Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22153/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 19081/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rap- presentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] mando Moncalvo, in virtù di procura specialein atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale trustee di [OSCURATO:PERSONA], rap- presentato e difesodall’avv . [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso l ’ordinanza del la Corte d’appello di Torino, pubblicata il 10/06/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 0 6 / 0 2 /202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Torino con l’ordinanza indicata in epigrafe, ac- certava e dichiara va che la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]- lumbia del [OSCURATO:DATA_NASCITA] come integrata dalla decisione del 22/02/2021, passata in giudicato, esecutiva e registrata il19 / 04 / 2021, resa nel pro- cedimento [OSCURATO:PERSONA] c/[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., 2020 BCSC 1730 (n.

S-166959), pos- sedevai requisiti per il riconoscimento di cui all'art. 64 l. n. 218 del 1995 , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, comma 1, l. n. 218 del 1995 (dichiarando non luogo a provvedere sull'istanza di sequestro conserva- tivoinaudita altera parte).

Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidato a quattromotivi di ricorso.

L’intimatosi è difeso con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa appli- cazione dell’art. 64 l. n. 218 del 1995, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione al mancatorilievo di una violazione dei principi di ordine pubblico sostanziale.

La ricorrente ha, in particolare, dedotto che il giudice straniero ha rico- nosciuto efficacia vincolante fra le parti ad un Memorandum of Under- standing (di seguito, MOU) che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] avevano sotto- scritto in data 11/07/2015, condannando conseguentemente la società ad acquistare le azioni di ICTC,che di tale MOU erano oggetto , e a pa- garne ilrelativo prezzo.

Tuttavia, secondo la parte, era sufficiente leggere il MOU per avvedersi di come lo stesso non avesseaffatto quell’efficacia vincolante e quel valore di contratto impegnativo che la cortecanadese avevaritenuto di attribuirgli, tant’è che l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva prodotto nel presente procedimento tale documento, onde evitare che i Giudiciitaliani si avvedessero del fatto che esso non eraaffatto un “contratto di diritto canadesestipulato in Canada”, ma piuttosto un semplice memorandum, scambiato via whatsappda soggetti italiani e indiani, privo di ogni requi- sito e valore contrattuale.

Con il suddetto MOU, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

“prometteva di offrire” ai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che insieme a d essa erano soci della ICTC, due opzioni.

In via principale, lacontinuazione del rapporto sociale e, quale soluzione alternativa e di ripiego, il trasferimento delle azioni, nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo nel termine di 7 giorni, assicurando una valutazione minima di almeno CAD 3.109.368 per tali azioni.

L’op- zione “A”, che prevedeva la permanenza dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA], era,come detto, la principale.

L’opzione “B” era quella di uscita dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla qualetuttavia le parti indicarono soltanto una valutazione minima, lasciando alla succes- siva trattativa la definizione di tutti gli altri elementi essenziali dell’ac- cordo.

Secondo la ricorrente, nel MOU mancavano tanto l’espressa menzione di un obbligo d’acquisto (tale nonessendo l’impegno a garantire una valu- tazione minima), quanto l’indicazione di un prezzodeterminato (avendo previsto le parti soltanto un “valore minimo”), quanto infine lafissazione di un termine per l’adempimento.

Mancavano, in altre parole, tutti gli elementiessenziali di quella tipologia contrattuale – il contratto prelimi- nare di trasferimento diazioni – che il giudice canadese aveva , invece , ritenuto esistente e vincolante fra le parti.

In tale ottica, la ricorrente ha dedotto che il riconoscimento in Italia d i una sentenza che attribuisce efficacia vincolante ad un documento privo deiminimi requisiti di forma e contenuto per poter essere definito “con- tratto”, e che sulla basedi mere speculazioni finisce per condannare una parte, che tale obbligazione mai haassunto, ad acquistare quote socie- tarie per quasi 2,5 milioni di euro, si pone incontrasto con i principi es- senziali del nostro ordinamento.

Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 64 l. n. 218 del 1995, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione al mancatorilievo di una violazione dei principi di ordine pub- blico processuale.

Secondo la ricorrente, dalla lettura della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] che la Corte nordamericana ha dato un peso abnorme,non alle dichiarazioni di soggetti terzi, bensì a quelle degli stessi signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pervenendo ad un’interpretazione contra litteramdel MOU, proprio sulla base delle affermazioni delle stesse parti che quella lettura avevano interesse a propugnare.

Secondo la ricorrente, per superare il dato palese che il MOU nonconte- nevaalcun impegno di [OSCURATO:PERSONA] all’acquisto delle azioni di ICTC, il giudice canadese ha fatto ampio ricorso e affidamento alle dichiarazioni dei si- gnori [OSCURATO:PERSONA] eMhamunkar, addirittura privilegiandole rispetto a quelle di “veri” testimoni, ritenuti meno attendibili di loro .

A sostegno di tale argomento, la ricorrente ha riportato, a titolo esemplificativo, alcune brevi frasi estratte dalla decisione del giudice straniero.

La ricorrente ha dedotto che il continuo riferimento alle “testimonianze” dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], richiamate e poste a base della deci- sione pressoché su tutti i punti in discussione, eaddirittura il fatto che le loro dichiarazioni, ontologicamente “di parte”, siano state ritenute in di- versi casi più attendibili di quelle dei testimoni terzi portati dallaStart [OSCURATO:SOCIETA]. era un tratto distintivo della sentenza straniera, che aveva pregiu- dicato il diritto di difesa d ell a società, la quale si era vist a condannare , non in ragione delcontenuto del MOU, ma in forza della “credibilità” che la Corte nordamericana avevaritenuto di attribuire alle dichiarazioni della sua controparte.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applica- zione degli artt. 2932 c.c., oltre che degli artt. 12, 64 e 67 l. n. 218 del 1995, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., inrelazione alla rite- nuta eseguibilità in Italia del capo della decisione straniera relativo al pagamento del prezzo di acquisto, indipendentemente dal trasferimento della proprietàdelle azioni.

La ricorrente ha affermato che occorre tenere conto della indefettibile funzione garantita nel nostro ordinamento, per quanto attieneall’esecu- zione degli obblighi derivanti da un contratto preliminare, dall’istituto rac- chiuso nell’art. 2932 c.c., disegnato al fine di garantire il rispetto del si- nallagma contrattuale, che risulterebbealterato se venisse consentito di agire in via esecutiva in Italia per il pagamento del prezzo, indipendente- mente dallarealiz zazione dell’effetto traslativo del bene, cui il prezzo è indissolubilmente collegato sul piano causale da un nesso di stretta e in- scindibilecorrispettività.

In tale ottica, per la ricorrente, la decisione della Corte d’appello era er- rata,nella parte in cui aveva afferma to che il meccanismo previsto nell e statuizioni straniere del 16 / 12/2020 e del 22/02/2021 era ugualmente diretto a garantire, alla parte acquirente, tenuta a pagare il prezzo, la certezza di ottenere, in cambio, il trasferimento del bene acquistato, poi- ché la decisione del 16/12/2020 si limitava ad affermare che il MO U era un accordo vincolante e che obbligava [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ad acquistare e il [OSCURATO:PERSONA] avendere le azioni in questione, al prezzo indicato , mentre il successivo order after trial del 22 /0 2 / 2021, dichiaratamente emesso dal Giudicecanadese al fine di indicare la “procedura di esecuzione” della decisione del 16/11/2020, non realizzavaaffatto l’automatico effetto tra- slativodella proprietà del bene, che era, infatti, subordina to ad un suc- cessivo adempimento della partevenditrice, la quale, dopo aver ricevuto il prezzo, avrebbe dovuto consegnare all’avvocato di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. imo- duli ditrasferimento dei titoli.

La ricorrente ha evidenziato che l’[OSCURATO:PERSONA], nel ricorso depositato ai sensi dell’art. 67l. n. 218 del 1995, aveva espressamente dichiarato il proprio intendimento di agire in via esecutiva in Italia per il pagamento del prezzo di acquisto delle a zioni, anche se era pacifico che il trasferimento delle azioni non si era perfezionato, mentre si doveva tenere conto del fatto che, in applicazione dell’art. 12 l. n. 218 del 1995, la procedura esecutiva non poteva che soggiacere alla disciplina processuale italiana, con la con- seguenza che non poteva essere portato autonomamente ad esecuzione il capo della decisione relativo al prezzo di acquisto del bene, indipenden- temente dalla realizzazione dell’effetto traslativo, come previsto dall’art.2932 c.c.

In altri termini, secondo la ricorrente, nel nostro ordinamento, in siffatte ipotesi, non è consentito trasformare l’obbligazione di pagamento di prezzo in obbligazione pura, avulsa dal proprio fondamento causale rap- presentato dalnesso di corrispettività che lega il prezzo al trasferimento del dominio.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] potevano procedere all’ese- cuzione nelle formepreviste dal diritto canadese, secondo quanto stabi- lito nel provvedimento del 22/02/2021 .

Tuttavia, p er procedere in via esecutiva in Italia, non potevano esimersi dalrispettare le forme, le pro- cedure e i limiti strutturali propri del diritto italiano per l’esecuzione in forma specifica degli obblighi di concludere un contratto, stabiliti dall’art.2932 c.c.

Con il quarto motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di considerare che la pronunzia straniera non era per sé idonea a produrre effetti traslativi delle azioni, con la conseguenza che non con- teneva statuizioni suscettibili diesecuzione forzata di contenuto analogo a quelli che il Giudice italiano avrebbe emesso exart. 2932 c.c.

2. L a decisione impugnata ha riconosciuto l’efficacia esecutiva, ai sensi dell’art. 67 l. n. 218 del 1995, de ll’or dinanza pronunciata il 16/11/2020 dalla Corte Suprema della [OSCURATO:PERSONA] , la quale ha statuito comesegue: a) il Memorandum of Understanding in data 11 luglio 2015 è un accordo vincolante; b) il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] hanno diritto alla esecuzione in forma specifica delcontratto di cui al Memorandum of Understanding in data 11 luglio 2015; c) StartUp dovrà acquistare (i) le 7458 azioni di ICTC [OSCURATO:PERSONA]- tion detenutedal sig. [OSCURATO:PERSONA] per proprio conto e (ii) le 392 azioni di ICTC [OSCURATO:PERSONA] dal sig. [OSCURATO:PERSONA] a titolo fiduciario per il sig. [OSCURATO:PERSONA] per l'importo complessivodi $ 3.109.368,00 ; d) la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è respinta. [OSCURATO:PERSONA] straniero ha espressamente stabilito che le parti avevano facoltà di interloquire con lui,qualora non fossero state in grado di accor- darsi in merito alla modalità diattuazione della sua ordinanza.

Non essendo intervenuto tale accordo, su ricorso dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e nel contraddittorio con la StartUp, la Corte straniera ha, quindi, stabilito le modalità concrete per dare esecuzione all’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]e, con sentenza orale, pronunciata il 22 / 02 / 2021, ha sta- bilito quanto segue: a) La data di completamento dell'acquisto e della vendita delle azioni sarà il 1° marzo2021 ( “ C l osing Date ” ) ; b) Alla (o prima della) data di chiusura, [OSCURATO:PERSONA] pagherà il prezzo di acquisto di$ 3.109.368,00 dollari consegnando a McEwan [OSCURATO:PERSONA] LLP un bonifico bancario, un assegno bancario o un assegno fiduciario di un avvocato,pagabile a McEwan [OSCURATO:PERSONA] LLP, in trust; c) Al ricevimento del prezzo di acquisto in conformità con il paragrafo b), McEwanCooper Dennis LLP consegnerà ai consulenti di [OSCURATO:PERSONA] i moduli di procura per iltrasferimento delle azioni attualmente in loro possesso.

In data 15/12/2021 il Cancelliere ha rilasciato "Certificato di sen- tenza" con cuiha attestato che il 16 novembre 2020 , come ulte rio rmente integrato il 22 febbraio 2021, Nevi l [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto una sentenza passata in giudicato ed esecutiva (registrata il 19 aprile 2021) contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nell ’azione sopra menzionata , che aveva ordinato a quest’ultima società dipagare $ 3.109.368,00 in cambio di 7.850 a zioni di ICIC HoldingCorporation detenute da [OSCURATO:PERSONA]. 3.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 3.1.In ordine alla censura in questa sede riproposta, la Corte d’ap- pello ha statuito come segue: «4.1.

Sotto il primo profilo, va ricordato che in sede di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizio- nale estero ex art. 67 della L n. 218 del 199 5, la verifica della compati- bilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l'atto è destinato a produrre nel nostro or- dinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla cor- rettezza giuridica della soluzione adottata. essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento. (Cas- sazione SSUU sentenza n. 9006 del 31.03.2021; vedi anche sez. 1 ord. n. 39391 del 10.12.2021 in relazione alla sentenza del giudice americano che ha condannato la Repubblica Islamica dell'Iran, quale corresponsabile del fatto, al risarcimento dei danni subiti dai familiari delle vittime dell'at- tentato delle torri gemelle di [OSCURATO:PERSONA], in applicazione del "Foreign so- vereign immunities act'').

Non vi è pertanto alcuno spazio per la rivaluta- zione delle argomentazioni che hanno condotto il Giudice canadese a qua- lificare il MoU come contratto vincolante ed efficace tra le parti.» 3.2.La pronuncia si pone in linea con una consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ha evidenziato come l’art. 64 della l. n. 218 del 1995, che esclude il riconoscimento della sentenza straniera se le sue disposi- zioni "producono effetti contrari all'ordine pubblico", non lascia al giudice investito della verifica alcun margine di valutazione sul merito della deci- sione adottata, essendogli devoluto solo il controllo estrinseco dell'atto, limitato al decisum, cioè al contenuto precettivo della statuizione, sia pure ricostruita alla luce della parte espositiva della motivazione, e ciò in ra- gione della ratiosottesa a tale disciplina, volta a favorire la circolazione delle sentenze straniere che, all'opposto, sarebbe pregiudicata se il giu- dizio di riconoscimento assumesse i connotati di un riesame di merito (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8462 del 24/03/2023). 3.3.La ricorrente, pur richiamando tali principi, ha poi riproposto la propria tesi difensiva, contestando l’esito del giudizio che si è celebrato all’estero, rappresentando la non condivisione della decisione che ha at- tribuito carattere vincolante a quanto riportato nel Memorandum of Un- derstanding dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sulla scorta di deduzioni in fatto, che nep- pure ha confrontato con il tenore della decisione contestata.

La censura si sostanzia nella manifestazione di un dissenso rispetto all’esito della decisione assunta dal giudice straniero, in sé inammissibile, supportata, peraltro, da argomenti volti ad ottenere una diversa valuta- zione in fatto, chenon può essere richiesta in sede di legittimità. 4.Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 4.1.Occorre tenere presente che, con riferimento alla dedotta viola- zione del diritto di difesa, la Corte d’appello ha statuito come segue: «4.2.

Sotto il secondo profilo, connesso al primo in punto diritto, non può rav- visarsi alcuna violazione del diritto di difesa nel complesso e rigoroso ra- gionamento seguito dal Giudice canadese che ha esaminato tutte le te- stimonianze assunte valutandone perciascuna la minore o maggiore at- tendibilità; quindi, neppure può effettuarsi il controllo contenutistico del provvedimento sotto il profilo del giudizio in tema di valutazione delle prove.» Secondo la ricorrente, il giudice straniero ha violato il proprio diritto di difesa, perché ha fondato la decisione sulle mere allegazioni delle sue controparti, che ha ritenuto più attendibili dei testi escussi. 4.2.Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di riconosci- mento delle sentenzestraniere, la verifica del requisito di cui all'art. 64, lett. b), l. n. 218 del 1995 implica l'accertamento dell'avvenuto rispetto dei principifondamentali dell'ordinamento, anche relativi al procedimento formativodella decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processualestraniera posta a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma solo in quella che, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesionedel diritto di difesa rispetto all'intero pro- cesso, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblico proc essuale (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17519 del 03/09/2015; Cass., Sez. 1, Sen- tenza n. 3823 del 17/02/2010).

E' stato d'altronde chiarito che il concetto di ordinepubblico processuale è riferibile ai principi inviolabili posti a ga- ranzia del dirittodi agire e resistere in giudizio, non anche alle modalità con cui tali dirittisono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispe- cie, e ciò anche allastregua dell'orientamento della giurisprudenza unio- nale, secondo cui il dirittodi difesa non costituisce una prerogativa asso- luta, ma può soggiacere, entrocerti limiti, a restrizioni (cfr. Cass., Sez. 6-1, Sentenza n. 17299 del 12/07/2013; Cass., Sez. 1 , Sentenza n. 11021 del 09/05/2013; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25064 del 16/09/2021). 4.3.Nel caso di specie, la parte non ha riportato il tenore della deci- sione straniera, neppure nelle parti decisive, in modo tale da poter riem- pire di contenuto la doglianza formulata, limitandosi a trascriverebrevis- simi estratti della statuizione, che non consentono di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice straniero, così formulando un motivo generico e non autosufficiente, in violazionedell’art. 366, comma 1, n n. 4 e 6, c.p.c. 5.Il terzo motivo di ricorso è infondato. 5.1.La Corte d’appello ha statuito come segue: «

4.3. Infine, non si comprende come l'attribuzione di efficacia esecutiva alla sentenza cana- dese potrebbe raggirare il disposto dell'art. 2932 c.c. e, tanto meno, come il mancato eventuale rispetto di tale disciplina potrebbe essere ostativo al riconoscimento dei provvedimenti del Giudice canadese.

As- sume laparte che ‘La norma è strutturata in modo da garantire il rispetto del sinallagmacontrattuale e prevede, proprio per questo, che sia la sen- tenza a produrre direttamentel'effetto del contratto: nei contratti ad ef- fetti traslativi della proprietà, questo meccanismoassicura alla parte te- nuta a pagare il prezzo la certezza di ottenere in cambio iltrasf erimento del bene acquistato.

Ora, ove si attribuisse efficacia diretta ed esecutiva nelnostro ordinamento alla sentenza canadese oggetto di causa, il mec- canismo in questioneverrebbe aggirato e frustrato.’ In verità il predetto meccanismo è quello che già è stato assicurato avanti al Giudice cana- dese; si ricorda infatti che la Corte dopo aver accertato che ilMoU costi- tuiva accordo vincolante e che i ricorrenti avevano dirittoall'esecuzione in forma specifica, mentre la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . era respinta, aveva autorizzato specificamente leparti a rivolgersi al Giu- dice nel caso in cui non avessero potuto accordarsi su come attuare il suo ordine (paragrafo n. 308 dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]); ciò era avvenuto periniziativa dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in tale seconda fase pro- cessuale,la Corte argomentava che una sentenza di esecuzione in forma specifica in relazione aun contratto di compravendita di azioni, comporta necessariamente alcuni passi minimi che sono 1) una data specifica per il closing; 2) il pagamento del prezzo di acquisto; e 3) il tra s ferimento della proprietà, e, visto che le parti non si accordavano su questi trepro- fili, disponeva direttamente che la data specifica del closing dovevasta- bilirsi nel 1° marzo 2021; che il prezzo era di $ 3.109.368 da pagare prima ocomunque entro quella data mediante bonifico bancario o asse- gno bancario o assegno fiduciario e che, dopo tale pagamento, [OSCURATO:PERSONA] consegnasse i moduli di procura per il trasferimento delle azioni.

Peraltro, tali moduli erano già stati consegnati a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sicché l'unicoprofilo che risultava ineseguito (allora come ora) era il pagamento del prezzo; nella sentenza del 22.02.2021 si dà atto che in sede di di- scussione orale (con argomentazioni contraddittorie rispetto a quelle scritte) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.aveva eccepito la sua incapacità di pagare il prezzo solo per informare la Corte dellaragione della restituzione dei moduli di procura per il trasferimento delleazioni a suo favore.

Sicché non solo i provvedimenti del Giudice straniero hanno un contenutotale da garantire che al pagamento del prezzo consegua il trasferimento del bene acqui- stato, ma se tale effetto non si è ancora verificato non discende dalrifiuto alla consegna dei moduli per il trasferimento delle azioni (consegna non solo offerta formalmente ma anche già eseguita), ma al rifiuto categorico di [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . di pagare il prezzo … E ciò senza considerare che la disciplina (interna) di cui all'art. 2932 c.c. nonrisulta assurgere a princi- pio di ordine pubblico ai sensi dell'art. 64 lettera g) eche il provvedimento straniero (nel combinato disposto dei dispositivi dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della sentenza 22.02.2021) contiene capisuscettibili di ese- cuzione forzata di contenuto analogo a quello che il giudice italiano avrebbe emesso ai sensi della invocata norma.» 5.2.La ricorrente ha fondato la censura sulla ritenuta espressione di un principio di ordine pubblico, rinvenibile nell’articolo 2932 c.c., quale modalità di esecuzione dell’obbligo di concludere un contratto, con la con- seguenza che l’adempimento di tale obbligo deve avvenire nelle modalità previste dall’articolo appena richiamato, mente le statuizioni straniere non possono essere equiparate a tale meccanismo, dal momento che con- sentono di agire per il pagamento del prezzo a prescindere dal trasferi- mento.

A supporto di tale costruzione, la parte ha dedotto che il disposto dell’art. 12 l. n. 218 del 1995, proprio in materia di diritto internazionale privato, stabilisce che il processo civile (nella specie, il giudizio avente ad oggetto di esecuzione dell’obbligo di contrarre)è regolato dalla legge ita- lianae, dunque, il modo per procedere all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarredeve essere attuato nelle forme previste dall’art.2932 c.c. 5.3.Si deve , tuttavia, tenere presente che la disposizione dell’art.2932 c.c. prevede quanto segue: «1.

Se colui che è obbligato a conclu- dere un contratto non adempie l'obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che pro- duca gli effetti del contratto non concluso.

Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determi- nata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la presta- zione non sia ancora esigibile.» La stessa norma esclude che il ricorso ad azioni per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre, prevista dall’articolo appena ri- portato, sia l’unica strada esperibile dal soggetto interessato, poiché la disposizione prevede una facoltà di agire in tal senso, sempre che sia possibile e non sia escluso dal titolo.

Com’è noto, l’azione in esame è un’azione costitutiva, in quanto con- notata dal fatto che, in essa, l'accertamento compiuto produce senz'altro quella modificazione giuridica senza bisogno di ricorrere all'esecuzione (cfr. tra le tante, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 12680 del 09/05/2024; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8164 del 22/03/2023), sicché anche il riferi- mento alla necessità di seguire la procedura prevista dall’art. 2932 c.c., in applicazione dell’art. 12 n. 218 del 1995 non è conferente.

In una controversia non proprio identica a quella in esame, q uesta Corte ha già affermato che non è contraria all'ordine pubblico la sentenza straniera che consegua un risultato equivalente a quello previsto dal no- stro ordinamento, affermando, in particolare, che non può ritenersi con- traria all'ordine pubblico la fattispecie prevista dall'ordinamento degli [OSCURATO:PERSONA] d'America, realizzata attraverso una pluralità di atti (sentenza dichiarativa dell'obbligo di concludere il contratto, provvedimento di no- mina del "commissioner", atto di trasferimento della proprietà),che con- seguano un risultato - il trasferimento della proprietà - equivalente a quello previsto dagli art. 2908 e 2932 c.c. italiano (Cass., Sez. 1, Sen- tenza n. 2363 del 15/05/1978).

Anche nel caso di specie, come evidenziato dal giudice di merito, il trasferimento della proprietà, come pure il pagamento del prezzo, sono stati assicurati dagli ordini impartiti dal giudice straniero, costituenti ob- blighi suscettibili comunque di essere azionati coattivamente. 6.Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. 6.1.Com’è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. consente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

«per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discus- sione tra le parti».

La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato oggetto di discussione tra le parti, da intendersi come un vero e proprio fatto storico, come un accadimento naturalistico (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/ 2018; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022).

Può trattarsi di un fatto principale exart. 2697 c.c. (un fatto costitu- tivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché sia controverso e decisivo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/ 2016), nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della moti- vazione, vizia la decisione perché ha determinato l’esito del giudizio.

La decisività presuppone, dunque, un giudizio prognostico rigoroso sulla incidenza del fatto omesso nella complessiva valutazione del giu- dice.

Non integrano, invece, fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. le mere argomentazioni o le de- duzioni difensive (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 2, Sen- tenza n. 14802 del 14/06/2017), né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).

Per gli stessi motivi, non costituisce omesso esame, nei termini ap- pena indicati, la mancata valutazione di domande o di eccezioni, ovvero dei motivi di appello (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022).

Il vizio attiene solo alle questioni difatto, non anche alle questioni di diritto, il cui omesso esame non può mai dar luogo alla cassazione della sentenzain virtù di tale censura. 6.2.In tale ottica, risulta evidente che la parte non ha veicolato con la censura formulata un vizio riconducibile al disposto dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., criticando la ritenuta mancata valutazione di alcuni effetti giuridici delle pronunce straniere e non l’omesso esame di fatti, intesi nel senso appena chiarito.

La doglianza, peraltro, si risolve nella prospettazione di una valuta- zione in diritto, operata dalla Corte d’appello, non condivisa dalla parte, e già oggetto di esame con lo scrutinio del precedente motivo. 7.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

8. La statuizione sulle spese segue la soccombenza.

9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

P.Q.M La Corte rigettail ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dal con- troricorrente, che liquida in € 6.000,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 19081/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rap- presentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] mando Moncalvo, in virtù di procura specialein atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale trustee di [OSCURATO:PERSONA], rap- presentato e difesodall’avv . [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso l ’ordinanza del la Corte d’appello di Torino, pubblicata il 10/06/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 0 6 / 0 2 /202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Torino con l’ordinanza indicata in epigrafe, ac- certava e dichiara va che la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]- lumbia del [OSCURATO:DATA_NASCITA] come integrata dalla decisione del 22/02/2021, passata in giudicato, esecutiva e registrata il19 / 04 / 2021, resa nel pro- cedimento [OSCURATO:PERSONA] c/[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., 2020 BCSC 1730 (n. S-166959), pos- sedevai requisiti per il riconoscimento di cui all'art. 64 l. n. 218 del 1995 , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, comma 1, l. n. 218 del 1995 (dichiarando non luogo a provvedere sull'istanza di sequestro conserva- tivoinaudita altera parte). Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidato a quattromotivi di ricorso. L’intimatosi è difeso con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa appli- cazione dell’art. 64 l. n. 218 del 1995, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione al mancatorilievo di una violazione dei principi di ordine pubblico sostanziale. La ricorrente ha, in particolare, dedotto che il giudice straniero ha rico- nosciuto efficacia vincolante fra le parti ad un Memorandum of Under- standing (di seguito, MOU) che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] avevano sotto- scritto in data 11/07/2015, condannando conseguentemente la società ad acquistare le azioni di ICTC,che di tale MOU erano oggetto , e a pa- garne ilrelativo prezzo. Tuttavia, secondo la parte, era sufficiente leggere il MOU per avvedersi di come lo stesso non avesseaffatto quell’efficacia vincolante e quel valore di contratto impegnativo che la cortecanadese avevaritenuto di attribuirgli, tant’è che l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva prodotto nel presente procedimento tale documento, onde evitare che i Giudiciitaliani si avvedessero del fatto che esso non eraaffatto un “contratto di diritto canadesestipulato in Canada”, ma piuttosto un semplice memorandum, scambiato via whatsappda soggetti italiani e indiani, privo di ogni requi- sito e valore contrattuale. Con il suddetto MOU, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. “prometteva di offrire” ai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che insieme a d essa erano soci della ICTC, due opzioni. In via principale, lacontinuazione del rapporto sociale e, quale soluzione alternativa e di ripiego, il trasferimento delle azioni, nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo nel termine di 7 giorni, assicurando una valutazione minima di almeno CAD 3.109.368 per tali azioni. L’op- zione “A”, che prevedeva la permanenza dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA], era,come detto, la principale. L’opzione “B” era quella di uscita dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla qualetuttavia le parti indicarono soltanto una valutazione minima, lasciando alla succes- siva trattativa la definizione di tutti gli altri elementi essenziali dell’ac- cordo. Secondo la ricorrente, nel MOU mancavano tanto l’espressa menzione di un obbligo d’acquisto (tale nonessendo l’impegno a garantire una valu- tazione minima), quanto l’indicazione di un prezzodeterminato (avendo previsto le parti soltanto un “valore minimo”), quanto infine lafissazione di un termine per l’adempimento. Mancavano, in altre parole, tutti gli elementiessenziali di quella tipologia contrattuale – il contratto prelimi- nare di trasferimento diazioni – che il giudice canadese aveva , invece , ritenuto esistente e vincolante fra le parti. In tale ottica, la ricorrente ha dedotto che il riconoscimento in Italia d i una sentenza che attribuisce efficacia vincolante ad un documento privo deiminimi requisiti di forma e contenuto per poter essere definito “con- tratto”, e che sulla basedi mere speculazioni finisce per condannare una parte, che tale obbligazione mai haassunto, ad acquistare quote socie- tarie per quasi 2,5 milioni di euro, si pone incontrasto con i principi es- senziali del nostro ordinamento. Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 64 l. n. 218 del 1995, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione al mancatorilievo di una violazione dei principi di ordine pub- blico processuale. Secondo la ricorrente, dalla lettura della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] che la Corte nordamericana ha dato un peso abnorme,non alle dichiarazioni di soggetti terzi, bensì a quelle degli stessi signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pervenendo ad un’interpretazione contra litteramdel MOU, proprio sulla base delle affermazioni delle stesse parti che quella lettura avevano interesse a propugnare. Secondo la ricorrente, per superare il dato palese che il MOU nonconte- nevaalcun impegno di [OSCURATO:PERSONA] all’acquisto delle azioni di ICTC, il giudice canadese ha fatto ampio ricorso e affidamento alle dichiarazioni dei si- gnori [OSCURATO:PERSONA] eMhamunkar, addirittura privilegiandole rispetto a quelle di “veri” testimoni, ritenuti meno attendibili di loro . A sostegno di tale argomento, la ricorrente ha riportato, a titolo esemplificativo, alcune brevi frasi estratte dalla decisione del giudice straniero. La ricorrente ha dedotto che il continuo riferimento alle “testimonianze” dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], richiamate e poste a base della deci- sione pressoché su tutti i punti in discussione, eaddirittura il fatto che le loro dichiarazioni, ontologicamente “di parte”, siano state ritenute in di- versi casi più attendibili di quelle dei testimoni terzi portati dallaStart [OSCURATO:SOCIETA]. era un tratto distintivo della sentenza straniera, che aveva pregiu- dicato il diritto di difesa d ell a società, la quale si era vist a condannare , non in ragione delcontenuto del MOU, ma in forza della “credibilità” che la Corte nordamericana avevaritenuto di attribuire alle dichiarazioni della sua controparte. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applica- zione degli artt. 2932 c.c., oltre che degli artt. 12, 64 e 67 l. n. 218 del 1995, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., inrelazione alla rite- nuta eseguibilità in Italia del capo della decisione straniera relativo al pagamento del prezzo di acquisto, indipendentemente dal trasferimento della proprietàdelle azioni. La ricorrente ha affermato che occorre tenere conto della indefettibile funzione garantita nel nostro ordinamento, per quanto attieneall’esecu- zione degli obblighi derivanti da un contratto preliminare, dall’istituto rac- chiuso nell’art. 2932 c.c., disegnato al fine di garantire il rispetto del si- nallagma contrattuale, che risulterebbealterato se venisse consentito di agire in via esecutiva in Italia per il pagamento del prezzo, indipendente- mente dallarealiz zazione dell’effetto traslativo del bene, cui il prezzo è indissolubilmente collegato sul piano causale da un nesso di stretta e in- scindibilecorrispettività. In tale ottica, per la ricorrente, la decisione della Corte d’appello era er- rata,nella parte in cui aveva afferma to che il meccanismo previsto nell e statuizioni straniere del 16 / 12/2020 e del 22/02/2021 era ugualmente diretto a garantire, alla parte acquirente, tenuta a pagare il prezzo, la certezza di ottenere, in cambio, il trasferimento del bene acquistato, poi- ché la decisione del 16/12/2020 si limitava ad affermare che il MO U era un accordo vincolante e che obbligava [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ad acquistare e il [OSCURATO:PERSONA] avendere le azioni in questione, al prezzo indicato , mentre il successivo order after trial del 22 /0 2 / 2021, dichiaratamente emesso dal Giudicecanadese al fine di indicare la “procedura di esecuzione” della decisione del 16/11/2020, non realizzavaaffatto l’automatico effetto tra- slativodella proprietà del bene, che era, infatti, subordina to ad un suc- cessivo adempimento della partevenditrice, la quale, dopo aver ricevuto il prezzo, avrebbe dovuto consegnare all’avvocato di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. imo- duli ditrasferimento dei titoli. La ricorrente ha evidenziato che l’[OSCURATO:PERSONA], nel ricorso depositato ai sensi dell’art. 67l. n. 218 del 1995, aveva espressamente dichiarato il proprio intendimento di agire in via esecutiva in Italia per il pagamento del prezzo di acquisto delle a zioni, anche se era pacifico che il trasferimento delle azioni non si era perfezionato, mentre si doveva tenere conto del fatto che, in applicazione dell’art. 12 l. n. 218 del 1995, la procedura esecutiva non poteva che soggiacere alla disciplina processuale italiana, con la con- seguenza che non poteva essere portato autonomamente ad esecuzione il capo della decisione relativo al prezzo di acquisto del bene, indipenden- temente dalla realizzazione dell’effetto traslativo, come previsto dall’art.2932 c.c. In altri termini, secondo la ricorrente, nel nostro ordinamento, in siffatte ipotesi, non è consentito trasformare l’obbligazione di pagamento di prezzo in obbligazione pura, avulsa dal proprio fondamento causale rap- presentato dalnesso di corrispettività che lega il prezzo al trasferimento del dominio.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] potevano procedere all’ese- cuzione nelle formepreviste dal diritto canadese, secondo quanto stabi- lito nel provvedimento del 22/02/2021 . Tuttavia, p er procedere in via esecutiva in Italia, non potevano esimersi dalrispettare le forme, le pro- cedure e i limiti strutturali propri del diritto italiano per l’esecuzione in forma specifica degli obblighi di concludere un contratto, stabiliti dall’art.2932 c.c. Con il quarto motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di considerare che la pronunzia straniera non era per sé idonea a produrre effetti traslativi delle azioni, con la conseguenza che non con- teneva statuizioni suscettibili diesecuzione forzata di contenuto analogo a quelli che il Giudice italiano avrebbe emesso exart. 2932 c.c. 2. L a decisione impugnata ha riconosciuto l’efficacia esecutiva, ai sensi dell’art. 67 l. n. 218 del 1995, de ll’or dinanza pronunciata il 16/11/2020 dalla Corte Suprema della [OSCURATO:PERSONA] , la quale ha statuito comesegue: a) il Memorandum of Understanding in data 11 luglio 2015 è un accordo vincolante; b) il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] hanno diritto alla esecuzione in forma specifica delcontratto di cui al Memorandum of Understanding in data 11 luglio 2015; c) StartUp dovrà acquistare (i) le 7458 azioni di ICTC [OSCURATO:PERSONA]- tion detenutedal sig. [OSCURATO:PERSONA] per proprio conto e (ii) le 392 azioni di ICTC [OSCURATO:PERSONA] dal sig. [OSCURATO:PERSONA] a titolo fiduciario per il sig. [OSCURATO:PERSONA] per l'importo complessivodi $ 3.109.368,00 ; d) la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è respinta. [OSCURATO:PERSONA] straniero ha espressamente stabilito che le parti avevano facoltà di interloquire con lui,qualora non fossero state in grado di accor- darsi in merito alla modalità diattuazione della sua ordinanza. Non essendo intervenuto tale accordo, su ricorso dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e nel contraddittorio con la StartUp, la Corte straniera ha, quindi, stabilito le modalità concrete per dare esecuzione all’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]e, con sentenza orale, pronunciata il 22 / 02 / 2021, ha sta- bilito quanto segue: a) La data di completamento dell'acquisto e della vendita delle azioni sarà il 1° marzo2021 ( “ C l osing Date ” ) ; b) Alla (o prima della) data di chiusura, [OSCURATO:PERSONA] pagherà il prezzo di acquisto di$ 3.109.368,00 dollari consegnando a McEwan [OSCURATO:PERSONA] LLP un bonifico bancario, un assegno bancario o un assegno fiduciario di un avvocato,pagabile a McEwan [OSCURATO:PERSONA] LLP, in trust; c) Al ricevimento del prezzo di acquisto in conformità con il paragrafo b), McEwanCooper Dennis LLP consegnerà ai consulenti di [OSCURATO:PERSONA] i moduli di procura per iltrasferimento delle azioni attualmente in loro possesso. In data 15/12/2021 il Cancelliere ha rilasciato "Certificato di sen- tenza" con cuiha attestato che il 16 novembre 2020 , come ulte rio rmente integrato il 22 febbraio 2021, Nevi l [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto una sentenza passata in giudicato ed esecutiva (registrata il 19 aprile 2021) contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nell ’azione sopra menzionata , che aveva ordinato a quest’ultima società dipagare $ 3.109.368,00 in cambio di 7.850 a zioni di ICIC HoldingCorporation detenute da [OSCURATO:PERSONA]. 3.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 3.1.In ordine alla censura in questa sede riproposta, la Corte d’ap- pello ha statuito come segue: «4.1. Sotto il primo profilo, va ricordato che in sede di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizio- nale estero ex art. 67 della L n. 218 del 199 5, la verifica della compati- bilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l'atto è destinato a produrre nel nostro or- dinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla cor- rettezza giuridica della soluzione adottata. essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento. (Cas- sazione SSUU sentenza n. 9006 del 31.03.2021; vedi anche sez. 1 ord. n. 39391 del 10.12.2021 in relazione alla sentenza del giudice americano che ha condannato la Repubblica Islamica dell'Iran, quale corresponsabile del fatto, al risarcimento dei danni subiti dai familiari delle vittime dell'at- tentato delle torri gemelle di [OSCURATO:PERSONA], in applicazione del "Foreign so- vereign immunities act''). Non vi è pertanto alcuno spazio per la rivaluta- zione delle argomentazioni che hanno condotto il Giudice canadese a qua- lificare il MoU come contratto vincolante ed efficace tra le parti.» 3.2.La pronuncia si pone in linea con una consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ha evidenziato come l’art. 64 della l. n. 218 del 1995, che esclude il riconoscimento della sentenza straniera se le sue disposi- zioni "producono effetti contrari all'ordine pubblico", non lascia al giudice investito della verifica alcun margine di valutazione sul merito della deci- sione adottata, essendogli devoluto solo il controllo estrinseco dell'atto, limitato al decisum, cioè al contenuto precettivo della statuizione, sia pure ricostruita alla luce della parte espositiva della motivazione, e ciò in ra- gione della ratiosottesa a tale disciplina, volta a favorire la circolazione delle sentenze straniere che, all'opposto, sarebbe pregiudicata se il giu- dizio di riconoscimento assumesse i connotati di un riesame di merito (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8462 del 24/03/2023). 3.3.La ricorrente, pur richiamando tali principi, ha poi riproposto la propria tesi difensiva, contestando l’esito del giudizio che si è celebrato all’estero, rappresentando la non condivisione della decisione che ha at- tribuito carattere vincolante a quanto riportato nel Memorandum of Un- derstanding dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sulla scorta di deduzioni in fatto, che nep- pure ha confrontato con il tenore della decisione contestata. La censura si sostanzia nella manifestazione di un dissenso rispetto all’esito della decisione assunta dal giudice straniero, in sé inammissibile, supportata, peraltro, da argomenti volti ad ottenere una diversa valuta- zione in fatto, chenon può essere richiesta in sede di legittimità. 4.Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 4.1.Occorre tenere presente che, con riferimento alla dedotta viola- zione del diritto di difesa, la Corte d’appello ha statuito come segue: «4.2. Sotto il secondo profilo, connesso al primo in punto diritto, non può rav- visarsi alcuna violazione del diritto di difesa nel complesso e rigoroso ra- gionamento seguito dal Giudice canadese che ha esaminato tutte le te- stimonianze assunte valutandone perciascuna la minore o maggiore at- tendibilità; quindi, neppure può effettuarsi il controllo contenutistico del provvedimento sotto il profilo del giudizio in tema di valutazione delle prove.» Secondo la ricorrente, il giudice straniero ha violato il proprio diritto di difesa, perché ha fondato la decisione sulle mere allegazioni delle sue controparti, che ha ritenuto più attendibili dei testi escussi. 4.2.Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di riconosci- mento delle sentenzestraniere, la verifica del requisito di cui all'art. 64, lett. b), l. n. 218 del 1995 implica l'accertamento dell'avvenuto rispetto dei principifondamentali dell'ordinamento, anche relativi al procedimento formativodella decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processualestraniera posta a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma solo in quella che, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesionedel diritto di difesa rispetto all'intero pro- cesso, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblico proc essuale (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17519 del 03/09/2015; Cass., Sez. 1, Sen- tenza n. 3823 del 17/02/2010). E' stato d'altronde chiarito che il concetto di ordinepubblico processuale è riferibile ai principi inviolabili posti a ga- ranzia del dirittodi agire e resistere in giudizio, non anche alle modalità con cui tali dirittisono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispe- cie, e ciò anche allastregua dell'orientamento della giurisprudenza unio- nale, secondo cui il dirittodi difesa non costituisce una prerogativa asso- luta, ma può soggiacere, entrocerti limiti, a restrizioni (cfr. Cass., Sez. 6-1, Sentenza n. 17299 del 12/07/2013; Cass., Sez. 1 , Sentenza n. 11021 del 09/05/2013; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25064 del 16/09/2021). 4.3.Nel caso di specie, la parte non ha riportato il tenore della deci- sione straniera, neppure nelle parti decisive, in modo tale da poter riem- pire di contenuto la doglianza formulata, limitandosi a trascriverebrevis- simi estratti della statuizione, che non consentono di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice straniero, così formulando un motivo generico e non autosufficiente, in violazionedell’art. 366, comma 1, n n. 4 e 6, c.p.c. 5.Il terzo motivo di ricorso è infondato. 5.1.La Corte d’appello ha statuito come segue: « 4.3. Infine, non si comprende come l'attribuzione di efficacia esecutiva alla sentenza cana- dese potrebbe raggirare il disposto dell'art. 2932 c.c. e, tanto meno, come il mancato eventuale rispetto di tale disciplina potrebbe essere ostativo al riconoscimento dei provvedimenti del Giudice canadese. As- sume laparte che ‘La norma è strutturata in modo da garantire il rispetto del sinallagmacontrattuale e prevede, proprio per questo, che sia la sen- tenza a produrre direttamentel'effetto del contratto: nei contratti ad ef- fetti traslativi della proprietà, questo meccanismoassicura alla parte te- nuta a pagare il prezzo la certezza di ottenere in cambio iltrasf erimento del bene acquistato. Ora, ove si attribuisse efficacia diretta ed esecutiva nelnostro ordinamento alla sentenza canadese oggetto di causa, il mec- canismo in questioneverrebbe aggirato e frustrato.’ In verità il predetto meccanismo è quello che già è stato assicurato avanti al Giudice cana- dese; si ricorda infatti che la Corte dopo aver accertato che ilMoU costi- tuiva accordo vincolante e che i ricorrenti avevano dirittoall'esecuzione in forma specifica, mentre la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . era respinta, aveva autorizzato specificamente leparti a rivolgersi al Giu- dice nel caso in cui non avessero potuto accordarsi su come attuare il suo ordine (paragrafo n. 308 dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]); ciò era avvenuto periniziativa dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in tale seconda fase pro- cessuale,la Corte argomentava che una sentenza di esecuzione in forma specifica in relazione aun contratto di compravendita di azioni, comporta necessariamente alcuni passi minimi che sono 1) una data specifica per il closing; 2) il pagamento del prezzo di acquisto; e 3) il tra s ferimento della proprietà, e, visto che le parti non si accordavano su questi trepro- fili, disponeva direttamente che la data specifica del closing dovevasta- bilirsi nel 1° marzo 2021; che il prezzo era di $ 3.109.368 da pagare prima ocomunque entro quella data mediante bonifico bancario o asse- gno bancario o assegno fiduciario e che, dopo tale pagamento, [OSCURATO:PERSONA] consegnasse i moduli di procura per il trasferimento delle azioni. Peraltro, tali moduli erano già stati consegnati a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sicché l'unicoprofilo che risultava ineseguito (allora come ora) era il pagamento del prezzo; nella sentenza del 22.02.2021 si dà atto che in sede di di- scussione orale (con argomentazioni contraddittorie rispetto a quelle scritte) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.aveva eccepito la sua incapacità di pagare il prezzo solo per informare la Corte dellaragione della restituzione dei moduli di procura per il trasferimento delleazioni a suo favore. Sicché non solo i provvedimenti del Giudice straniero hanno un contenutotale da garantire che al pagamento del prezzo consegua il trasferimento del bene acqui- stato, ma se tale effetto non si è ancora verificato non discende dalrifiuto alla consegna dei moduli per il trasferimento delle azioni (consegna non solo offerta formalmente ma anche già eseguita), ma al rifiuto categorico di [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . di pagare il prezzo … E ciò senza considerare che la disciplina (interna) di cui all'art. 2932 c.c. nonrisulta assurgere a princi- pio di ordine pubblico ai sensi dell'art. 64 lettera g) eche il provvedimento straniero (nel combinato disposto dei dispositivi dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della sentenza 22.02.2021) contiene capisuscettibili di ese- cuzione forzata di contenuto analogo a quello che il giudice italiano avrebbe emesso ai sensi della invocata norma.» 5.2.La ricorrente ha fondato la censura sulla ritenuta espressione di un principio di ordine pubblico, rinvenibile nell’articolo 2932 c.c., quale modalità di esecuzione dell’obbligo di concludere un contratto, con la con- seguenza che l’adempimento di tale obbligo deve avvenire nelle modalità previste dall’articolo appena richiamato, mente le statuizioni straniere non possono essere equiparate a tale meccanismo, dal momento che con- sentono di agire per il pagamento del prezzo a prescindere dal trasferi- mento. A supporto di tale costruzione, la parte ha dedotto che il disposto dell’art. 12 l. n. 218 del 1995, proprio in materia di diritto internazionale privato, stabilisce che il processo civile (nella specie, il giudizio avente ad oggetto di esecuzione dell’obbligo di contrarre)è regolato dalla legge ita- lianae, dunque, il modo per procedere all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarredeve essere attuato nelle forme previste dall’art.2932 c.c. 5.3.Si deve , tuttavia, tenere presente che la disposizione dell’art.2932 c.c. prevede quanto segue: «1. Se colui che è obbligato a conclu- dere un contratto non adempie l'obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che pro- duca gli effetti del contratto non concluso. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determi- nata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la presta- zione non sia ancora esigibile.» La stessa norma esclude che il ricorso ad azioni per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre, prevista dall’articolo appena ri- portato, sia l’unica strada esperibile dal soggetto interessato, poiché la disposizione prevede una facoltà di agire in tal senso, sempre che sia possibile e non sia escluso dal titolo. Com’è noto, l’azione in esame è un’azione costitutiva, in quanto con- notata dal fatto che, in essa, l'accertamento compiuto produce senz'altro quella modificazione giuridica senza bisogno di ricorrere all'esecuzione (cfr. tra le tante, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 12680 del 09/05/2024; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8164 del 22/03/2023), sicché anche il riferi- mento alla necessità di seguire la procedura prevista dall’art. 2932 c.c., in applicazione dell’art. 12 n. 218 del 1995 non è conferente. In una controversia non proprio identica a quella in esame, q uesta Corte ha già affermato che non è contraria all'ordine pubblico la sentenza straniera che consegua un risultato equivalente a quello previsto dal no- stro ordinamento, affermando, in particolare, che non può ritenersi con- traria all'ordine pubblico la fattispecie prevista dall'ordinamento degli [OSCURATO:PERSONA] d'America, realizzata attraverso una pluralità di atti (sentenza dichiarativa dell'obbligo di concludere il contratto, provvedimento di no- mina del "commissioner", atto di trasferimento della proprietà),che con- seguano un risultato - il trasferimento della proprietà - equivalente a quello previsto dagli art. 2908 e 2932 c.c. italiano (Cass., Sez. 1, Sen- tenza n. 2363 del 15/05/1978). Anche nel caso di specie, come evidenziato dal giudice di merito, il trasferimento della proprietà, come pure il pagamento del prezzo, sono stati assicurati dagli ordini impartiti dal giudice straniero, costituenti ob- blighi suscettibili comunque di essere azionati coattivamente. 6.Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. 6.1.Com’è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. consente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discus- sione tra le parti». La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato oggetto di discussione tra le parti, da intendersi come un vero e proprio fatto storico, come un accadimento naturalistico (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/ 2018; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022). Può trattarsi di un fatto principale exart. 2697 c.c. (un fatto costitu- tivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché sia controverso e decisivo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/ 2016), nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della moti- vazione, vizia la decisione perché ha determinato l’esito del giudizio. La decisività presuppone, dunque, un giudizio prognostico rigoroso sulla incidenza del fatto omesso nella complessiva valutazione del giu- dice. Non integrano, invece, fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. le mere argomentazioni o le de- duzioni difensive (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 2, Sen- tenza n. 14802 del 14/06/2017), né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018). Per gli stessi motivi, non costituisce omesso esame, nei termini ap- pena indicati, la mancata valutazione di domande o di eccezioni, ovvero dei motivi di appello (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022). Il vizio attiene solo alle questioni difatto, non anche alle questioni di diritto, il cui omesso esame non può mai dar luogo alla cassazione della sentenzain virtù di tale censura. 6.2.In tale ottica, risulta evidente che la parte non ha veicolato con la censura formulata un vizio riconducibile al disposto dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., criticando la ritenuta mancata valutazione di alcuni effetti giuridici delle pronunce straniere e non l’omesso esame di fatti, intesi nel senso appena chiarito. La doglianza, peraltro, si risolve nella prospettazione di una valuta- zione in diritto, operata dalla Corte d’appello, non condivisa dalla parte, e già oggetto di esame con lo scrutinio del precedente motivo. 7.In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 8. La statuizione sulle spese segue la soccombenza. 9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigettail ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dal con- troricorrente, che liquida in € 6.000,00
Sentenza Cassazione n. 22153/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris