CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 26514/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24187/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 12, presso l ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rap presenta e difende ex lege; -resistente- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA r.g. n. 297/2020,depositato l ’ 11/03/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento della Corte d’appello di Perugia 11 marzo 2021, n. 116, che ha parzialmente accolto l’opposizione proposta dal Ministero della giustizia, condannando il Ministero della giustizia a pagare la minore somma di euro 800 quale indennizzo per la durata non ragionevole di un processo di equa riparazione, compensando le spese del giudizio di opposizione. L’intimato Ministero della giustizia si è costituito, ma non ha proposto difese. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in due motivi. Il primo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 2-bis legge n. 89/2001 ”: la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto pari a due anni il termine irragionevole del processo di equa riparazione, dopo avere essa stessa affermato che il processo era durato più di cinque anni. Il motivo è fondato. Secondo la Corte d’appello (v. la p. 4 del provvedimento) “è pacifico, anche per ammissione delle parti, che il procedimento, al netto delle stasi processuali, ha avuto una durata di cinque anni e sei mesi a cui va detratto il termine ragionevole di due anni, sei mesi e cinque giorni”. Ha pertanto errato la Corte a ritenere che il termine irragionevole andasse individuato “in circa due anni”. L’art. 2-bis, comma 1 della legge n. 89/2001 dispone infatti, quale riferimento temporale per l’indennizzo, l’anno o frazione di anno superiore a sei mesi, così che, nel caso in esame, risultando la durata irragionevole essere stata di trentasei mesi, l’indennizzo spettava per tre anni e non per due come ha invece stabilito la Corte d’appello. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo che –rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 legge n. 89/2001 e degli artt. 91 e 92 c.p.c.” – contesta che il decreto impugnato non abbia disposto la revoca del decreto opposto e abbia compensato tra le parti integralmente le spese del giudizio di opposizione, senza provvedere a regolarle complessivamente. 2. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito; rigettata l’opposizione del Ministero della giustizia, a titolo di indennizzo va liquidata la somma di euro 1.150 (pari alla somma liquidata nel giudizio di equa riparazione, ex art. 2 - bis , comma 3 della legge n. 89/2001); le spese del processo, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione del Ministero della giustizia e liquida a titolo di indennizzo la somma di euro 1.150 oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo; condanna il Ministero della giustizia a pagare in favore della ricorrente le spese del giudizio di merito, che liquida in euro 1.198,50 per compensi ed euro 30 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e del giudizio di legittimità, che liquida in euro 340 per compensi ed euro 30 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, spese da distrarsi in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si sono dichiarati antistatari. Così de