CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 30618/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1.Il Tribunale di Roma ha respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] (assunta dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] con contratto di lavoro di diritto privato, qualifica di funzionario ed inquadramento nella categoria G del CCNL Aziende di Telecomunicazioni già aderenti all’Intersind, e successivamente transitata alle dipendenze di DigitPA), volte ad ottenere il riconoscimento dell’applicabilità al rapporto di lavorodel suddetto CCNL, nonché degli aumenti retributivi previsti in occasione dei vari rinnovi contrattuali e la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 35.925,94 a titolo di differenze retributive maturate fino al 31.12.2009, oltre accessori. 2. La Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso talesentenza, ha condannato l’Agenzia per l’Italia Digitale al pagamento della somma di € 16.873,23 a titolo di differenze retributive maturate dal 5.1.2002 al 31.12.2008, oltre interessi dalla data di maturazione di ogni singola voce di credito al saldo. 3.La Corte territoriale ha osservato che, in conformità a quanto deliberato dall’Autorità per l’informatica nella [OSCURATO:PERSONA] nel verbale di Adunanza del 25.6.1998, i bandi di concorso per l’assunzione di personale successivamente pubblicati dal [OSCURATO:PERSONA] avevanoprevisto che ai vincitori sarebbe stato applicato il trattamento giuridico ed economico di base previsto per i diversi profili professionali dal CCNL del 9.9.1996 per il personale dipendente dalle aziende di telecomunicazioni, già aderenti all’Intersind, nonché il riconoscimento di un superminimo individuale determinato in rapporto all’esperienza maturata nelle materie oggetto del colloquio, ed erogabile in quota fissa e in quota variabile in relazione ai risultati conseguiti.4. Ha inoltre rilevato che secondo la lettera di assunzione della ricorrente il rapporto di lavoro era regolato, per gli aspetti non espressamente disciplinati dalla medesima e per quanto compatibile, dal vigente CCNL delle Aziende di Telecomunicazione già aderenti all’Intersind del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Considerato che il contratto individualenulla aveva stabilito in ordine alla progressione economica e di carrieradella lavoratrice neoassunta, il giudice di appello ha ritenuto che il rinvio al contratto collettivo «per gli aspetti non espressamente disciplinati dalla presente lettera di assunzione e per quanto compatibili» comprendesse anche i miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione richiamata in sede di rinnovo; ha poi richiamato l’ordine di servizio del 16 giugno 2000, con cui i l Direttore del Centro aveva ritenuto applicabili, limitatamente agli incrementi dei minimi tabellari, gli aumenti concordati in occasione del rinnovo e del C.C.N.L. di riferimento. 6. Ha quindi ritenuto fondata la domanda, nei limiti della prescrizione quinquennale e con l’esclusione degli aumenti del trattamento accessorio; non ha ritenuto ostativa la circostanza che in data 12 aprile 2011, a seguito del riconoscimento a DigitPa dello status di ente pubblico non economico, era entrato in vigore il primo C.C.N.L. relativo al personale non dirigente dipendente dell’ente, atteso che il contratto in parola, pur regolando retroattivamente il biennio economico 2008/2009 all’art. 64 aveva fatto salvo il trattamento economico complessivo in godimento se più favorevole. 7. Avverso tale sentenza l’Agenzia per l’Italia digitale (già DigitPA ) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. DIRITTO 1.Con il primo motivo il ricorso denuncianullità della sentenza per violazione del contratto di assunzione stipulato da [OSCURATO:PERSONA] con l’ex [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA],falsa applicazione del CCNL ex Intersind, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 4 1321 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamenteritenuto applicabili i miglioramenti economici previsti in sede di rinnovo del CCNL limitatamente ai minimi tabellari. Sostiene che i l verbale di Adunanza del 25.6.1998 d e ll’Autorità per l’informatica nella [OSCURATO:PERSONA] poteva influire sul trattamento economico della Mariotti, atteso che il successivo contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in data 1.11.1999 aveva disciplinato il trattamento economico in modo completo e omnicomprensivo; evidenzia che gli aspetti non disciplinati dal suddetto contratto riguardavano solo il trattamento giuridico (circostanza, questa, che aveva trovato conferma negli atti ed accordi sindacali conclusi dal [OSCURATO:PERSONA] con le OO.SS.). Evidenzia che il contratto di assunzione aveva riconosciuto ai dipendenti trattamenti economici differenziati e notevolmente più elevati rispetto a quelli riconosciuti a parità di qualifica e mansioni agli altri dipendenti pubblici collocati in analoghe posizioni, tanto da comportare il riconoscimento di un assegno ad personamnon riassorbibile; precisa che il contratto di assunzione aveva previsto in aggiunta al trattamento retributivo un premio annuo di produttivitàche non trovava riscontro nella disciplina del CCNL del settore telecomunicazioniné negli accordi di armonizzazione del 19.7.2000. Assumeche ai rapporti di lavoro instaurati dall’ex Centro tecnico il contratto collettivo Intersind era applicabile solo in via residuale, tanto che il centro aveva autonomamente disciplinato l’orario di lavoro, il sistema di classificazione del personale, il premio di produttività e l’autonomia dell’organismo era stata espressamente evidenziata dell’accordo sindacale dell’11 giugno 2002 che non conteneva alcun rinvio al C.C.N.L. Aggiunge che il quadro normativo di riferimento era mutato, a seguito dell’intervenuta soppressione di DigitPA ad opera del d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012 e successive modifiche ed integrazioni e del conseguente transito ope legis del relativo personale alla nuova Agenzia per l’Italia Digitale, ferma restando la conferma dell’assoggettamento del personale transitato alle regole vigenti nel settore del lavoro pubblico; evidenzia che l’espressa previsione normativa dell’applicazione del CCNL del [OSCURATO:PERSONA] al personale dell’Agenzia, ribadita anche dallo Statuto dell’AGID, in seguito alla definizione con apposito DPCM del ruolo organico e della tabella di equiparazione delle qualifiche del personale confluito dalle strutture soppresse a quelle esistenti nel comparto Ministeri, poteva unicamente dare luogo alla corresponsione del trattamento ivi previsto per il livello di inquadramento, con eventuale attribuzione di un assegno ad personam non riassorbibile qualora vi fosse una differenza tra il trattamento in godimento e quello derivante dall’applicazione del CCNL. Precisa che in attesa dell’adozione del DPCM di definizione del ruolo e delle tabelle di equiparazione necessarie per l’inquadramento del personale AGID, il trattamento economico applicato al personale proveniente dai ruoli del soppresso DigitPA, fra cui la ricorrente, è stato quello risultante dall’inquadramento nel ruolo del citato ente soppresso, ai sensi del CCNL DigitPA. Addebita alla Corte territoriale di avere violato il canone ermeneutico di cui all’art. 1362 cod. civ., in quanto si eralimitata a considerare il senso letterale delle parole senza procedere all’indagine sulle comuni intenzioni delle parti e senza valutare il comportamento complessivo delle stesse anche successivo al contratto. 2.Con il secondo motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza per violazione, sotto il profilo del quantum,del contratto di assunzione stipulato da [OSCURATO:PERSONA] con l’ex [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], falsa applicazione del CCNL ex Intersind,violazione e mancata applicazione del CCNL DigitPA del personale non dirigente, sottoscritto in data 12.4.2011 ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 dall’ARAN con le OO.SS. per il periodo normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 e del successivo CCNL DigitPA del 24.5.2011 relativo al biennio economico 2008-2009; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 40, 45 e 70, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, come modificati dalla legge n. 15/2009 e dal d.lgs. n. 150/2009, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Addebita alla Corte territoriale di avere recepitosenza alcun esame critico e senza alcun approfondimento le conclusioni del CTU, che non aveva tenuto conto del mutato contesto normativo e contrattuale nell’ambito del quale si era svolto il rapporto di lavoro, ed in particolare della soppressione del Centro tecnico per la RUPAe del trasferimento del personale di altre [OSCURATO:PERSONA] (CNIPA, DigitPA e successivamente AGID, Amministrazioni inseritenel campo di applicazione del d.lgs. n. 165/2001 e soggette alle procedure di contrattazione collettiva previste per le pubbliche amministrazioni). Lamenta che ilCTU non aveva tenuto conto del CCNL DigitPA del personale non dirigente, sottoscritto in data 12.4.2011 ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 dall’ARAN con le OO.SS. per il periodo normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 e il successivo CCNL DigitPA del 24.5.2011 relativo al biennioeconomico 2008-2009 e gli accordi sindacali sottoscritti in autonomia dal Centro tecnico nel 2002. 3.Il primo motivo è inammissibile, in quanto sollecita l’interpretazione diretta del contratto di assunzione. La sentenza impugnata ha accertato che il contratto individuale di lavoro nulla ha stabilito in ordine alla progressione economica e di carriera della Mariotti e che in ordine agli aspetti non espressamente disciplinati dalla lettera di assunzione, e per quanto compatibile, ha previsto l’applicazione del CCNL per i dipendenti delle Aziende di Telecomunicazione già aderenti all’Intersind sollecitano un giudizio di merito attraverso la rilettura del contratto individuale e di accordi sindacali. Deve in proposito essere ribaditoil consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’esegesi del contratto, dell’atto unilaterale ed anche del provvedimento amministrativo è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. fra le tante Cass. n. 17067/2007 ; Cass. n. 11756/2006 ), in quantola ricerca della volontà delle parti o del dichiarante si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014). Se ne è tratta la conseguenza che le valutazioni espresse al riguardo soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis,Cass. n. 21576/2019;Cass. n. 20634/2018).Si è inoltre precisato che la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazionein iure, ossia la precisazione delle ragioni giuridiche, non fattuali, per le quali deve essere ravvisata l'anzidetta violazione, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata (cfr. Cass. nn. 946/2021 e Cass. n. 995/2021 nonché Cass. n. 28319/2017). Riguardo al sindacato sull’interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale non può contestare in sede di giudizio di legittimità la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice dimerito (Cass. n. 27136/2017). Nella specie il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato la violazione dell’art. 1362 cod. civ. per violazione del canone ermeneutico relativo alla comune intenzione delle parti, nella sostanza sollecita una diversa interpretazione del contratto di assunzione, esegesi riservata al giudice di merito. 4. Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con il decisum. La Corte territoriale ha osservato che il CCNL relativo al personale non dirigente dipendente di DigitPA, pur avendo regolamentato retroattivamente il biennio economico 2008/2009, attraverso la previsione contenuta nell’art. 64, ha fatto salvo il trattamento economico complessivo in godimento qualora fosse, come nel caso di specie, più favorevole. La censur a, nel sostenere che al rapporto di lavoro della Mariotti doveva no essere applicatii CCNL DigitPA del 12.4.2011 e del 24.5.2011 non spend e alcuna argomentazione per confutaretali statuizioni. La clausola di salvaguardia inserita nell’art. 64 del CCNL , che fa salvo il trattamento economico complessivo in godimentodel personale già di ruolo nel DigitPA, è peraltro conforme all’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 177/2009, secondo cui “3.In via transitoria, fino alla stipula del primo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento e comunque non oltre la durata del contratto individuale in essere, il personale, anche con qualifica dirigenziale, in servizio presso l'Ente alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto a tempo indeterminato o determinato o in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, mantiene il trattamento economico in godimento. Continua ad applicarsi l'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609". 5. Ilricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 7. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. L’ammissione alla prenotazione a debito, infatti, riguarda le sole amministrazioni dello Stato o quelle espressamente autorizzate da norme di legge. PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed in euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge, da distrarrein favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr