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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08417/2026

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[OSCURATO:PERSONA] n. 887/17 depositata l’11 aprile 2017;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1.

All’esito del controllo automatizzato eseguito dalla DirezioneProvinciale dell’Agenzia delle Entrate di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla dichiarazione dei redditi ai finidell’IRPEF presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’anno 2011,l’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava al predettoNumero registro generale 27464/2017Numero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 8417/2026Data pubblicazione 03/04/2026contribuente cartella di pagamento della maggior imposta liquidatadall’Ufficio.2.

L’intimato impugnava tale cartella dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale (CTP) di [OSCURATO:PERSONA], la quale, pronunciando nelcontraddittorio dell’ente impositore e dell’agente della riscossione,rigettava il suo ricorso.3.

La decisione di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Calabria, che consentenza n. 887/17 dell’11 aprile 2017 respingeva l’appello della parteprivata.4.

Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.5.

L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA](ADER), successore ex lege di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].,incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sono rimaste intimate.6.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 del medesimocodice.1.1 Si contesta l’omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello conil quale il contribuente aveva dedotto che:(i)le somme indicate nella cartella di pagamento non trovavano alcunriscontro nei dati riportati nella dichiarazione dei redditi sottoposta acontrollo automatizzato;(ii)nell’esecuzione di tale controllo non si era tenuto conto delladichiarazione integrativa da lui successivamente presentata per l’annoNumero registro generale 27464/2017Numero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 8417/2026Data pubblicazione 03/04/2026d’imposta 2011.1.2 La censura è fondata.1.3 Va anzitutto notato che il Sabatino ha provveduto a trascrivere nelcorpo del ricorso il motivo di appello di cui trattasi, in assolvimentodell’onere di specificità imposto dall’art. 366, primo comma, num. 6,c.p.c., da osservare anche quando vengano fatti valere errores inprocedendo (cfr. Cass. n. 2771/2017, Cass. n. 6235/2019, Cass. n.28072/2021).1.4 Tanto premesso, deve constatarsi che tale motivo,autonomamente apprezzabile, non è stato minimamente preso in esamenell’impugnata sentenza; né è fondatamente sostenibile che il suo rigettosia implicito nella decisione assunta dal collegio regionale, che della suaavvenuta proposizione nemmeno ha dato conto.1.5 Oltretutto, esso involgeva una questione indubbiamente rilevanteai fini della corretta soluzione della controversia.Occorre, infatti, tener presente che, per consolidata giurisprudenza diquesta Corte, in caso di presentazione della dichiarazione integrativa di cuiall’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 -nel testo, applicabileratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 193 del2016, conv. dalla legge n. 225 del 2016-, oggetto del controlloautomatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 non può cheessere la ”dichiarazione fiscale emendata“, come risultante dalla fusionedell’atto originario con quello integrativo (cfr. Cass. n. 13102/2012, Cass.Sez.

U. n. 13378/2016, Cass. n. 18927/2021).1.6 Sussiste, pertanto, la denunciata nullità della sentenza perviolazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.2.

Con il secondo motivo sono lamentate:(a)ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazionedell’art. 115 del medesimo codice;(b)a norma dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazioneNumero registro generale 27464/2017Numero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 8417/2026Data pubblicazione 03/04/2026dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2, commi 8 e 8-bis,del d.P.R. n. 322 del 1998, nella formulazione temporalmente vigente.2.1 Si sostiene che la Commissione regionale non avrebbe tenutoconto del fatto incontestato che il contribuente aveva presentatodichiarazione integrativa per l’anno d’imposta 2011, essendo risultataaffetta da errori quella originariamente presentata.3.

Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del1973 e dell’art. 5, comma 6 (recte: 6, comma 5 - n.d.r.), della legge n.212 del 2000.3.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente escluso chel’emissione della cartella dovesse essere preceduta dalla comunicazionedegli esiti del controllo, nonostante la presenza di errori nelladichiarazione successivamente integrata.4.

I due predetti motivi rimangono assorbiti dall’accoglimento delprimo, in quanto veicolano questioni connesse alla (o dipendenti dalla)pronuncia sul motivo d’appello non esaminato dai giudici a quibus.5.

Per quanto precede, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (giàCTR) della Calabria, in diversa composizione, perché pronunci sul motivodi appello di cui sopra.5.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassal’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione TributariaNumero registro generale 27464/2017Numero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 8417/2026Data pubblicazione 03/04/2026della Corte Suprema di Cassazione, in data 18 marzo 2026.Il PresidenteValentino Lenoci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] n. 887/17 depositata l’11 aprile 2017;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. All’esito del controllo automatizzato eseguito dalla DirezioneProvinciale dell’Agenzia delle Entrate di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla dichiarazione dei redditi ai finidell’IRPEF presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’anno 2011,l’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava al predettoNumero registro generale 27464/2017Numero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 8417/2026Data pubblicazione 03/04/2026contribuente cartella di pagamento della maggior imposta liquidatadall’Ufficio.2. L’intimato impugnava tale cartella dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale (CTP) di [OSCURATO:PERSONA], la quale, pronunciando nelcontraddittorio dell’ente impositore e dell’agente della riscossione,rigettava il suo ricorso.3. La decisione di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Calabria, che consentenza n. 887/17 dell’11 aprile 2017 respingeva l’appello della parteprivata.4. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.5. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA](ADER), successore ex lege di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].,incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sono rimaste intimate.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 del medesimocodice.1.1 Si contesta l’omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello conil quale il contribuente aveva dedotto che:(i)le somme indicate nella cartella di pagamento non trovavano alcunriscontro nei dati riportati nella dichiarazione dei redditi sottoposta acontrollo automatizzato;(ii)nell’esecuzione di tale controllo non si era tenuto conto delladichiarazione integrativa da lui successivamente presentata per l’annoNumero registro generale 27464/2017Numero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 8417/2026Data pubblicazione 03/04/2026d’imposta 2011.1.2 La censura è fondata.1.3 Va anzitutto notato che il Sabatino ha provveduto a trascrivere nelcorpo del ricorso il motivo di appello di cui trattasi, in assolvimentodell’onere di specificità imposto dall’art. 366, primo comma, num. 6,c.p.c., da osservare anche quando vengano fatti valere errores inprocedendo (cfr. Cass. n. 2771/2017, Cass. n. 6235/2019, Cass. n.28072/2021).1.4 Tanto premesso, deve constatarsi che tale motivo,autonomamente apprezzabile, non è stato minimamente preso in esamenell’impugnata sentenza; né è fondatamente sostenibile che il suo rigettosia implicito nella decisione assunta dal collegio regionale, che della suaavvenuta proposizione nemmeno ha dato conto.1.5 Oltretutto, esso involgeva una questione indubbiamente rilevanteai fini della corretta soluzione della controversia.Occorre, infatti, tener presente che, per consolidata giurisprudenza diquesta Corte, in caso di presentazione della dichiarazione integrativa di cuiall’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 -nel testo, applicabileratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 193 del2016, conv. dalla legge n. 225 del 2016-, oggetto del controlloautomatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 non può cheessere la ”dichiarazione fiscale emendata“, come risultante dalla fusionedell’atto originario con quello integrativo (cfr. Cass. n. 13102/2012, Cass.Sez. U. n. 13378/2016, Cass. n. 18927/2021).1.6 Sussiste, pertanto, la denunciata nullità della sentenza perviolazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.2. Con il secondo motivo sono lamentate:(a)ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazionedell’art. 115 del medesimo codice;(b)a norma dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazioneNumero registro generale 27464/2017Numero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 8417/2026Data pubblicazione 03/04/2026dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2, commi 8 e 8-bis,del d.P.R. n. 322 del 1998, nella formulazione temporalmente vigente.2.1 Si sostiene che la Commissione regionale non avrebbe tenutoconto del fatto incontestato che il contribuente aveva presentatodichiarazione integrativa per l’anno d’imposta 2011, essendo risultataaffetta da errori quella originariamente presentata.3. Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del1973 e dell’art. 5, comma 6 (recte: 6, comma 5 - n.d.r.), della legge n.212 del 2000.3.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente escluso chel’emissione della cartella dovesse essere preceduta dalla comunicazionedegli esiti del controllo, nonostante la presenza di errori nelladichiarazione successivamente integrata.4. I due predetti motivi rimangono assorbiti dall’accoglimento delprimo, in quanto veicolano questioni connesse alla (o dipendenti dalla)pronuncia sul motivo d’appello non esaminato dai giudici a quibus.5. Per quanto precede, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (giàCTR) della Calabria, in diversa composizione, perché pronunci sul motivodi appello di cui sopra.5.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassal’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione TributariaNumero registro generale 27464/2017Numero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 8417/2026Data pubblicazione 03/04/2026della Corte Suprema di Cassazione, in data 18 marzo 2026.Il PresidenteValentino Lenoci
Sentenza Cassazione n. 08417/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris