CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40250/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/01/1953 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 112-18151/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Potenza, con sentenza in data 2 dicembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale del medesimo capoluogo il 24 novembre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa. 1.1. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: vizi esiziali della motivazione, ex art. 606, co. 1 lett. e) cod. proc. pen., con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa, attesa la invalidità della querela, sporta alla presenza di altri soggetti e proveniente da soggetto non totalmente legittimato; travisamento della prova dichiarativa proveniente da teste di polizia giudiziaria. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. I motivi di ricorso risultano generici e manifestamente infondati, oltre che reiterativi di doglianze già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 581 comma 1 lett. d), all'inammissibilità (Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 253849; Sez. 6, Sentenza n. 23014 del 29/04/2021 Rv. 281521; Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277710). Tanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, risulta logicamente corretta; la Corte territoriale ha compiutamente dato conto delle ragioni per le quali l'imputato doveva considerarsi responsabile del delitto di truffa, in ragione delle circostanze di fatto emergenti dalla istruttoria nel contraddittorio delle parti. Né i vizi procedurali lamentati appaiono poter invalidare l'efficacia di impulso processuale della querela, proveniente dal soggetto danneggiato dal reato e perfetta nella integrazione di tutti gli elementi atti a sostenerne la validità, non trattandosi di atto riservato che debba essere proposto senza la presenza di terzi soggetti. Il secondo motivo è assolutamente aspecifico per difetto di allegazione, in quanto denunzia un travisamento della prova dichiarativa senza allegare o altrimenti indicare il verbale di udienza relativo al testo della prova asseritamente travisata. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R