CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 21950/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOL1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • I. V • CALOY t [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., della Corte di appello di Napoli. 2. Con successiva dichiarazione, trasmessa con PEC, il difensore e procuratore speciale di Iorio (come da atti allegati) ha dichiarato di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), essendo intervenuta rinuncia all'impugnazione. 2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo quantificare nella specie (attesa la rinuncia) in euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2023.