CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 02743/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.7177/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] Rurale e [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]Gaetano, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 180/2024 depositata il 02/10/2024, RG 94/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 180 del 2/10/2024 la Corte di Appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza del Tribunale di Enna n.816 del 20/12/2023, dichiarava che l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura, dello [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia non aveva diritto a ripetere da [OSCURATO:PERSONA] la somma di €. 714,81, condannandola a ripeterla con gli interessi. Il Tribunale aveva respinto il ricorso del Guarneri, a ciò inteso, perché (in sintesi): la somma in questione era stata erogata tra il 2010 ed il 2012 a titolo di arretrati secondo il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico agraria 2006/2009, indebitamente, come poi giudicato dal diritto vivente (Cass. n. 355/2016), stante il non formale recepimento da parte della Regione Sicilia del CCNL in questione; la tesi attorea, basata sull’assunto che, con l’art. 30 del [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro (di seguito, CIRL) del 1/1/2017, si fosse poi stabilito che “non si darà corso ad alcun recupero retributivo”, non aveva fondamento, posto che il CIRL aveva previsto nuove tabelle retributive solo per il futuro; né era dato comprendere a cosa la clausola facesse riferimento, trattandosi di disposizione riguardante tutti i lavoratori forestali, che non menzionava gli arretrati in questione, riguardanti i soli addetti ai servizi antincendio boschivo, ai quali il CIRL non faceva alcun riferimento specifico; salvo l’allegato 1, che però conteneva solo dichiarazioni programmatiche, e prive dell’altrimenti indispensabile copertura finanziaria. In aggiunta, la [OSCURATO:PERSONA] aveva autorizzato l’Assessorato alla sottoscrizione con decorrenza 1/1/2018 e con soggezione degli effetti economici ai limiti derivanti dagli stanziamenti finanziari disponibili. Per quanto qui rileva, il Guarneri aveva appellato deducendo che, stipulato il CCNL nel 2006, la [OSCURATO:PERSONA], con delibera n. 195 del 2008, lo aveva in realtà recepito con decorrenza 1/8/2008, rinviando al futuro CIRL la questione della spettanza degli incrementi retributivi previsti dal CCNL a decorrere dal 1/1/2006, e fino al 31/7/2008; che nelle more della stipula, il 14/5/2009, le parti avevano stipulato un “Protocollo d’intesa” col quale l’Amministrazione si era impegnata a versare le differenze in questione; e che era detto accordo che, nel giudizio da altri intrapreso per il pagamento, si era stabilito, ad esito del procedimento esitato in Cass. n. 355/2016, non essere impegnativo per la Regione, per non essere stato recepito dalla Giunta; a seguito di che l’Amministrazione aveva intrapreso il recupero; aveva insistito per l’irrepetibilità dell’indebito, ostandovi il precitato art. 30 del CIRL stipulato il 1/1/2017, recepito dalla Regione con delibera n. 404 del 13/9/2017, che aveva sancito non si desse corso ad alcun recupero retributivo; tanto più che l’allegato 1, prevedendo l’impegno del datore di lavoro a reperire per il futuro le risorse necessarie al pagamento degli arretrati non ancora versati, implicava “a fortiori” il “consolidamento” di quanto già corrisposto. La Corte di Appello ha accolto il gravame, sulla base dei seguenti rilievi (in sintesi): a) dall’art. 1367 c.c. discendeva la necessità di privilegiare una esegesi dell’art. 30 cit. in un senso utile alla produzione di qualche effetto; sicchè la clausola “non si darà corso ad alcun recupero retributivo”, seguente alla pattuizione di incrementi retributivi dal gennaio 2018, non poteva riferirsi che al già pagato in eccedenza prima di tale maturazione; b) corroborava tale ricostruzione il canone di interpretazione complessiva di cui all’art. 1363 c.c., applicato all’allegato 1, che, sotto la rubrica “Arretrati OTI e OTD”, impegnava il Governo regionale «a reperire le risorse finanziarie per liquidare ai lavoratori del comparto antincendio la rimanente parte degli arretrati contrattuali di cui all’accordo del 14 maggio 2009»; dove l’espressione «la rimanente parte» rimandava al non già pagato, chiarendo ulteriormente che il “non recupero” riguardava quanto già pagato secondo quell’accordo. La trattenuta era pertanto indebita. 2. Per la cassazione della sentenza ricorre l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura, dello [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia, con quattromotivi, assistiti da memoria. 3. Resiste il Guarneri con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denuncia, ai sensi del n.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, consistente nel fatto, dedotto in memoria difensiva in appello, ed ignorato dalla Corte territoriale, che l’unico CIRL entrato in vigore era quello successivamente siglato nel 2018, ed approvato con deliberazione giuntile n.387 del 19/10/2018, entrato in vigore il 1/9/2018; CIRL che il ricorrente aveva chiesto prodursi in appello; e non conteneva alcuna clausola di non ripetizione; mentre quello del 1/1/2017, sul quale sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano fondato il proprio giudizio, era una mera “ipotesi di accordo”, mai entrata in vigore in quel testo. Il controricorrente precisa che a seguito della delibera n.195 del 9/8/2008, con la quale la Giunta aveva recepito il CCNL 2006/2009, ma solo a decorrere dal 1/9/2008, rinviando per gli arretrati allo stipulando CIRL, il protocollo d’intesa del 14/5/2009, “..in considerazione della oggettiva sussistenza di elementi che rendono indifferibile il pagamento degli arretrati contrattuali”, ne aveva disposto l’anticipazione per tre ratei (il primo a partire dal luglio 2009; gli altri due rispettivamente entro il 2010 ed il 2011); cosa cui era seguita l’istituzione dei relativi capitoli di spesa; e quindi proceduto alla relativa erogazione tra il 2010 ed il 2012. L’intervento di Cass. 355/2016 aveva però poi palesato l’indebito, in assenza di delibera giuntile di recepimento, obbligando l’Amministrazione al recupero impugnato dal lavoratore. Nello svolgimento dello stesso motivo, l’Assessorato ricorrente denuncia omessa pronuncia sull’istanza di produzione dell’unico CCRL, nel suo assunto, mai entrato in vigore, quale contenuta nelle note di trattazione scritta per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], meritante ammissione ex artt. 421 e 437 c.p.c., stante l’indispensabilità della stessa al fine del decidere. Il controricorrente, sul punto, obietta che il motivo sarebbe inammissibile per avere in realtà la consistenza della contestazione della efficacia del CIRL 2017, posta a base di entrambe le decisioni; contestazione inammissibile trattandosi di giudizio riservato al giudice del merito; nonché per tradursi in una censura inerente la valutazione della prova, ugualmente riservata al merito. Contesta inoltre la sussistenza del requisito di decisività, implicita nel fatto che la produzione del CIRL 2018 non era stata ammessa dalla Corte di Appello. Deduce ancora l’infondatezza del motivo, sull’assunto che il CIRL 2017 era stato recepito, con effetto dal 1/1/2018, così producendo i propri effetti, per quanto denominato “ipotesi”; anche in ragione del corrispettivo impegno di spesa posto successivamente dall’art.2, co.4, della L.R. n. 8 del 8/5/2018; né il CIRL 2018 aveva annullato il precedente, prevedendo solo per l’avvenire; sicchè i due CIRL si erano succeduti con diverse decorrenze, senza che la clausola di non ripetibilità contenuta nel primo potesse ritenersi abrogata per il mero fatto di non essere stata riprodotta nel secondo. Quanto al carattere non decisivo della dizione “ipotesi di accordo” si appella a Cass. nn. 11464/2004, 7115/2004, 6871/2004, 11464/2004, 18154/2018. 2.Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. ed all’art. 112 c.p.c, omessa pronuncia: a) sull’eccezione sollevata dal ricorrente nella memoria difensiva in appello, riguardo all’assunto che l’unico CIRL mai entrato in vigore fosse quello siglato nel 2018; b) sull’istanza di produzione esperita nelle note di trattazione scritta in appello. 3.Il terzo motivo denuncia, in relazione al n. 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., ed agli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., nullità della sentenza per motivazione apparente, fattispecie data per integrata per il fatto che la Corte di Appello abbia ignorato l’eccezione sopra più volte richiamata. 4.Il quarto motivo denuncia, sempre in relazione al n. 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., ed agli artt. 421 e 437 c.p.c., nullità della sentenza per omessa ammissione della produzione del CIRL 2018 in appello. 5.Nella discussione collegiale è stata posta la questione, avente carattere pregiudiziale, della validità intrinseca di una clausola della contrattazione integrativa regionale, quale quella nella specie contenuta nell’art. 30 del CIRL 2017, con la quale una pubblica amministrazione in genere, e nella specie una amministrazione regionale, convenga la non ripetibilità di somme in precedenza indebitamente erogate, qui peraltro per un periodo anteriore a quello di vigenza del contratto, in rapporto al principio di diritto consolidato secondo il quale la pubblica amministrazione, oltre che il diritto, ha anche il dovere, alla luce di princìpi di ordine pubblico dei quali non può disporre, di ripetere l’indebito oggettivo (ex pluris, Cass. 3826/2016, 16088/2016, 6715/2021, 21316/2022) e nell’ipotesi affermativa, a quali condizioni; e se esse ricorrano nel caso di specie. Poiché non su tale questione non constano precedenti di legittimità specifici e la stessa è di particolare rilevanza nomofilattica, si impone l’esame delle stesse in pubblica udienza, con coinvolgimento di tutte le parti e del Procuratore Generale sulle questioni di diritto prospettate. P.Q.M La Corte rinvia la