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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 28892/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 35522-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso il decreto n. 4518/2019 del TRIBUNALE di SCIACCA, depositato il 22/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., agente di riscossione per la provincia di Agrigento, chiese di essere ammessa al passivo del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. per la somma di 241.589,79 EUR, parte in privilegio e parte in chirografo; il giudice delegato la ammise con riserva; la società propose opposizione ai sensi dell'art. 98 legge fall. nel contraddittorio con l'ente impositore Agenzia delle Entrate, censurando il provvedimento per avere erroneamente affermato che le somme fossero le stesse già richieste con un avviso di accertamento esecutivo impugnato dal Fallimento, il cui giudizio era ancora pendente; nella resistenza della curatela, che replicava la suddetta tesi, il tribunale di Sciacca dichiarava inammissibile l'opposizione, in quanto il decreto del giudice delegato, nel pronunciare l'ammissione con riserva, aveva "sostanzialmente disposto il differimento del giudizio di cognizione sull'intera domanda alla data in cui, definito il contenzioso tributario, sarà scolta la riserva ai sensi dell'art. 113- bis I.f.", l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in unico motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 96, 98 e 99 legge fall. e 88 del d.P.R. n. 602 del 1973, oltre all'omesso esame di fatto decisivo; né la curatela del fallimento, né [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto difese.

Considerato che: Ric. 2019 n. 35522 sez.

M1 - ud. 08-07-2021 -2-

I. - il ricorso è stato notificato a mezzo del servizio postale, ma dalla ricorrente è allegata la mera distinta di accettazione dell'Unep di Roma con la prova della spedizione dell q raccomandattz;

II. - per contro non risulta la ricezione dell'atto presso i destinatari;

III. - questa Corte, a sezioni unite, ha da tempo chiarito che la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ. è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio;

IV. - ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art.379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.;

V. - in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, e in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato (come nella fattispecie), si è anche precisato che il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la Ric. 2019 n. 35522 sez.

M1 - ud. 08-07-2021 -3- concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; unicamente il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982 (v. per tutti codesti principi Cass. Sez.

U n. 627-08);

VI. - l'insegnamento trova applicazione anche in rapporto all'attuale procedimento camerale non partecipato, con l'unica differenza che in tal caso l'istanza da ultimo menzionata può (e deve) essere formulata al massimo con la memoria prevista dall'art. 380-bis cod. proc. civ.;

VII. - nel caso concreto niente del genere è stato fatto dalla ricorrente, cosicché il ricorso non può che esser dichiarato inammissibile;

VIII. - non rileva il disposto ex art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, in quanto l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato - che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono Ric. 2019 n. 35522 sez.

M1 - ud. 08-07-2021 -4- esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v. per tutte Cass. n. 1778- 16). p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 35522-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso il decreto n. 4518/2019 del TRIBUNALE di SCIACCA, depositato il 22/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., agente di riscossione per la provincia di Agrigento, chiese di essere ammessa al passivo del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. per la somma di 241.589,79 EUR, parte in privilegio e parte in chirografo; il giudice delegato la ammise con riserva; la società propose opposizione ai sensi dell'art. 98 legge fall. nel contraddittorio con l'ente impositore Agenzia delle Entrate, censurando il provvedimento per avere erroneamente affermato che le somme fossero le stesse già richieste con un avviso di accertamento esecutivo impugnato dal Fallimento, il cui giudizio era ancora pendente; nella resistenza della curatela, che replicava la suddetta tesi, il tribunale di Sciacca dichiarava inammissibile l'opposizione, in quanto il decreto del giudice delegato, nel pronunciare l'ammissione con riserva, aveva "sostanzialmente disposto il differimento del giudizio di cognizione sull'intera domanda alla data in cui, definito il contenzioso tributario, sarà scolta la riserva ai sensi dell'art. 113- bis I.f.", l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in unico motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 96, 98 e 99 legge fall. e 88 del d.P.R. n. 602 del 1973, oltre all'omesso esame di fatto decisivo; né la curatela del fallimento, né [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto difese. Considerato che: Ric. 2019 n. 35522 sez. M1 - ud. 08-07-2021 -2- I. - il ricorso è stato notificato a mezzo del servizio postale, ma dalla ricorrente è allegata la mera distinta di accettazione dell'Unep di Roma con la prova della spedizione dell q raccomandattz; II. - per contro non risulta la ricezione dell'atto presso i destinatari; III. - questa Corte, a sezioni unite, ha da tempo chiarito che la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ. è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio; IV. - ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art.379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.; V. - in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, e in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato (come nella fattispecie), si è anche precisato che il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la Ric. 2019 n. 35522 sez. M1 - ud. 08-07-2021 -3- concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; unicamente il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982 (v. per tutti codesti principi Cass. Sez. U n. 627-08); VI. - l'insegnamento trova applicazione anche in rapporto all'attuale procedimento camerale non partecipato, con l'unica differenza che in tal caso l'istanza da ultimo menzionata può (e deve) essere formulata al massimo con la memoria prevista dall'art. 380-bis cod. proc. civ.; VII. - nel caso concreto niente del genere è stato fatto dalla ricorrente, cosicché il ricorso non può che esser dichiarato inammissibile; VIII. - non rileva il disposto ex art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato - che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono Ric. 2019 n. 35522 sez. M1 - ud. 08-07-2021 -4- esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v. per tutte Cass. n. 1778- 16). p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso
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