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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01002/2026

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nciato la seguente ORDINANZA sul procedimento per regolamento di competenza iscritto al n. 8116/2025 R.G. nella causa tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal funzionario dott. [OSCURATO:PERSONA] (Pec indicata in memoria: [OSCURATO:EMAIL]) e dal funzionario direttivo [OSCURATO:PERSONA] -convenuto- e contro [OSCURATO:PERSONA] E DELL’AMBIENTE, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal funzionario [OSCURATO:PERSONA] ( Pec indicata in memoria: [OSCURATO:EMAIL]) e dal funzionario direttivo AVV. [OSCURATO:PERSONA]. -convenuto- e contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -convenuto- proposto d’ufficio dal Tribunale di Agrigento, con ordinanza del 28.3.2025, in causa NRG 4099/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Agrigento ha proposto regolamento d’ufficio, con riferimento alla posizione della sola [OSCURATO:PERSONA], nella causa tra le parti meglio indicate in epigrafe ad esso rimessa dal Tribunale di Palermo.

La controversia riguarda la rivendicazione, da parte dei lavoratori e nei riguardi degli Assessorati convenuti, dell’indennità professionale connessa all’anzianità ex artt. 11 del CIRL 2001 e 4 del CIRL 2017, nella misura massima di sedici scatti prevista in considerazione dell’anzianità di servizio, oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva.

Il Tribunale di Palermo, dapprima adito, ha declinato la propria competenza territoriale.

Riassunta la causa presso il Tribunale di Agrigento, l’Assessorato del Territorio ha sollevato eccezione di competenza per territorio rispetto alla posizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], fatta propria in udienza anche dall’altro Assessorato, mentre la difesa dei ricorrenti si è rimessa a giustizia.

Il Tribunale ha quindi proposto il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c. presso questa S.C., cui è pervenuto il corrispondente fascicolo telematico. 2.

Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con la quale ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale di Caltanisetta per la sola posizione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Dagli atti del fascicolo di merito disponibili in via telematica ed in particolare dal verbale di udienza si desume che tutte le parti hanno sostanzialmente ritenuto, sulla base di certificato di servizio cui esse hanno fatto riferimento, che [OSCURATO:PERSONA] avesse lavorato nel contesto dell’ufficio territoriale di Caltanissetta, il che non consente di dubitare di quanto analogamente, in relazione a quel documento, ha ritenuto il giudice rimettente.

2. Non resta che prenderne atto e, tenuto conto della natura inderogabile (art. 428 c p.c.) dalla competenza territoriale quale stabilita dall’art. 413 c.p.c. (v.

Cass. 2 luglio 1986, n. 4368), in relazione in specifico, qui , al quinto comma della disposizione, va ritenuta l’ammissibilità del regolamento proposto d’ufficio ex art. 45 c.p.c. e va pronunciata la declaratoria di competenza del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Per le altre parti, che non sono interessate dalla questione di competenza territoriale, va disposta puramente e semplicemente la rimessione al Tribunale di Agrigento, da cui il procedimento proviene.

P.Q.M la Corte, decidendo sul regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal Tribunale di Agrigento, dichiara la competenza territoriale, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale rimette le corrispondenti parti, con termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione.

Rimette le restanti parti davanti al Tribunale di Agrigento, con termine di tre mesi da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul procedimento per regolamento di competenza iscritto al n. 8116/2025 R.G. nella causa tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal funzionario dott. [OSCURATO:PERSONA] (Pec indicata in memoria: [OSCURATO:EMAIL]) e dal funzionario direttivo [OSCURATO:PERSONA] -convenuto- e contro [OSCURATO:PERSONA] E DELL’AMBIENTE, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal funzionario [OSCURATO:PERSONA] ( Pec indicata in memoria: [OSCURATO:EMAIL]) e dal funzionario direttivo AVV. [OSCURATO:PERSONA]. -convenuto- e contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -convenuto- proposto d’ufficio dal Tribunale di Agrigento, con ordinanza del 28.3.2025, in causa NRG 4099/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Agrigento ha proposto regolamento d’ufficio, con riferimento alla posizione della sola [OSCURATO:PERSONA], nella causa tra le parti meglio indicate in epigrafe ad esso rimessa dal Tribunale di Palermo. La controversia riguarda la rivendicazione, da parte dei lavoratori e nei riguardi degli Assessorati convenuti, dell’indennità professionale connessa all’anzianità ex artt. 11 del CIRL 2001 e 4 del CIRL 2017, nella misura massima di sedici scatti prevista in considerazione dell’anzianità di servizio, oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva. Il Tribunale di Palermo, dapprima adito, ha declinato la propria competenza territoriale. Riassunta la causa presso il Tribunale di Agrigento, l’Assessorato del Territorio ha sollevato eccezione di competenza per territorio rispetto alla posizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], fatta propria in udienza anche dall’altro Assessorato, mentre la difesa dei ricorrenti si è rimessa a giustizia. Il Tribunale ha quindi proposto il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c. presso questa S.C., cui è pervenuto il corrispondente fascicolo telematico. 2. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con la quale ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale di Caltanisetta per la sola posizione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dagli atti del fascicolo di merito disponibili in via telematica ed in particolare dal verbale di udienza si desume che tutte le parti hanno sostanzialmente ritenuto, sulla base di certificato di servizio cui esse hanno fatto riferimento, che [OSCURATO:PERSONA] avesse lavorato nel contesto dell’ufficio territoriale di Caltanissetta, il che non consente di dubitare di quanto analogamente, in relazione a quel documento, ha ritenuto il giudice rimettente. 2. Non resta che prenderne atto e, tenuto conto della natura inderogabile (art. 428 c p.c.) dalla competenza territoriale quale stabilita dall’art. 413 c.p.c. (v. Cass. 2 luglio 1986, n. 4368), in relazione in specifico, qui , al quinto comma della disposizione, va ritenuta l’ammissibilità del regolamento proposto d’ufficio ex art. 45 c.p.c. e va pronunciata la declaratoria di competenza del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Per le altre parti, che non sono interessate dalla questione di competenza territoriale, va disposta puramente e semplicemente la rimessione al Tribunale di Agrigento, da cui il procedimento proviene. P.Q.M la Corte, decidendo sul regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal Tribunale di Agrigento, dichiara la competenza territoriale, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale rimette le corrispondenti parti, con termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione. Rimette le restanti parti davanti al Tribunale di Agrigento, con termine di tre mesi da
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