CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12857/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 24/9/2020 della Corte d'appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla durata delle pene accessorie e per l'inammissibilità nel resto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 s. 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Potenza ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., fallita nel corso del 2010, distraendo beni strumentali ceduti in locazione ad altra società per un canone mai riscosso dalla fallita. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta patrimoniale. In proposito il ricorrente lamenta in particolare l'insussistenza della contestata distrazione dei beni aziendali della fallita, prontamente rinvenuti ed inventariati dal curatore presso i locali della società dove la fallita svolgeva la sua attività non avendo una sede operativa e dunque mai distaccati dal suo patrimonio. Ma anche qualora volesse ritenersi che la distrazione abbia avuto ad oggetto il canone di locazione, comunque non sarebbe configurabile il reato contestato per la mancata consegna dei beni al locatario, non essendo sufficiente la stipulazione del contratto di affitto, peraltro non opponibile alla curatela in quanto privo di data certa e di forma scritta, la cui affermata irrilevanza la Corte non avrebbe giustificato. Immotivatamente la sentenza avrebbe poi ipotizzato il mancato versamento nelle casse della fallita del canone di cui alla fattura emessa dalla locataria in difetto degli accertamenti invocati ai sensi dell'art. 603 c.p.p. al fine di verificare l'effettivo pagamento del medesimo. Con il secondo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione, eccependosi la violazione del principio di correlazione. In tal senso si osserva come, a fronte della contestata distrazione dei beni strumentali, in entrambi i gradi di giudizio sia stata di fatto affermata la responsabilità dell'imputato per l'appropriazione del canone di locazione di cui è stato ipotizzato il pagamento per contanti, per di più in difetto di qualsiasi accertamento sui flussi di cassa della fallita e della prova di tale pagamento. Analoghi vizi vengono denunziati con il terzo motivo in merito al denegato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nonostante lo stesso del giudice dell'appello abbia riconosciuto l'assenza di qualsiasi accertamento sull'effettivo pagamento in contanti del canone di locazione. 3. Con le conclusioni scritte trasmesse ai sensi dell'art. 23 I. n. 176/2020 il difensore dell'imputato ha confutato le conclusioni del PG eccependo altresì l'omessa motivazione sulla commisurazione delle pene accessorie irrogate in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo ed il terzo motivo sono generici e manifestamente infondati. 2.1 Le obiezioni difensive si fondano sull'assunto per cui i macchinari di cui è contestata la distrazione sono stati rinvenuti presso i locali di altra società in quanto ivi trasferiti per consentire la prosecuzione della produzione per conto della [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorso però non indica quale risultanza processuale, eventualmente ignorata dai giudici del merito, dimostrerebbe tale circostanza, ma soprattutto non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza, che ha invece valorizzato elementi idonei a smentire il medesimo assunto. Infatti, la Corte ha evidenziato non solo che i menzionati macchinari sono stati trovati presso la sede della G&G -peraltro amministrata da un familiare di uno dei soci della fallita - ma soprattutto che questi ultimi sono stati assunti da tale società al pari di alcuni dipendenti della fallita, desumendone che di fatto l'attività produttiva della [OSCURATO:SOCIETA] sia stata ceduta alla menzionata G&G, posto che i beni distratti costituivano la totalità delle attrezzature strumentali della fallita. Coerentemente a tale ricostruzione la stipula del contratto di locazione dei beni distratti è stato considerato dai giudici di merito un mero artifizio funzionale a far apparire una giustificazione formale del trasferimento dei beni ed eventualmente dell'incasso di un corrispettivo da parte dell'imputato. Non di meno l'articolazione delle doglianze risulta altresì contraddittoria, posto che la tesi per cui non sarebbe avvenuto alcun trasferimento in senso giuridico della disponibilità dei beni, in ipotesi mai distaccati dal patrimonio societario, viene sostanzialmente negata dallo stesso ricorrente nella misura in cui lamenta l'omesso accertamento dell'eventuale ricezione da parte della fallita del pagamento del canone di locazione, assumendo così che questa sia stata effettivamente stipulata, il che in radice esclude l'ipotesi della prosecuzione presso G&G dell'attività di [OSCURATO:SOCIETA] e nell'interesse di quest'ultima, rimanendo irrilevante che il curatore abbia effettivamente rinvenuto i beni presso la sede della prima società ovvero risultando la circostanza idonea a sostenere a maggior ragione la tesi accusatoria recepita nelle sentenze di merito. 2.2 In proposito va poi ricordato in primo luogo il consolidato insegnamento di questa Corte per cui il distacco del bene dal patrimonio dell'impresa poi fallita, in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore degli organi concorsuali, né il fatto che, successivamente alla dichiarazioni di fallimento, il bene venga rinvenuto dal curatore. In tal senso, pertanto, anche il contratto di affitto di azienda ovvero di beni strumentali alla sua operatività può connotarsi in modo da integrare una bancarotta per distrazione e ciò tanto nel caso in cui l'affitto venga stipulato con canoni incongrui o simulati (Sez. 5, n. 44891 del 9 ottobre 2008, P.M. in proc. Quattrocchi, Rv. 241830), quanto in quello cui la stipula avvenga al preciso scopo di trasferire la disponibilità dei beni societari ad altro soggetto giuridico in previsione del fallimento (Sez. 5, n. 46508 del 27 novembre 2008, Scire e altri, Rv. 242614; Sez. 5, n. 3302 del 28 gennaio 1998, Martinel, Rv. 209947; Sez. 5, n. 11207 del 29 ottobre 1993, Locatelli ed altri, Rv. 196456). Non solo, è stato altresì precisato che integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale qualsiasi forma di cessione di un ramo d'azienda ovvero di beni strumentali che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società (Sez. 5, n. 10778 del 10 gennaio 2012, Petruzziello, Rv. 252008) e più specificamente l'affitto al quale non consegua l'incasso dei canoni pattuiti da parte della società fallita, senza che sia addotta alcuna giustificazione in proposito (Sez. 5, n. 16989 del 2 aprile 2014, Costa, Rv. 259858). In secondo luogo va altresì ribadito che la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411). In proposito il ricorrente trascura la costante elaborazione giurisprudenziale seguita dal giudice di legittimità, la quale si ancora alla peculiarità della normativa concorsuale. In tal senso deve quindi ricordarsi che l'imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima. Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell'integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta. Non di meno l'art. 87, comma 3 legge fall. (anche prima della sua riforma) assegna al fallito obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale. Immediata è la conclusione che le condotte descritte all'art. 216. comma 1, n. 1 (tra loro sostanzialmente equipollenti) hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell'interpello. Osservazioni che giustificano l'(apparente) inversione dell'onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito (o di giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regole di gestione). Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 26 gennaio 2011, Buttitta e altri, in motivazione). Manifestamente infondate e generiche sono poi le residue doglianze del ricorrente sull'omessa considerazione da parte dei giudici di merito del difetto di forma scritta del contratto di locazione, invero non necessaria, nonché della "sorpresa" asseritamente manifestata dall'imputato per la dichiarazione di fallimento della società, circostanza tutt'altro che decisiva alla luce dei fatti valorizzati dalla sentenza impugnata. 2.3 Alla luce di quanto esposto in precedenza, appare manifestamente infondato anche il secondo motivo. Ed infatti non sussiste alcuna discrasia tra il fatto contestato e quello per cui è stata pronunziata condanna, atteso che la mancata acquisizione al patrimonio della fallita della somma di cui alla fattura emessa da G&G è circostanza valorizzata dalla Corte territoriale soprattutto a dimostrazione dell'avvenuta distrazione dei beni strumentali della fallita. La stessa Corte che non ha però sostenuto l'effettività del pagamento della fattura rinvenuta in contabilità o la distrazione della relativa somma da parte dell'imputato, ritenendo comunque integrato il reato in ragione della natura strumentale della locazione e del trasferimento dei beni produttivi alla G&G, a seguito del quale la fallita ha cessato di fatto la sua attività. Conseguentemente manifestamente infondate sono anche le doglianze proposte con il terzo motivo in merito al rigetto dell'istanza di integrazione dell'istruttoria dibattimentale, atteso che, alla luce di quanto osservato in precedenza, anche qualora il canone di locazione fosse stato effettivamente pagato per contanti come annotato in contabilità, comunque la relativa somma non sarebbe stata rinvenuta dal curatore. 3. Nonostante la rilevata inammissibilità dei motivi di ricorso, deve però prendersi atto che la Corte Costituzionale (sent. n. 222 del 2018) ha nelle more dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. nella parte in cui determinava nella misura fissa di dieci anni, anziché fino a dieci anni, la durata delle pene accessorie previste per i reati fallimentari. Deve quindi rilevarsi l'illegittimità della commisurazione delle suddette pene accessorie nel caso di specie, essendo le stesse state applicate all'imputato dal giudice di primo grado sulla base del dettato normativo ritenuto incostituzionale. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno per nuovo esame limitatamente a tale punto della decisione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla