetto decisivo nel respingerel’originario motivo per cassazione;- errore di fatto nella esposizione del percorso motivazionale posto che la sentenzadella Sesta Sezione aveva affermato l’inesistenza di precedenti sul punto oggetto di giudizioquando, invece, con distinte pronunce è stato affermato il diritto dell’imputato ad ottenerel’estinzione del reato per condotte riparatorie anche quando alla qualificazione dei fatti neitermini di oltraggio a pubblico ufficiale si giunga a seguito di riqualificazione dei fattioriginariamente contestati.2.1 Con memoria depositata il 14 maggio venivano ribadite le argomentazioni poste asostegno del ricorso straordinario chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Entrambi i motivi non prospettano errori di fatto della pronuncia della Sesta Sezionepenale impugnata in via straordinaria ed il ricorso deve, pertanto, essere respinto.Ed invero va ricordato come secondo l’interpretazione giurisprudenziale delle SezioniUnite di questa Corte di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità,l'errore di fattoverificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc.pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Cortedi cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotatodall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezionedelle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella chesarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 -01); il massimo consesso della Corte ha precisato nella motivazione di tale ultima pronunciache: 1)- qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviatarappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non èconfigurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2)- sono estranei all'ambito di applicazionedell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovverola supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata,anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli erroripercettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche serisoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioniordinarie; 3)- l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisionirelative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una similerestrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere suqualsiasi dato fattuale.Successivamente, è stato ribadito che in tema di ricorso straordinario, qualora la causadell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettivae la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto,bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod.proc. pen. (Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01).1.1 L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta dichiararel’infondatezza del ricorso posto che i due motivi non prospettano entrambi errori di fatto nellapercezione di dati processuali o degli accadimenti di fatto ricostruiti nel corso delprocedimento bensì l’errata interpretazione della norma sotto il profilo della individuazionedei presupposti legittimanti la causa di esclusione della punibilità per il delitto di cui all’art.341-bis cod. pen. e la sussistenza di precedenti giurisprudenziali su tale tema.

Circostanza,quella della contestazione di supposti errori in diritto piuttosto che in fatto da parte dei motividi ricorso, resa manifesta dalla contestazione nella stessa impugnazione anche del principiodi diritto espresso dalla sentenza impugnata in via straordinaria a pagina 5 dellamotivazione.Ne deriva affermarsi che con il ricorso straordinario il ricorrente ha chiesto al giudicedeterminato ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. di censurare l’interpretazione dellanorma fornita dalla pronuncia impugnata in via straordinaria, operazione questa, nonrientrante nei parametri normativi.2.

Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Cassazione di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di cassazione, sezione sesta penale, con sentenza del 12 febbraio 2026rigettava il ricorso avanzato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronunciadella Corte di appello di Venezia del 15-5-2025 che lo aveva condannato per il reato di cuiall’art. 341-bis cod.pen..2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc.pen. il difensore e procuratore speciale dell’imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendocon distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:- errore di fatto nella lettura dell’art. 341-bis cod. pen. ed errata percezione dell’avverbio"spontaneamente" non contenuto nella norma positiva; la pronuncia impugnata in viastraordinaria aveva attribuito valore dirimente per negare il diritto alla estinzione del reato perriparazione del danno all’assenza di spontaneità del risarcimento che non è condizioneprevista dalla norma; tale errata percezione aveva avuto effetto decisivo nel respingerel’originario motivo per cassazione;- errore di fatto nella esposizione del percorso motivazionale posto che la sentenzadella Sesta Sezione aveva affermato l’inesistenza di precedenti sul punto oggetto di giudizioquando, invece, con distinte pronunce è stato affermato il diritto dell’imputato ad ottenerel’estinzione del reato per condotte riparatorie anche quando alla qualificazione dei fatti neitermini di oltraggio a pubblico ufficiale si giunga a seguito di riqualificazione dei fattioriginariamente contestati.2.1 Con memoria depositata il 14 maggio venivano ribadite le argomentazioni poste asostegno del ricorso straordinario chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Entrambi i motivi non prospettano errori di fatto della pronuncia della Sesta Sezionepenale impugnata in via straordinaria ed il ricorso deve, pertanto, essere respinto.Ed invero va ricordato come secondo l’interpretazione giurisprudenziale delle SezioniUnite di questa Corte di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità,l'errore di fattoverificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc.pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Cortedi cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotatodall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezionedelle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella chesarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 -01); il massimo consesso della Corte ha precisato nella motivazione di tale ultima pronunciache: 1)- qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviatarappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non èconfigurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2)- sono estranei all'ambito di applicazionedell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovverola supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata,anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli erroripercettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche serisoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioniordinarie; 3)- l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisionirelative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una similerestrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere suqualsiasi dato fattuale.Successivamente, è stato ribadito che in tema di ricorso straordinario, qualora la causadell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettivae la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto,bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod.proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01).1.1 L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta dichiararel’infondatezza del ricorso posto che i due motivi non prospettano entrambi errori di fatto nellapercezione di dati processuali o degli accadimenti di fatto ricostruiti nel corso delprocedimento bensì l’errata interpretazione della norma sotto il profilo della individuazionedei presupposti legittimanti la causa di esclusione della punibilità per il delitto di cui all’art.341-bis cod. pen. e la sussistenza di precedenti giurisprudenziali su tale tema. Circostanza,quella della contestazione di supposti errori in diritto piuttosto che in fatto da parte dei motividi ricorso, resa manifesta dalla contestazione nella stessa impugnazione anche del principiodi diritto espresso dalla sentenza impugnata in via straordinaria a pagina 5 dellamotivazione.Ne deriva affermarsi che con il ricorso straordinario il ricorrente ha chiesto al giudicedeterminato ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. di censurare l’interpretazione dellanorma fornita dalla pronuncia impugnata in via straordinaria, operazione questa, nonrientrante nei parametri normativi.2. Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]
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