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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37738/2025

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 20 dicembre 2024, ha confermato la pronuncia emessa il 21 dicembre 2023 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. nei confronti del maresciallo [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza di appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito indicati.

2.1. Violazione di legge, per avere la Corte di appello dichiarato l'assenza dell'imputato, nonostante quest'ultimo, detenuto in custodia cautelare per altra causa, avesse manifestato la volontà di comparire all'udienza e non fosse pervenuta la rinuncia a partecipare al giudizio.

La Corte territoriale era a conoscenza dell'impedimento dell'imputato, avendo inviato richiesta di traduzione alla Casa circondariale di Bari, prima dell'udienza camerale.

2.2. Vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale considerato che l'imputato non aveva dichiarato di avere ricevuto schiaffi dal maresciallo [OSCURATO:PERSONA], che non aveva partecipato all'arresto.

2.3. Vizi della motivazione, per essere state negate le attenuanti generiche e per non essere stata la pena determinata nel minimo, nonostante la minima offensività del fatto, non avendo l'imputato sporto querela o denuncia contro il Pubblico ufficiale.

Inoltre, la motivazione relativa alla recidiva sarebbe apparente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto nei termini di seguito indicati.

2. Il primo motivo è fondato.

Questa Corte ha già affermato che la mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato, che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza (Sez.

U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836 - 01; conf.

Sez. 4, n. 51517 del 21/06/2013, Bagno, Rv. 257876 - 01).

Nel caso in esame, dagli atti del fascicolo, a cui questa Corte ha accesso in ragione della natura processuale dell'eccezione sollevata dal ricorrente, risulta che l'udienza del 20 dicembre 2020 è stata celebrata dinanzi alla Corte di appello di Bari, nonostante la mancata traduzione dell'imputato, che era detenuto in carcere e aveva manifestato la volontà di comparire.

Nel verbale dell'anzidetta udienza vi è scritto che l'imputato ha rinunciato a comparire, ma tale rinuncia non è stata rinvenuta.

Nella sentenza di appello si afferma che all'udienza del 20 dicembre 2020 l'imputato non era comparso, nonostante la rituale notifica.Alla luce di quanto precede deve ritenersi che il procedimento di secondo grado è stato svolto in assenza dell'imputato, nonostante la sua mancata traduzione.

Ciò concretizza una nullità assoluta e insanabile, che determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per la rituale celebrazione del giudizio di gravame.

3. L'accoglimento del primo motivo assorbe le altre censure formulate dal ricorrente.

P.Q.M. ~si 71.4,-.1v:o Annulla\gentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 20 dicembre 2024, ha confermato la pronuncia emessa il 21 dicembre 2023 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. nei confronti del maresciallo [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza di appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge, per avere la Corte di appello dichiarato l'assenza dell'imputato, nonostante quest'ultimo, detenuto in custodia cautelare per altra causa, avesse manifestato la volontà di comparire all'udienza e non fosse pervenuta la rinuncia a partecipare al giudizio. La Corte territoriale era a conoscenza dell'impedimento dell'imputato, avendo inviato richiesta di traduzione alla Casa circondariale di Bari, prima dell'udienza camerale. 2.2. Vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale considerato che l'imputato non aveva dichiarato di avere ricevuto schiaffi dal maresciallo [OSCURATO:PERSONA], che non aveva partecipato all'arresto. 2.3. Vizi della motivazione, per essere state negate le attenuanti generiche e per non essere stata la pena determinata nel minimo, nonostante la minima offensività del fatto, non avendo l'imputato sporto querela o denuncia contro il Pubblico ufficiale. Inoltre, la motivazione relativa alla recidiva sarebbe apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto nei termini di seguito indicati. 2. Il primo motivo è fondato. Questa Corte ha già affermato che la mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato, che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836 - 01; conf. Sez. 4, n. 51517 del 21/06/2013, Bagno, Rv. 257876 - 01). Nel caso in esame, dagli atti del fascicolo, a cui questa Corte ha accesso in ragione della natura processuale dell'eccezione sollevata dal ricorrente, risulta che l'udienza del 20 dicembre 2020 è stata celebrata dinanzi alla Corte di appello di Bari, nonostante la mancata traduzione dell'imputato, che era detenuto in carcere e aveva manifestato la volontà di comparire. Nel verbale dell'anzidetta udienza vi è scritto che l'imputato ha rinunciato a comparire, ma tale rinuncia non è stata rinvenuta. Nella sentenza di appello si afferma che all'udienza del 20 dicembre 2020 l'imputato non era comparso, nonostante la rituale notifica.Alla luce di quanto precede deve ritenersi che il procedimento di secondo grado è stato svolto in assenza dell'imputato, nonostante la sua mancata traduzione. Ciò concretizza una nullità assoluta e insanabile, che determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per la rituale celebrazione del giudizio di gravame. 3. L'accoglimento del primo motivo assorbe le altre censure formulate dal ricorrente. P.Q.M. ~si 71.4,-.1v:o Annulla\gentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per il
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