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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 39002/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 03/10/2016, il Tribunale di Bari dichiarava [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], responsabili del reato di furto pluriaggravato di prodotti alimentari ai danni di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, li condannava alla pena di giustizia.

Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Bari, con sentenza deliberata il 25/11/2020, ha riqualificato il fatto in termini di tentativo e rideterminato in melius le pene irrogate, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie di Gernone, in violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., inutilizzabili in quanto estorte e rese al fine di non essere licenziato, mai acquisite alle indagini e al dibattimento con l'osservanza degli artt. 64 e 350 cod. proc. pen., nonché in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. 2.2.

Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine all'attendibilità delle accuse di [OSCURATO:PERSONA], in quanto il verbale redatto in occasione delle riunioni tra le parti aziendali e i tre dipendenti con le rappresentanze sindacali non si fa alcun riferimento alle pregresse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla portata etero- accusatoria delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (non entrate nel processo), mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ritenute, con motivazione perplessa, utilizzabili ma con valenza solo autoaccusatoria.

Quanto agli ulteriori elementi, le due auto parcheggiate nei pressi del bidone della spazzatura erano dei coimputati, non del ricorrente, il riferimento agli "addetti alle pulizie" è del tutto generico, mentre il comportamento post factum del ricorrente, che accompagnò il collega Clavelli a riferire l'accaduto al responsabile Mellone, non è sintomatico del coinvolgimento nel furto.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile.

2.1. Le dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] furono rese quando, dopo la denuncia di [OSCURATO:PERSONA] (che aveva rinvenuto all'interno di un bidone dell'immondizia dei colli contenenti liquori sottratti dal magazzino), il responsabile del personale [OSCURATO:PERSONA], alla presenza anche del responsabile del magazzino Arena e di un altro dipendente ([OSCURATO:PERSONA]), sentì i tre imputati e [OSCURATO:PERSONA], preso da parte, confessò che, da qualche tempo, aveva accettato, dietro compenso, di occultare la merce nel bidone, di caricarla unitamente a [OSCURATO:PERSONA] sull'auto e di portarla all'esterno dove consegnava allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la merce rubata.

A seguito della contestazione formale degli addebiti e la sospensione cautelare, i tre imputati furono convocati per una riunione alla presenza dei sindacati con le parti aziendali, riunione durante la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ribadito la loro estraneità ai fatti, mentre Gernone aveva ritrattato le dichiarazioni (auto- ed etero-) accusatorie rese in precedenza.

2.2. Il ricorso insiste (anche nel terzo motivo) sulla deduzione che le dichiarazioni accusatorie non sono mai state acquisite, ma i giudici di merito hanno fatto riferimento ad esse attraverso il concorde racconto di Melloni, Arena e Ranieri, laddove manifestamente infondato è il riferimenl:o alla disciplina ex art. 195, cod. proc. pen., posto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la disciplina prevista in tema di testimonianza indiretta di cui alla norma citata non trova applicazione quando la fonte di riferimento sia costituita da un soggetto che rivesta la qualità di imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso (Sez. 2, n. 40256 del 11/05/2017, Del'Aquila, Rv. 271165).

Manifestamente infondate sono le censure fondate sulla disciplina di cui all'art. 63 cod. proc. pen., a fronte della giurisprudenza di legittimità che ritiene utilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona che assumerà la veste di indagato a un investigatore privato (e, dunque, a fortiori a responsabili della ditta), trattandosi di confessione stragiudiziale (Sez. 2, n. 1731 del 21/12/2017, dep. 2018, Colella, Rv. 272674)„ e su quella ex art.350 cod. proc. pen., inconferente con riguardo ai soggetti ai quali le dichiarazioni furono rese.

3. Anche il secondo motivo (inclusa la doglianza sull'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.) è inammissibile.

Quanto all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], la Corte distrettuale ha puntualmente motivato, sottolineando che essere furono rese in modo del tutto spontaneo, nell'immediatezza del fatto, senza che vi fosse stata una preventiva contestazione dell'addebito e senza patire alcuna pressione.

Il ricorso, in buona sostanza, rimette a questa Corte inammissibili questioni di merito, volte alla rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del dato probatorio che la Corte distrettuale ha operato„ sostenendola con motivazione coerente con il compendio conoscitivo valorizzato e immune da vizi logici, sicché è sufficiente ribadire che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè).

Del pari manifestamente infondata è l'ulteriore doglianza articolata con il secondo motivo: il ricorrente fa leva sul contenuto del verbale reso alla presenza delle parti, per rimarcare come esso non faccia riferimento alle pregresse dichiarazioni, ma, come si evince dalla sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), [OSCURATO:PERSONA] in quell'occasione affermò che le dichiarazioni precedenti gli erano state estorte con la minaccia del licenziamento.

Il ricorso, da un lato, svilisce indebitamente il rilievo del giudice di appello lì dove osserva che la smentita delle precedenti dichiarazioni conferma la loro esistenza e, dall'altro, oblitera i tre contributi conoscitivi offerti al riguardo da Melloni, Arena e Ranieri.

4. Il terzo motivo è del pari inammissibile.

4.1. La Corte distrettuale ha poi richiamato plurimi elementi, ritenuti da soli idonei a giustificare la pronuncia di condanna, elementi rappresentati dalle modalità del furto (occultamento delle merci da trafugare all'interno del bidone dell'immondizia), che chiamano in causa gli imputati quali addetti alle pulizie del posto; le auto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parcheggiate in modo da rendere agevole il passaggio della merce; la condotta di [OSCURATO:PERSONA] (e quella analoga di [OSCURATO:PERSONA]), che, all'indomani della contestazione degli addebiti e della ritrattazione di [OSCURATO:PERSONA], nella convinzione che le dichiarazioni di Clavelli (che aveva scoperto i liquori nel bidone e denunciato subito il fatto al responsabile) avrebbero avuto una certa rilevanza, si adoperò per indurlo a modificare la versione riferita, azione che il giudice di primo grado bollava come intimidatoria.

4.2. Il ricorso non sottopone a puntuale disamina critica gli elementi - ulteriori rispetto alle dichiarazioni accusatorie di Gernnone - valorizzati dalle conformi sentenze di merito (neppure l'ultimo, di particolare pregnanza nell'economia del discorso giustificativo), ma si limita a contrapporre a essi i riferimenti all'assenza, al di fuori dello stabilimento, dell'auto del ricorrente (peraltro coerente con il racconto di Gernone), l'asserita genericità del richiamo agli addetti alle pulizie, la circostanza che il ricorrente accompagnò Clavelli quando si recò a informare il responsabile Mellone (circostanza che il giudice di appello spiega con la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di venire a conoscenza di quanto riferito da Clavelli); deduzioni, queste, all'evidenza incapaci di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 03/10/2016, il Tribunale di Bari dichiarava [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], responsabili del reato di furto pluriaggravato di prodotti alimentari ai danni di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, li condannava alla pena di giustizia. Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Bari, con sentenza deliberata il 25/11/2020, ha riqualificato il fatto in termini di tentativo e rideterminato in melius le pene irrogate, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie di Gernone, in violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., inutilizzabili in quanto estorte e rese al fine di non essere licenziato, mai acquisite alle indagini e al dibattimento con l'osservanza degli artt. 64 e 350 cod. proc. pen., nonché in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine all'attendibilità delle accuse di [OSCURATO:PERSONA], in quanto il verbale redatto in occasione delle riunioni tra le parti aziendali e i tre dipendenti con le rappresentanze sindacali non si fa alcun riferimento alle pregresse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla portata etero- accusatoria delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (non entrate nel processo), mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ritenute, con motivazione perplessa, utilizzabili ma con valenza solo autoaccusatoria. Quanto agli ulteriori elementi, le due auto parcheggiate nei pressi del bidone della spazzatura erano dei coimputati, non del ricorrente, il riferimento agli "addetti alle pulizie" è del tutto generico, mentre il comportamento post factum del ricorrente, che accompagnò il collega Clavelli a riferire l'accaduto al responsabile Mellone, non è sintomatico del coinvolgimento nel furto. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1. Le dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] furono rese quando, dopo la denuncia di [OSCURATO:PERSONA] (che aveva rinvenuto all'interno di un bidone dell'immondizia dei colli contenenti liquori sottratti dal magazzino), il responsabile del personale [OSCURATO:PERSONA], alla presenza anche del responsabile del magazzino Arena e di un altro dipendente ([OSCURATO:PERSONA]), sentì i tre imputati e [OSCURATO:PERSONA], preso da parte, confessò che, da qualche tempo, aveva accettato, dietro compenso, di occultare la merce nel bidone, di caricarla unitamente a [OSCURATO:PERSONA] sull'auto e di portarla all'esterno dove consegnava allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la merce rubata. A seguito della contestazione formale degli addebiti e la sospensione cautelare, i tre imputati furono convocati per una riunione alla presenza dei sindacati con le parti aziendali, riunione durante la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ribadito la loro estraneità ai fatti, mentre Gernone aveva ritrattato le dichiarazioni (auto- ed etero-) accusatorie rese in precedenza. 2.2. Il ricorso insiste (anche nel terzo motivo) sulla deduzione che le dichiarazioni accusatorie non sono mai state acquisite, ma i giudici di merito hanno fatto riferimento ad esse attraverso il concorde racconto di Melloni, Arena e Ranieri, laddove manifestamente infondato è il riferimenl:o alla disciplina ex art. 195, cod. proc. pen., posto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la disciplina prevista in tema di testimonianza indiretta di cui alla norma citata non trova applicazione quando la fonte di riferimento sia costituita da un soggetto che rivesta la qualità di imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso (Sez. 2, n. 40256 del 11/05/2017, Del'Aquila, Rv. 271165). Manifestamente infondate sono le censure fondate sulla disciplina di cui all'art. 63 cod. proc. pen., a fronte della giurisprudenza di legittimità che ritiene utilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona che assumerà la veste di indagato a un investigatore privato (e, dunque, a fortiori a responsabili della ditta), trattandosi di confessione stragiudiziale (Sez. 2, n. 1731 del 21/12/2017, dep. 2018, Colella, Rv. 272674)„ e su quella ex art.350 cod. proc. pen., inconferente con riguardo ai soggetti ai quali le dichiarazioni furono rese. 3. Anche il secondo motivo (inclusa la doglianza sull'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.) è inammissibile. Quanto all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], la Corte distrettuale ha puntualmente motivato, sottolineando che essere furono rese in modo del tutto spontaneo, nell'immediatezza del fatto, senza che vi fosse stata una preventiva contestazione dell'addebito e senza patire alcuna pressione. Il ricorso, in buona sostanza, rimette a questa Corte inammissibili questioni di merito, volte alla rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del dato probatorio che la Corte distrettuale ha operato„ sostenendola con motivazione coerente con il compendio conoscitivo valorizzato e immune da vizi logici, sicché è sufficiente ribadire che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). Del pari manifestamente infondata è l'ulteriore doglianza articolata con il secondo motivo: il ricorrente fa leva sul contenuto del verbale reso alla presenza delle parti, per rimarcare come esso non faccia riferimento alle pregresse dichiarazioni, ma, come si evince dalla sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), [OSCURATO:PERSONA] in quell'occasione affermò che le dichiarazioni precedenti gli erano state estorte con la minaccia del licenziamento. Il ricorso, da un lato, svilisce indebitamente il rilievo del giudice di appello lì dove osserva che la smentita delle precedenti dichiarazioni conferma la loro esistenza e, dall'altro, oblitera i tre contributi conoscitivi offerti al riguardo da Melloni, Arena e Ranieri. 4. Il terzo motivo è del pari inammissibile. 4.1. La Corte distrettuale ha poi richiamato plurimi elementi, ritenuti da soli idonei a giustificare la pronuncia di condanna, elementi rappresentati dalle modalità del furto (occultamento delle merci da trafugare all'interno del bidone dell'immondizia), che chiamano in causa gli imputati quali addetti alle pulizie del posto; le auto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parcheggiate in modo da rendere agevole il passaggio della merce; la condotta di [OSCURATO:PERSONA] (e quella analoga di [OSCURATO:PERSONA]), che, all'indomani della contestazione degli addebiti e della ritrattazione di [OSCURATO:PERSONA], nella convinzione che le dichiarazioni di Clavelli (che aveva scoperto i liquori nel bidone e denunciato subito il fatto al responsabile) avrebbero avuto una certa rilevanza, si adoperò per indurlo a modificare la versione riferita, azione che il giudice di primo grado bollava come intimidatoria. 4.2. Il ricorso non sottopone a puntuale disamina critica gli elementi - ulteriori rispetto alle dichiarazioni accusatorie di Gernnone - valorizzati dalle conformi sentenze di merito (neppure l'ultimo, di particolare pregnanza nell'economia del discorso giustificativo), ma si limita a contrapporre a essi i riferimenti all'assenza, al di fuori dello stabilimento, dell'auto del ricorrente (peraltro coerente con il racconto di Gernone), l'asserita genericità del richiamo agli addetti alle pulizie, la circostanza che il ricorrente accompagnò Clavelli quando si recò a informare il responsabile Mellone (circostanza che il giudice di appello spiega con la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di venire a conoscenza di quanto riferito da Clavelli); deduzioni, queste, all'evidenza incapaci di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d
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