CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 12773/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/saatite le conclusioni del PG telca_ c_42.Ltc et) r24-1 pet >Ci (..)2.4740 Otki )-t:Lc-et4-3 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza emessa in data 2 febbraio 2021 ha respinto la domanda di differimento della pena per motivi di salute - o di detenzione domiciliare - introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con atto del 19 febbraio 2021 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 3.1 Risulta dal tabulato DAP, acquisito in data odierna, che [OSCURATO:PERSONA] ha espiato la pena ed è stato rimesso in libertà in data 23 dicembre 2021 e ciò esclude la permanenza dell'interesse ad ottenere la decisione sul ricorso. 3.2 Il motivo della inammissibilità esclude ulteriori statuizioni in punto di spese e di oneri in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 15 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]