CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 gennaio 2024
Cassazione n. 28455/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17748/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO n.485/2024 depositata i l 22/01/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Ciampino ha emessoun avviso di accertamento ritenendo che la contribuente non avesse diritto all’esenzione dal pagamento dell’IMU per l’anno 2017, poiché l’immobile in questione (acquistato con atto notarile in data 20 giugno 2011) non poteva essere considerato come abitazione principale, atteso che la fusione tra l’abitazione originaria e l’altro fabbricato portato a beneficio fiscale era avvenuta solo successivamente, tramite pratica Docfa dell’11 aprile 2018 (registrata il 13 aprile 2018) e considerato che nel 2017 il contribuente non risultava residente nell’immobile da annettere, elemento essenziale per ottenere l’esenzione. 2. La contribuente ha contestato il provvedimento e il giudice di prime cure ha accolto il ricorso con sentenza n. 9649/2022. 3. Il comune ha interposto appello, e il giudice del gravame, con la sentenza 485/2024, lo ha rigettato, rilevando che la contribuente aveva acquistato l’immobile il [OSCURATO:DATA_NASCITA] come pertinenza dell’abitazione principale. In particolare, il collegio ha ritenuto valido il requisito dell’iscrivibilità al catasto come unica unità immobiliare, già presente al momento dell’acquisto. 4. Avverso la suddetta sentenza di gravame il comune ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. 5. L’intimato non ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo di ricorso, il comune ha contestato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Il Comune contesta la decisione della Corte di merito, ritenendo che non siano stati rispettati i requisiti per ottenere l’agevolazione IMU nell’anno 2017. In particolare, sottolinea che la contribuente non aveva la residenza anagrafica nell’immobile oggetto di accertamento (interni 2 e 3 di [OSCURATO:PERSONA]), ma solo nell’interno 1, e che la fusione catastale tra gli immobili è avvenuta solo nell’aprile 2018, quindi dopo il periodo d’imposta oggetto della controversia. Secondo il Comune, tale fusione non può produrre effetti retroattivi. Sostiene inoltre che l’agevolazione spetta solo se l’immobile è un’unica unità immobiliare accatastata o accatastabile come tale, in cui il contribuente dimora abitualmente e ha la residenza anagrafica. Infine, il Comune critica la motivazione della sentenza di secondo grado, ritenendo che la Corte abbia attribuito rilevanza a circostanze non decisive, come la dichiarazione d’intento contenuta nell’atto di acquisto (in data 20 giugno 2011) o la presentazione di una SCIA per lavori nel 2011: il requisito dell’unicità catastale dell’immobile non era soddisfatto nel 2011 e si è realizzato solo nel 2018, escludendo quindi il diritto all’agevolazione per l’anno 2017. 2. Il motivo è fondato. 3. Nella fattispecie difetta il requisito della unicità catastale, realizzato solo nel 2018. Questa Corte si è già pronunciata sul tema, affermando in fattispecie in cui si poneva analogomedesimo problema, statuendo che “in tema di IMU, l’esenzione dall’imposta può essere riconosciuta ad un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale, in virtù del chiaro tenore letterale dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011 (ai sensi del quale per «abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare …..») e non può essere estesa, in considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione ad ulteriori unità immobiliari contigue, di fatto unificate ed utilizzate anche esse come abitazione principale” (Cass.02/08/2024, n. 21914). 4. Nella fattispecie assume rilievo il lungo decorso di tempo tra la dichiarazione di pertinenzialità (e la SCIA) del 2011 e l’effettivo accatastamento. 5. La CTR ha indi errato nell’attribuire rilevanza alla dichiarazione inserita nell’atto notarile del 2011 ed alla SCIA del medesimo annoper il periodo di imposta dell’anno 2017. Né può valere a tal fine, ovviamente, la successiva modifica catastale, che assume invece rilevanza a partire dalla data della variazione stessa. 6. Invero, deve ritenersi , ad integrazione dei principi già in precedenza espressi, che “in tema di IMU, l’esenzione dall’imposta può essere riconosciuta ad un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale, in virtù del chiaro tenore letterale dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011 (ai sensi del quale per «abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare …..») e non può essere estesa, inconsiderazione della natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione ad ulteriori unità immobiliari contigue, ancorché acquistate con espressa dichiarazione di pertinenzialità, laddove non sia intercorsa, in un lasso di tempo ragionevole e necessario all’eventuale svolgimento di lavori edilizi, l’unificazione dell’accatastamento”. 7. Il motivo va conseguentemente accolto. 8. Ne segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari accertamenti fattuali, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art.384 c.p.c., con rigetto del ricorso originario 9. In una valutazione complessiva del giudizio, si ritiene sussistere giustificati motivi per compensare le spese di giudizio. P.Q.M La Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito