CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12691/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 21/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 21/07/2022, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, pronunciandosi sulla richiesta proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l'estinzione del reato ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. la ha accolta in relazione al furto aggravato oggetto della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Tribunale di Roma in data 8/03/2017, irrevocabile il 19/04/2017 e l'ha, invece, respinta in relazione al delitto di detenzione illecita di stupefacenti oggetto della sentenza dal Tribunale di Roma in data 28/10/2016, irrevocabile il 16/12/2016. Secondo il Collegio, infatti, Mareri si era reso responsabile dell'ultimo delitto indicato nei cinque anni successivi alla commissione del reato contro il patrimonio, avvenuta il 7/03/2017, non rilevando che si trattasse di delitti di diversa indole. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 445, comma 2, e 125, comma 3, cod. proc. pen. In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la formulazione dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., non consentirebbe di affermare la rilevanza della commissione, da parte del condannato, di un qualsiasi delitto e non soltanto di quelli della stessa indole di quello già giudicato, come peraltro ritenuto da arresti giurisprudenziali successivi a quelli richiamati dal Giudice dell'esecuzione (cita Sez. 3, n. 19147 del 22/01/2021, Bertossi, non massimata). 3. In data 15/12/2022 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. L'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. prevede, quale causa ostativa alla declaratoria di estinzione del reato per il quale sia stata applicata una pena su richiesta delle parti, la circostanza che nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerna un delitto, il richiedente abbia commesso un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non scalfito dall'isolata pronuncia richiamata dalla difesa, è nel senso che l'estinzione del reato è sempre impedita dalla commissione di un -delitto nel termine indicato, atteso che il requisito della «stessa indole» è riferito alle sole contravvenzioni e non anche, appunto, ai delitti (tra le altre Sez. 2, n. 35191 del 22/05/2018, Bartolotta, Rv. 273453-01; Sez. 1, n. 30011 del 5/06/2014, Carulli, Rv. 260285-01; Sez. 1 n. 262 del 6/12/2007, dep. 2008, Malizia, Rv. 238772-01). Pertanto, coerentemente a quanto affermato dall'indirizzo giurisprudenziale richiamato, che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità, la commissione di un delitto successiva alla sentenza di applicazione della pena per il reato di cui viene richiesta l'estinzione è sempre ostativa alla declaratoria di estinzione, quale che sia la natura della nuova violazione integrante delitto. 3. Nel caso di specie, dunque, il Tribunale ha correttamente respinto la richiesta difensiva in ordine alla sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 20/10/2016, irrevocabile il 16/12/2016, rilevando che nel quinquennio successivo al suo passato in giudicato il richiedente aveva commesso un altro delitto, non assumendo rilevanza alcuna la circostanza che il medesimo non fosse della stessa indole di quello per cui è intervenuta la pronuncia di applicazione della pena. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.