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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33745/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2026 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva condannato l'imputato per il reato di cui agli artt.56, 624, 625, nn. 2, cod. pen. 2.

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso, con atto a firma del suo difensore, articolando tre motivi. • [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] che sono inammissibili il primo e secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di proscioglimento ex art. 131 bis cod. pen., in quanto, oltre che generici, implicano valutazioni in fatto, non consentite a questa Corte, e, comunque, già esaustivamente svolte dalla Corte territoriale nella più appropriata sede di merito di sua competenza ( che ha, in particolare, valutato l'ipotesi criminosa in termini di non modesta offensività, avuto riguardo soprattutto alla circostanza che l'imputato sia stato riconosciuto dalla persona offesa come autore di un altro furto, commesso il giorno precedente a quello per cui si procede, oltre che tenuto conto del valore non minimo del bene sottratto), dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore — in via generale, e quindi anche rispetto alla fattispecie in esame, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali ( Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 2.Rilevato che è inammissibile il terzo motivo, con cui il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.in quanto affidato a deduzioni astratte e generiche, non idonee ad introdurre elementi specifici di valutazione al fine di contestualizzare la condotta, tenuto conto che l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, 1Rv. 282402) e che, quanto in particolare al profilo patrimoniale, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato, costituendo la restituzione della refurtiva solo un post factum non valutabile a tale fine (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Rv. 275922).

3. Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2026 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva condannato l'imputato per il reato di cui agli artt.56, 624, 625, nn. 2, cod. pen. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso, con atto a firma del suo difensore, articolando tre motivi. • [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] che sono inammissibili il primo e secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di proscioglimento ex art. 131 bis cod. pen., in quanto, oltre che generici, implicano valutazioni in fatto, non consentite a questa Corte, e, comunque, già esaustivamente svolte dalla Corte territoriale nella più appropriata sede di merito di sua competenza ( che ha, in particolare, valutato l'ipotesi criminosa in termini di non modesta offensività, avuto riguardo soprattutto alla circostanza che l'imputato sia stato riconosciuto dalla persona offesa come autore di un altro furto, commesso il giorno precedente a quello per cui si procede, oltre che tenuto conto del valore non minimo del bene sottratto), dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore — in via generale, e quindi anche rispetto alla fattispecie in esame, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali ( Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 2.Rilevato che è inammissibile il terzo motivo, con cui il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.in quanto affidato a deduzioni astratte e generiche, non idonee ad introdurre elementi specifici di valutazione al fine di contestualizzare la condotta, tenuto conto che l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, 1Rv. 282402) e che, quanto in particolare al profilo patrimoniale, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato, costituendo la restituzione della refurtiva solo un post factum non valutabile a tale fine (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Rv. 275922). 3. Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33745/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris