CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 settembre 2024
Cassazione n. 10765/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ASTInel procedimento a carico dì: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. E' proposto ricorso per cassazione dal Procuratore della Repubblica di Asti avverso il provvedimento di non convalida dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], emesso dal Giudice presso il Tribunale di Asti in data 30 settembre 2024. 2.Deduce il ricorrente, con l'unico motivo articolato, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativa alla ravviata insussistenza della fragranza o quasi flagranza. Con verbale del 23 ottobre 2024 sono stati tratti in arresto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli articoli 110, 624 e 625, n. 2 cod. pen. Il 24 ottobre 2024, in sede di udienza di convalida e giudizio direttissimo, il giudice ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] mentre non ha convalidato quello di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo non sussistente per quest'ultimo il requisito della fragranza o quasi flagranza. Ha, in particolare, motivato sul punto, osservando che per il Mollo tale requisito non può ritenersi soddisfatto, posto che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'inseguimento o comunque la decisione di trarre il soggetto in arresto ravvisando la situazione di quasi flagranza deve derivare dalla diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, non potendosi estendere tale nozione all'ipotesi in cui, come nel caso di specie, siano state svolte ulteriori indagini, ancorché brevi. Laddove dal verbale di arresto non si evince alcun riferimento alla circostanza che vi sarebbe stata una fuga dei due uomini con conseguente inseguimento della P.G. operante. Invero dalla lettura di tale verbale emerge che nell'espletamento di un servizio perlustrativo alle 04:50 del 23/10/2024 la P.G. aveva notato la presenza di due giovani identificati poi nei suindicati indagati, che si accompagnavano a piedi lungo una via, teatro di recenti furti consumati in danno di esercizi commerciali. In virtù di tale circostanza considerata unitamente all'orario notturno, gli operanti avevano provveduto a sottoporre a perquisizione personale i due uomini, attività che aveva consentito di rinvenire sulla persona di [OSCURATO:PERSONA] beni proventi del furto perpetrato pochi minuti prima dai due uomini ai danni di un'attività commerciale sita a poche decine di metri dal luogo in cui í predetti erano stati notati dalle forze dell'ordine e sottoposti a perquisizione. Il giudice, oltre a non fornire alcuna motivazione sulla ragione per la quale ha ritenuto di ricondurre il caso in esame all'ipotesi della quasi flagranza, ha omesso di prendere in considerazione l'ipotesi della flagranza impropria riscontrabile nel caso in cui il soggetto venga sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia evidente che egli abbia commesso il reato immediatamente prima, o comunque non ha fornito alcuna motivazione sulla ragione per cui non ha ritenuto sussistente tale situazione, peraltro emergente dalla ricostruzione dei fatti operata dalla P.G. nel verbale di arresto. Peraltro, è pacifico che in caso di quasi flagranza costituita dalla sorpresa dell'indiziato con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima, non è richiesto che la P.G. abbia diretta percezione dei fatti. A ciò si aggiunga che in merito alla nozione di tracce del reato la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto come la stessa non debba essere considerata in senso meramente letterale comprendendo anche altri elementi da prendere in considerazione, quali la condotta dell'autore dei fatto, l'atteggiamento assunto dall'autore del fatto o dalla persona offesa. Indi si insta per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con i provvedimenti consequenziali. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. Il difensore dell'imputato, con la memoria pervenuta in atti, ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è nel suo complesso infondato. Esso non considera quanto affermato da questa Corte a Sezioni Unite nella pronuncia n. 39131 del 24/11/2015 - dep. 21/09/2016, P.M. in proc. Vetrice, Rv. 267591, secondo cui è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (nella specie l'arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell'aggressore). Tale principio è stato ribadito da questa Corte in Sez. 4, n. 23162 del 13/04/2017, Rv. 270104 - 01 in relazione ad una fattispecie, analoga a quella oggetto del ricorso in scrutinio, relativa al reato di fuga dopo un incidente stradale, in cui si è ritenuto esente da censure l'ordinanza di non convalida dell'arresto in quanto eseguito all'esito di investigazioni durate circa ventuno ore, con assunzione di sommarie informazioni e verifiche sui veicoli coinvolti. A ciò si aggiunga che la fattispecie della quasi flagranza - che presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte della polizia giudiziaria che proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato - deve escludersi se la traccia del reato sia intrinsecamente equivoca e implichi apprezzamenti e valutazioni incompatibili con la semplice constatazione (Sez. 4, Sentenza n. 5349 del 04/12/2019, Rv. 278443). E lo stesso l'atteggiamento tenuto dall'autore del fatto, o dalla persona offesa, può anch'esso assumere rilievo ai fini della configurazione della quasi flagranza purché si risolva, con assoluta probabilità, in un indicatore della avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale rispetto al momento dell'intervento dalla polizia giudiziaria (così, ad es., Sez. 5, Sentenza n. 3719 del 28/11/2019, dep. 29/01/2020, Rv. 278295 - 01). Ciò posto in diritto, si osserva che nel caso di specie, secondo quanto emerge dal verbale di arresto! Mollo è stato trovato in compagnia di [OSCURATO:PERSONA]; solo indosso a quest'ultimo sono state trovate tracce del reato (la refurtiva); Mollo non è scappato e, dunque, non ha tenuto un comportamento tale da lasciar presumere che avesse appena compiuto il reato; egli ha riferito di aver incontrato [OSCURATO:PERSONA] poco prima, raccogliendone le confidenze sulla commissione del reato; la polizia giudiziaria, comunque, non ha assistito al reato ed ha ricostruito la partecipazione di Mollo solo ex post a seguito delle indagini avviate nell'immediatezza del fatto attraverso la verifica delle immagini della telecamera sita sul luogo del furto, che consentivano di appurare il coinvolgimento di Mollo. La soluzione dì continuità intervenuta tra il momento in cui gli operanti hanno rinvenuto Mollo in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] - circostanza giustamente ritenuta di per sé non univoca tenuto anche conto del comportamento neutro assunto da Mollo - e il momento dell'arresto, intervallato dalle indagini eseguite sulla telecamera attraverso le quali si è appurato il coinvolgimento dì Mollo, non consente in alcun modo di ravvisare la quasi flagranza invocata in ricorso, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, sopra riportati, qui pienamente condivisi. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso del Pu