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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 agosto 2026

Cassazione n. 24358/2026

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all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore.-intimata-avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 1950/2022depositata il 26/08/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di [OSCURATO:PERSONA], la propria compagnia assicuratrice, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,Numero registro generale 5601/2023Numero sezionale 2229/2026Numero di raccolta generale 24358/2026Data pubblicazione 01/08/2026proponendo azione diretta ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. n. 209 del2005 e chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delsinistro stradale verificatosi il 29 dicembre 2007 sulla SS FondovalleIsclero.A fondamento della domanda, deduceva la responsabilità, perlomenoconcorrente, di [OSCURATO:PERSONA], proprietario e conducente della FiatLancia 156, il quale, secondo la prospettazione attorea, aveva colliso conla [OSCURATO:PERSONA] di proprietà dell’Ulivieri e, nell’occorso, condotta daAntonio Ulivieri.Resisteva la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.2.

Con sentenza n. 518/2017 il Giudice di Pace di Benevento, sullascorta delle risultanze probatorie acquisite in giudizio, concludeva perl’esistenza della responsabilità esclusiva del conducente l’autovetturarigettava pertanto la domanda attorea.3.

Con sentenza n. 1950/2022 il Tribunale di Benevento,pronunciandosi sull’appello promosso da [OSCURATO:PERSONA], rigettava ilgravame ed integralmente confermava la sentenza di primo grado.4.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], erede di BernardinoUlivieri, propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.Resta intimata la compagnia assicurativa.5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.,in relazione all'art. 145, comma 2, e 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, nonché in relazione all'art. 102 c.p.c.”.Deduce che il giudizio si è svolto, sin dal primo grado, in assenza delNumero registro generale 5601/2023Numero sezionale 2229/2026Numero di raccolta generale 24358/2026Data pubblicazione 01/08/2026responsabile civile, quale litisconsorte necessario, cioè [OSCURATO:PERSONA],proprietario del veicolo danneggiante, e che questa violazione delcontraddittorio non era stata rilevata né dal giudice di primo grado, nédal giudice di appello, che non aveva provveduto alla rimessione dellacausa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c.1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

Questa Corte ha già ripetutamente avuto modo di affermare che“In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per lacircolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cuiall'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, promossadal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussistelitisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall'art. 144,comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggianteresponsabile.” (cfr. ex multis, Cass., n. 21896/2017; Cass. n.4994/2023; Cass., n. 18806/2023).Ne consegue, pertanto, che deve trovare applicazione il consolidatoprincipio secondo cui “Quando risulta integrata la violazione delle normesul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado,che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello diappello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice aisensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo” (cfr.,tra le tante, Cass. 42112/2021; Cass. 37566/2021; Cass. 7755/2020).1.3.

Nella fattispecie in esame, il giudice di pace in primo grado hacompletamente omesso di rilevare la mancata evocazione in giudizio delresponsabile civile, nella sua qualità di litisconsorte necessario delprocedimento, come pure il giudice di appello, che ha rigettato ilgravame invece che provvedere alla rimessione della causa al primogiudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c.2.

In conclusione, in accoglimento dell’unico motivo dedotto edunque dell’intero ricorso, l’impugnata sentenza deve essere cassata,Numero registro generale 5601/2023Numero sezionale 2229/2026Numero di raccolta generale 24358/2026Data pubblicazione 01/08/2026con rinvio, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., all’Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] di Benevento, in persona di diverso Magistrato, per nuovoesame, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] DiBlasio.2.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso.Cassa l’impugnata sentenza e rinvia al Giudice di Pace diBenevento, in persona di diverso Magistrato, anche per provvederesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione l’8 luglio 2026.Il PresidenteLINA RUBINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore.-intimata-avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 1950/2022depositata il 26/08/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di [OSCURATO:PERSONA], la propria compagnia assicuratrice, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,Numero registro generale 5601/2023Numero sezionale 2229/2026Numero di raccolta generale 24358/2026Data pubblicazione 01/08/2026proponendo azione diretta ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. n. 209 del2005 e chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delsinistro stradale verificatosi il 29 dicembre 2007 sulla SS FondovalleIsclero.A fondamento della domanda, deduceva la responsabilità, perlomenoconcorrente, di [OSCURATO:PERSONA], proprietario e conducente della FiatLancia 156, il quale, secondo la prospettazione attorea, aveva colliso conla [OSCURATO:PERSONA] di proprietà dell’Ulivieri e, nell’occorso, condotta daAntonio Ulivieri.Resisteva la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.2. Con sentenza n. 518/2017 il Giudice di Pace di Benevento, sullascorta delle risultanze probatorie acquisite in giudizio, concludeva perl’esistenza della responsabilità esclusiva del conducente l’autovetturarigettava pertanto la domanda attorea.3. Con sentenza n. 1950/2022 il Tribunale di Benevento,pronunciandosi sull’appello promosso da [OSCURATO:PERSONA], rigettava ilgravame ed integralmente confermava la sentenza di primo grado.4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], erede di BernardinoUlivieri, propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.Resta intimata la compagnia assicurativa.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.,in relazione all'art. 145, comma 2, e 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, nonché in relazione all'art. 102 c.p.c.”.Deduce che il giudizio si è svolto, sin dal primo grado, in assenza delNumero registro generale 5601/2023Numero sezionale 2229/2026Numero di raccolta generale 24358/2026Data pubblicazione 01/08/2026responsabile civile, quale litisconsorte necessario, cioè [OSCURATO:PERSONA],proprietario del veicolo danneggiante, e che questa violazione delcontraddittorio non era stata rilevata né dal giudice di primo grado, nédal giudice di appello, che non aveva provveduto alla rimessione dellacausa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Questa Corte ha già ripetutamente avuto modo di affermare che“In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per lacircolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cuiall'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, promossadal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussistelitisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall'art. 144,comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggianteresponsabile.” (cfr. ex multis, Cass., n. 21896/2017; Cass. n.4994/2023; Cass., n. 18806/2023).Ne consegue, pertanto, che deve trovare applicazione il consolidatoprincipio secondo cui “Quando risulta integrata la violazione delle normesul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado,che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello diappello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice aisensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo” (cfr.,tra le tante, Cass. 42112/2021; Cass. 37566/2021; Cass. 7755/2020).1.3. Nella fattispecie in esame, il giudice di pace in primo grado hacompletamente omesso di rilevare la mancata evocazione in giudizio delresponsabile civile, nella sua qualità di litisconsorte necessario delprocedimento, come pure il giudice di appello, che ha rigettato ilgravame invece che provvedere alla rimessione della causa al primogiudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c.2. In conclusione, in accoglimento dell’unico motivo dedotto edunque dell’intero ricorso, l’impugnata sentenza deve essere cassata,Numero registro generale 5601/2023Numero sezionale 2229/2026Numero di raccolta generale 24358/2026Data pubblicazione 01/08/2026con rinvio, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., all’Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] di Benevento, in persona di diverso Magistrato, per nuovoesame, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] DiBlasio.2. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso.Cassa l’impugnata sentenza e rinvia al Giudice di Pace diBenevento, in persona di diverso Magistrato, anche per provvederesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione l’8 luglio 2026.Il PresidenteLINA RUBINO
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