CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 06058/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19004/2024 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministratore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73D22 B963 I). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore. - INTIMATA – F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 19004/2024 Numero sezionale 7677/2025 Numero di raccolta generale 6058/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 per la cassazione della sentenza n. 1065/1/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, depositata il 9 febbraio 2024. UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 13 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto di controversia è la regolamentazione delle spese di giudizio della suindicata pronuncia con cui la predetta Corte territoriale respingeva l’appello proposto dalla contribuente avverso la decisione di primo grado nella parte in cui aveva compensato le spese di giudizio, reputando condivisibile la valutazione operata dal primo Giudice secondo cui «[…] il contribuente, per emendare un originario errore dichiarativo quanto alle somme effettivamente compensate nell’anno d’imposta 2017 aveva presentata la dichiarazione integrativa Unico 2019, valevole per l’anno 2018, ove, contrariamente da prima, è stato indicato, al rigo RU2, un credito d’imposta residuo dalla precedente dichiarazione, per € 24.583,00. Somma pari alla differenza tra il credito maturato nel 2017, ammontante ad € 52.593,00, e quanto compensato nello stesso anno con F24, ossia € 28.010,00». 2. Avverso tale pronuncia la suindicata ricorrente proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 9 settembre 2024, formulando due motivi di impugnazione, illustrati con memoria depositata il 10 settembre 2025. 3. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è restata intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione, l’istante ha dedotto, in base all’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 15 F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 19004/2024 Numero sezionale 7677/2025 Numero di raccolta generale 6058/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 d.lgs. n. 546/1992, ritenendo erronea la suindicata valutazione della Corte territoriale, in quanto illogica, avendo limitato la cognizione alla variazione del dato dichiarativo, senza considerare il tempo in cui essa è avvenuta, giacchè dalla documentazione in atti emergeva che le due dichiarazioni integrative erano state presentate il 2 dicembre 2019 ed il 20 gennaio 2022 e, dunque, anteriormente alla formazione del ruolo, avvenuta solo il 9 settembre 2022, per cui l’errore dichiarativo era già stato rettificato dalla ricorrente in epoca anteriore alla notifica della cartella di pagamento ed il giudizio era sorto a causa della mancata considerazione di tali circostanze da parte dell’ufficio. 2. Con la seconda censura la ricorrente ha eccepito, in base all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente ed apodittica, più precisamente omissiva nella considerazione dell’anteriorità della dichiarazione integrativa rispetto alla notifica della cartella. 3. I predetti motivi, che si esaminano unitariamente in quanto connessi, sono fondati. 4. Va premesso che la censura di legittimità sulla decisione che ha disposto la compensazione delle spese di lite attiene alla coerenza ed alla razionalità «[…] (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione”, risultando suscettibile di cassazione la “motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816, Rv. 654447-01)» (così, Cass., Sez. III, 8 marzo 2024, n. 6424), configurandosi sotto tale prospettiva il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. V., 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. VI/V, 31 maggio 2016, n. 11222).F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 19004/2024 Numero sezionale 7677/2025 Numero di raccolta generale 6058/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 5. Nella specie, la valutazione posta a base della confermata compensazione delle spese di giudizio riposa sull’osservazione dell’intervenuta dichiarazione integrativa che aveva rimediato ad un precedente errore del contribuente, ma detta riflessione non ha preso in considerazione il dato cronologico dell’integrazione, che la ricorrente assume essere intervenuta prima della notifica dell’atto impugnato. Per tale via, la decisione si pone in contrasto con il principio di causalità che deve governare il regime delle spese di giudizio e pertanto risulta erronea. Non solo. La suddetta decisione si mostra anche munita di motivazione incoerente, in quanto postulerebbe la posteriorità dell’integrazione, laddove nella specie non è stata esaminata l’epoca del predetto intervento correttivo, pur dedotta come avvenuta in data ampiamente anteriore all’iscrizione a ruolo e, quindi, alla notifica della cartella impugnata. 5.1. Né la Corte territoriale ha fornito una diversa spiegazione riconducibile alle categorie delle gravi ed eccezionali ragioni di cui all’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 per giustificare altrimenti la decisione compensare le spese. 6. In siffatti termini, il giudizio sulla regolamentazione delle spese di giudizio va rinnovato, il che giustifica, con l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania – in diversa composizione - anche per regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 19004/2024 Numero sezionale 7677/2025 Numero di raccolta generale 6058/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 Campania – in diversa composizione - anche per regolare le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in