CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 47645/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che, richiamandosi a precedente requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato il decreto del 28/12/2021 con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale medesimo, in accoglimento della richiesta del Procuratore Europeo delegato, aveva disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta della somma di euro 157.140,00 a carico di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quale profitto diretto del reato di cui all'art. 316 bis cod. pen. e dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24 commi 1 e 3 d. Igs. n. 231 del 2001, ovvero della confisca per equivalente dei beni rientranti nelle rispettive disponibilità. Secondo l'ipotesi accusatoria l'Azzarà, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., beneficiaria del finanziamento di euro 157.140,00 (di cui 117.855,00 di origine comunitaria ed euro 39.285 di origine nazionale) erogato dalla Regione Calabria nell'ambito del P.O.R. Calabria [OSCURATO:PERSONA] 2017/2020 Asse III - Azione 3.3.4., aveva distratto il bene finanziato, ovvero l'imbarcazione da diporto Oceanis 45 denominata "Mizzica", dalla finalità pubblica di rafforzamento e qualificazione dei servizi turistici offerti dalla Regione Calabria, utilizzando detta imbarcazione in porti ubicati nella Regione Sicilia. In ragione di tale condotta dell'organo apicale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ritenuta posta in essere nell'interesse e ad esclusivo vantaggio di questa, che lucrava risparmi di spesa derivanti dalla mancata corresponsione del corrispettivo dovuto per l'acquisto dell'imbarcazione, poi distolto dalla finalità pubblicistica, inoltre, era contestato alla società l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 24 commi 1 e 3 d. Igs. n. 231 del 2001. 2. L'ordinanza di cui si tratta è stata emessa in sede di rinvio disposto dalla sesta sezione penale di questa Corte di Cassazione con sentenza n. 32828 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale veniva annullato il primo provvedimento del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva confermato il decreto di sequestro. Con tale pronuncia si è inteso dare continuità all'orientamento interpretativo già espresso da sez.6 n. 19851 del 6/5/2022 in ordine al momento consunnativo del delitto di cui all'art. 316 cod. pen., secondo cui, pur essendo rilevante il termine fissato con l'atto di erogazione del finanziamento, l'individuazione del tempo dell'omessa destinazione di questo può tuttavia dipendere da una pluralità di fattori, relativi alle condizioni contrattuali ed alla tipologia dei finanziamenti, che rendono imprescindibile il confronto dell'interprete con le specifiche situazioni concrete. La sentenza rescindente, pertanto, aveva invitato il giudice del rinvio a verificare se alla data dell'accertamento si fosse già perfezionato il reato presupposto - e, conseguentemente, l'illecito amministrativo contestato alla società - tenendo conto sia della specifica disciplina dei termini di realizzazione dei progetti finanziati contenuta nell'Avviso Pubblico e del rapporto tra tale disciplina e il contenuto dell'atto di adesione e obbligo sottoscritto dall'Azzarà, sia dell'incidenza della parziale realizzazione del progetto finanziato attraverso l'acquisto dell'imbarcazione, ai fini della realizzazione dell'interesse pubblico perseguito e della quantificazione del profitto di reato.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione: Violazione di legge, mancanza, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi di cui all'art.316 bis cod. pen. 3.2. Violazione di legge, mancanza, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'ente ex d.lgs.231/2001, nonchè violazione di legge, con riferimento all'art.316 bis cod. pen. Si. Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è infondato. 4.1. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692), sicché debbono ritenersi inammissibili le censure del ricorrente in ordine ad asseriti vizi di illogicità o contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. 4.2. Destituite di fondamento, invece, sono le censure volte a prospettare asserite violazioni di legge, atteso che l'ordinanza impugnata si è conformata alle indicazioni della sentenza rescindente, in quanto, nel riconoscere la sussistenza del fumus in relazione al delitto di cui all'art.316 bis cod. pen. ascritto all'Azzarà ed alla connessa fattispecie di responsabilità amministrativa da reato contestata alla società, ha verificato che l'Atto di adesione ed obbligo - avente natura negoziale e come tale immediatamente vincolante - è stato sottoscritto il 12/12/2018 e, al punto 20), prevedeva l'obbligo di destinare i beni oggetto dell'agevolazione esclusivamente allo svolgimento dell'attività imprenditoriale oggetto di finanziamento, dal quale non doveva essere distolta "neppure temporaneamente": nel caso di specie l'impresa doveva mantenere "la disponibilità del bene nelle destinazione turistica regionale dove ha sede la propria unità operativa". L'ordinanza ha chiarito che, invece, appare documentata una distrazione del bene dall'attività finanziata, e che, peraltro, si tratta di distrazione tutt'altro che temporanea, giacché nell'anno 2019 risultano stipulati sedici contratti di locazione che prevedevano la consegna e riconsegna del natante nel porto di Portorosa-Furnari (prov. Messina), ed i conduttori dell'imbarcazione, nel rendere s.i.t., hanno riferito di non aver ricevuto indicazioni sull'itinerario da seguire e di aver scelto per questo le isole Eolie. Le locazioni dell'imbarcazione nel territorio siciliano sono proseguite sino al 2020 quando -all'il dicembre 2019- la [OSCURATO:PERSONA] aveva già percepito due rate del contributo per complessivi euro 141.426, pari al 90% del totale stanziato. In contrasto con tali elementi, invece, alla data del 20/9/2019, nella richiesta di • erogazione .della seconda parte dell'agevolazione a titolo di stato di avanzamento dei lavori, l'Azzarà aveva reso autodichiarazione secondo cui "le spese sono state sostenute unicamente per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali ed immateriali e di servizi e consulenze inerenti alla realizzazione del programma di investimento agevolato". L'ordinanza impugnata ha, altresì, evidenziato che negli anni 2019-2020. la società non ha stipulato alcun contratto di ormeggio con gli operatori del porto di [OSCURATO:PERSONA], ove avrebbe dovuto operare, tanto che dal controllo effettuato presso il [OSCURATO:PERSONA] di Reggio, che è concessionario della darsena turistica, emerge solo una fattura relativa al trimestre dal novembre 2020 al febbraio 2021 e nessun elemento documentale relativo all'ubicazione della barca nel periodo precedente. Evidente, pertanto, l'inosservanza del vincolo di destinazione del bene il cui acquisto è stato finanziato. Come evidenziato già con la sentenza n. 30030 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], richiamata dal provvedimento impugnato "la violazione degli obblighi dell'impresa finanziata di operare esclusivamente nell'ambito territoriale considerato essenziale per la concessione del contributo comporta lo sviamento del contributo dalle specifiche finalità di interesse pubblico che ne hanno giustificato l'erogazione del saldo finale, che rileva ai soli fini di determinare la durata del vincolo quinquennale di stabilità". Quanto, poi, al termine iniziale di decorrenza degli obblighi negoziali, contestato dal ricorrente, anche la predetta sentenza ha rilevato che "non si tratta dell'inosservanza di un termine ancora aperto, entro il quale sarebbe possibile perseguire un interesse pubblico, ma dell'inosservanza di un termine già scaduto, per la previsione contrattuale di un obbligo con effetto immediato di destinazione vincolata del bene alle finalità indicate nel , cui corrisponde il divieto, anch'esso immediatamente operativo, di non utilizzare il bene acquistato grazie all'agevolazione pubblica per scopi diversi, da quello della realizzazione del progetto agevolato. 5. Il ricorso, pertanto, va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il r