CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 07308/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione all'affermazione di responsabilità, con riguardo alla esclusione - conforme alla costante giurisprudenza di legittimità - del cortile antistante la abitazione dell'imputato dalla nozione di abitazione ai fini della integrazione della evasione, trattandosi di area esterna comune a più villette costituenti il comprensorio; Ritenuto che il secondo motivo sul reato di cui al capo 2 è manifestamente infondato e proposto per inammissibili questioni in fatto; Ritenuto che alle conclusioni indicate non osta la memoria difensiva, segnatamente volta a sostegno del primo motivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.01.2026