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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29597/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 del G.i.p. del Tribunale di Padova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il G.i.p. del Tribunale di Padova, con sentenza del 11/04/2022, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 628, secondo e terzo comma, n. 1), cod. pen., e ad altro reato in continuazione con esso; Considerato che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto - come è avvenuto nel caso di specie - la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso. (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01); Ritenuto che, trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 del G.i.p. del Tribunale di Padova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il G.i.p. del Tribunale di Padova, con sentenza del 11/04/2022, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 628, secondo e terzo comma, n. 1), cod. pen., e ad altro reato in continuazione con esso; Considerato che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto - come è avvenuto nel caso di specie - la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso. (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01); Ritenuto che, trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis
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