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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 gennaio 2026

Cassazione n. 33679/2026

Testo disponibile della fonte

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movisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generaleGiuseppina Casella, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 20/01/2026 il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Fermo, su accordo delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] per il reatodi guida in stato di ebbrezza la pena di mese quattro di arresto ed euro millequattrocento di ammenda, pena sostituita con quella del lavoro di pubblicautilità.2.

L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.2.1.

Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 548, comma 2, 585, comma 1, lett. a)e comma 2, lett. a), 648, 128 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost.

Rappresenta che,non essendo stata depositata contestualmente al dispositivo la motivazione, iltermine per impugnare decorre dalla comunicazione della sentenza, che nel casodi specie non è mai avvenuta; che, invero, l’unica comunicazione idonea a fardecorrere il termine per impugnare è quella con cui erroneamente la sentenza èstata dichiarata irrevocabile, comunicazione avvenuta in data 16/03/2026.2.2.

Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 186, comma 9-bis, Codice dellastrada.

Evidenzia che il giudice, nell’applicare la sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente di guida per un anno, non ha sospesol’efficacia di tale statuizione fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro dipubblica utilità, il cui esito positivo determinerebbe il dimezzamento della durata.2.3.

Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 186, comma 9-bis, Codice della strada.Rileva che il giudice ha disposto la confisca del veicolo, ma non ha sospesol’efficacia di tale statuizione fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro dipubblica utilità, il cui esito positivo comporterebbe la revoca del provvedimentoablatorio.2.4.

Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 444 e 448 cod. proc. pen.,osservando che il giudice non ha tenuto conto dell’accordo delle parti cheprevedeva il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida e larevoca della confisca del veicolo nel caso di esito positivo dei lavori di pubblicautilità.3.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.3.1.

Coglie, innanzitutto, nel segno il primo motivo, relativo alla tempestivitàdel ricorso.Ed invero, questa Corte di legittimità nella sua più autorevole composizioneha avuto modo di affermare che la motivazione della sentenza di applicazionedella pena su richiesta deve essere depositata contestualmente alla suapronuncia e, in caso di mancato deposito contestuale, anche per l’irritualeindicazione in dispositivo di un termine a tale scopo, il termine di quindici giorniper l’impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensidegli artt. 585, comma 1, lett. a) e 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.,decorre – esclusa qualsiasi nullità della sentenza stessa ed indipendentementedall’osservanza del predetto termine – dall’ultima notificazione o comunicazionedell’avviso di deposito del provvedimento (Sez.

U, n. 40986 del 19/07/2018, P.,Rv. 273934 – 02).Dunque, la sentenza andava comunicata al difensore, decorrendo da quelmomento il termine per impugnare.

Nel caso di specie, l’unica comunicazione èquella con cui erroneamente la sentenza è stata dichiarata irrevocabile, per cui èda quel momento che ha iniziato a decorrere il termine per impugnare, conl’ulteriore conseguenza che il ricorso, presentato in data 31/03/2026, ètempestivo.3.2.

Sono fondati anche il secondo ed il terzo motivo, rendendo assorbito ilquarto.

Sul punto, è sufficiente osservare che la giurisprudenza di legittimità èpacifica nel ritenere che, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniariacon quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis,Codice della strada, il giudice è tenuto a quantificare la sospensione dellapatente di guida nei limiti edittali e a disporre – ove prevista – la confisca delveicolo e contestualmente deve ordinare la sospensione dell’efficacia di talistatuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità,all’esito positivo del quale potrà essere dichiarata l’estinzione del reato, ridottadella metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca (Sez. 4, n. 12262del 08/02/2018, Ferrarini, Rv. 272531 – 01; Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017,Braghetto, Rv. 271040 – 01).Orbene, ove la sentenza impugnata abbia sostituito la pena con quella dellavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, Codice della stradae abbia omesso di ordinare la sospensione della sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, laCorte di cassazione può provvedervi direttamente ai sensi dell’art. 620, lett. l),cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 48654 del 12/11/2019, Gasparini, Rv. 277903 – 01).Invero, tale annullamento senza rinvio implica strutturalmente la superfluità diun nuovo giudizio, poiché la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce ilthema decidendum e perché tali provvedimenti consequenziali possono essereadottati dalla Corte di cassazione in quanto compatibili con la sua cognizione dimera legittimità, non essendo necessario un giudizio di merito che involgaaccertamenti e valutazioni di circostanze controverse.4.

Le considerazioni svolte impongono l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata e la sospensione dell’efficacia delle statuizioni relative i)all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dellapatente di guida e ii) alla confisca del veicolo, fino alla valutazione dellosvolgimento del lavoro di pubblica utilità.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessasospensione della esecutività delle statuizioni concernenti la sospensione dellapatente di guida e la confisca del veicolo e sospende l’efficacia di esse fino allavalutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.Così deciso in Roma, il giorno 10 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
movisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generaleGiuseppina Casella, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 20/01/2026 il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Fermo, su accordo delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] per il reatodi guida in stato di ebbrezza la pena di mese quattro di arresto ed euro millequattrocento di ammenda, pena sostituita con quella del lavoro di pubblicautilità.2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 548, comma 2, 585, comma 1, lett. a)e comma 2, lett. a), 648, 128 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. Rappresenta che,non essendo stata depositata contestualmente al dispositivo la motivazione, iltermine per impugnare decorre dalla comunicazione della sentenza, che nel casodi specie non è mai avvenuta; che, invero, l’unica comunicazione idonea a fardecorrere il termine per impugnare è quella con cui erroneamente la sentenza èstata dichiarata irrevocabile, comunicazione avvenuta in data 16/03/2026.2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 186, comma 9-bis, Codice dellastrada. Evidenzia che il giudice, nell’applicare la sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente di guida per un anno, non ha sospesol’efficacia di tale statuizione fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro dipubblica utilità, il cui esito positivo determinerebbe il dimezzamento della durata.2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 186, comma 9-bis, Codice della strada.Rileva che il giudice ha disposto la confisca del veicolo, ma non ha sospesol’efficacia di tale statuizione fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro dipubblica utilità, il cui esito positivo comporterebbe la revoca del provvedimentoablatorio.2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 444 e 448 cod. proc. pen.,osservando che il giudice non ha tenuto conto dell’accordo delle parti cheprevedeva il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida e larevoca della confisca del veicolo nel caso di esito positivo dei lavori di pubblicautilità.3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.3.1. Coglie, innanzitutto, nel segno il primo motivo, relativo alla tempestivitàdel ricorso.Ed invero, questa Corte di legittimità nella sua più autorevole composizioneha avuto modo di affermare che la motivazione della sentenza di applicazionedella pena su richiesta deve essere depositata contestualmente alla suapronuncia e, in caso di mancato deposito contestuale, anche per l’irritualeindicazione in dispositivo di un termine a tale scopo, il termine di quindici giorniper l’impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensidegli artt. 585, comma 1, lett. a) e 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.,decorre – esclusa qualsiasi nullità della sentenza stessa ed indipendentementedall’osservanza del predetto termine – dall’ultima notificazione o comunicazionedell’avviso di deposito del provvedimento (Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P.,Rv. 273934 – 02).Dunque, la sentenza andava comunicata al difensore, decorrendo da quelmomento il termine per impugnare. Nel caso di specie, l’unica comunicazione èquella con cui erroneamente la sentenza è stata dichiarata irrevocabile, per cui èda quel momento che ha iniziato a decorrere il termine per impugnare, conl’ulteriore conseguenza che il ricorso, presentato in data 31/03/2026, ètempestivo.3.2. Sono fondati anche il secondo ed il terzo motivo, rendendo assorbito ilquarto. Sul punto, è sufficiente osservare che la giurisprudenza di legittimità èpacifica nel ritenere che, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniariacon quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis,Codice della strada, il giudice è tenuto a quantificare la sospensione dellapatente di guida nei limiti edittali e a disporre – ove prevista – la confisca delveicolo e contestualmente deve ordinare la sospensione dell’efficacia di talistatuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità,all’esito positivo del quale potrà essere dichiarata l’estinzione del reato, ridottadella metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca (Sez. 4, n. 12262del 08/02/2018, Ferrarini, Rv. 272531 – 01; Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017,Braghetto, Rv. 271040 – 01).Orbene, ove la sentenza impugnata abbia sostituito la pena con quella dellavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, Codice della stradae abbia omesso di ordinare la sospensione della sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, laCorte di cassazione può provvedervi direttamente ai sensi dell’art. 620, lett. l),cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 48654 del 12/11/2019, Gasparini, Rv. 277903 – 01).Invero, tale annullamento senza rinvio implica strutturalmente la superfluità diun nuovo giudizio, poiché la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce ilthema decidendum e perché tali provvedimenti consequenziali possono essereadottati dalla Corte di cassazione in quanto compatibili con la sua cognizione dimera legittimità, non essendo necessario un giudizio di merito che involgaaccertamenti e valutazioni di circostanze controverse.4. Le considerazioni svolte impongono l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata e la sospensione dell’efficacia delle statuizioni relative i)all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dellapatente di guida e ii) alla confisca del veicolo, fino alla valutazione dellosvolgimento del lavoro di pubblica utilità. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessasospensione della esecutività delle statuizioni concernenti la sospensione dellapatente di guida e la confisca del veicolo e sospende l’efficacia di esse fino allavalutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.Così deciso in Roma, il giorno 10 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]